Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 01-04-2011, n. 13429

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 10.2.2010, il Tribunale di sorveglianza di Vercelli emetteva decreto di espulsione nei confronti del prevenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, avverso il quale A. presentava reclamo al Tribunale di sorveglianza di Torino, che ribadiva il provvedimento, valutando che l’istante è padre di una bimba minore che vive in Italia, ma non ne era convivente;

risultava infatti dalla annotazione trasmessa dal comune di Vistarino, che la figlia dell’interessato viveva con altro nucleo familiare e che il prevenuto non era residente in detto comune.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato, per opporre inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche; ribadiva il ricorrente di essere padre di minorenne con il che doveva prevalere l’interesse del fanciullo come desumibile dal combinato disposto del D.Lgs. citato, artt. 28 e 19, a cui deve seguire l’inespellibilità del genitore, nell’interesse del minore.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il provvedimento impugnato è assolutamente in linea con quanto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, prevede, avendo il Tribunale premesso che ai fini della salvaguardia di cui alla norma menzionata, va accertata l’effettiva paternità dello straniero, ma deve ricorrere anche l’ulteriore condizione della convivenza del medesimo con la prole. Detta condizione non è risultata sussistente, essendo certo che la minore, figlia dell’interessato, era convivente con altro nucleo familiare residente nel comune di Vistarino (PV) dove l’istante mai ebbe residenza. Ineccepibile, sotto il profilo della stretta osservanza delle norme di legge, è quindi l’operato del Tribunale di Sorveglianza di Torino, che ha ritenuto insussistenti le ragioni ostative all’espulsione, avanzate dal ricorrente.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *