Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 01-04-2011, n. 13432 Remissione del debito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 27.5.2010, il Magistrato di Sorveglianza di Lecce ha respinto l’istanza proposta da S.M., intesa ad ottenere la remissione del debito per spese processuali connesse ad una sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Caltanissetta l’11.3.2003. 2. Il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che non sussistessero gli elementi previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6, per l’accoglimento dell’istanza, in quanto, come riferito dal Commissariato di p.s. di Gela, era emerso che l’istante, sottoposto dal 2000 al 2005 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, era stato deferito all’A.G. per avere omesso di versare la cauzione impostagli dal Tribunale di Caltanissetta.

3. Avverso detto provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Lecce, S.M. ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo motivazione carente e contraddittoria, in quanto egli effettivamente versava in disastrose condizioni economiche, si da aver chiesto di poter pagare ratealmente la cauzione connessa alla sua sorveglianza speciale.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da S.M. è fondato.

2. Va rilevato che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6, attualmente vigente in materia, a seguito dell’abrogazione dell’art. 56 o.p., disposta dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 299, comma 1, la remissione del debito può essere concessa, qualora, come nel caso in esame, il richiedente non sia detenuto od internato, quando sussistono due requisiti, di cui uno costituito dall’avere il richiedente serbato una regolare condotta in libertà; l’altro costituito dal versare il richiedente in disagiate condizioni economiche; ed alla stregua della giurisprudenza di questa Corte tale secondo requisito è integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l’adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di basilari esigenze vitali e compromettere in tal modo il recupero ed il reinserimento sociale del condannato (cfr. Cass. 1^ 24.1.06 n. 14541; Cass. 1^ 16.1.09 n. 5621 rv. 242445).

Ora, la motivazione addotta dal provvedimento impugnato è da ritenere inadeguata, per non avere esso in alcun modo esaminato l’effettiva situazione patrimoniale del ricorrente; se cioè avesse a suo carico una famiglia; se avesse figli da mantenere; se avesse una moglie a carico, ovvero se quest’ultima svolgesse anch’essa attività retribuita; e lo stesso richiamo fatto al mancato pagamento, da parte del richiedente, della cauzione chiestagli in sede di sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. appare inadeguato, in quanto nessun accertamento risulta essere stato svolto in ordine ai motivi che hanno indotto il ricorrente a non versare detta cauzione.

3. Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza e la rimessione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Lecce per nuovo esame, che tenga conto delle carenze motivazionali sopra rilevate.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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