Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 01-04-2011, n. 13431 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 16.9.2009, il magistrato di sorveglianza di Brescia rigettava l’istanza formulata da H.P., mirata ad ottenere il beneficio della remissione del debito, ritenendo carente il requisito della buona condotta ex art. 56 O.P., essendo risultato che a carico del medesimo erano stati elevati numerosi addebiti disciplinari, nel corso della detenzione, sintomatici della sua inadeguatezza a conformarsi alle regole del vivere sociale.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato, per opporre di aver ottenuto il beneficio della liberazione anticipata, segno di una capacità di recupero, di aver ottenuto un encomio per attività di volontariato svolto e quindi di essere nelle condizioni per ottenere la concessione del beneficio.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi costituiscono censura in fatto della decisione e come tale va dichiarato inammissibile.

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha correttamente analizzato i due profili sulla base dei quali è ammessa la remissione del debito, giungendo alla conclusione che seppure sia sussistente il profilo delle disagiate condizioni economiche, non è ravvisabile il requisito della buona condotta carceraria, avendo accumulato l’interessato svariati addebiti disciplinari. La decisione è frutto di una valutazione in fatto, come tale incensurabile in detta sede, ancorata però alla corretta lettura del dato normativo. Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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