Cass. civ. Sez. V, Ord., 06-07-2010, n. 15909 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia promossa da T.B. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Latina n. 177/08/04 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Irpef Ilor 1996 Sanzioni. La CTR nel respingere l’appello dell’Agenzia affermava che il richiamo sic et simpliciter ai parametri non era sufficiente a motivare l’accertamento dal momento che non risultando nell’atto indicato il motivo dello scostamento contabile il contribuente sarebbe leso nel proprio diritto di difesa. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 184, e del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. LA CTR avrebbe erroneamente annullato l’accertamento del maggior reddito non ritenendo sufficiente il richiamo ai "parametri" nè necessaria alcuna prova contraria del contribuente debitamente invitato in via amministrativa a contraddire con l’ufficio tributario.

La censura è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009) secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddicono da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavìa, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli "standards", dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso (omessa motivazione circa l’imputabilità al contribuente del mancato contraddittorio).

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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