Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-03-2011, n. 1923 Sanitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

u delega rispettivamente degli avv.ti Cardarelli e Soprano;
Svolgimento del processo

Con il ricorso in appello in esame la A.S.L. SA 2 ha chiesto l’annullamento della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione IV, n. 03439/1998, resa tra le parti, di accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra A.T. per l’annullamento della nota del Commissario Liquidatore della U.S. L. n. 49 della Costiera Amalfitana dell’1.8.1995, con la quale le era stata negata la immissione in servizio, quale vincitrice del concorso pubblico a centodieci posti di infermiere professionale, bandito con deliberazione del Comitato di Gestione della U.S. L. n. 323 del 4.10.1988.

A sostegno del gravame è stato dedotto che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel non considerare che il concorso in esame era funzionale all’apertura del presidio ospedaliero di Poggerola, sicché la procedura concorsuale era preordinata a formare una graduatoria che l’Amministrazione sarebbe stata tenuta ad utilizzare solo subordinatamente alla apertura di detto presidio.

Neppure avrebbe tenuto nel debito conto il T.A.R. che, essendo decorso il termine di cui all’art. 9, XV c., della L. n. 207 del 1985, la diffida presentata dalla sig.ra Tufano era tardiva e conseguentemente inammissibile il ricorso da essa proposto. La ricorrente avrebbe potuto quindi ottenere solo una tutela risarcitoria, cui non sarebbe tenuta la A.S.L. SA ", ma la Regione Campania.

Con atto depositato il 16.3.1999 si è costituita in giudizio la sig.ra A.T., che ha dedotto la infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 3.6.2010 la parte resistente ha ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata il 4.6.2010 la A.S.L. Salerno (ex A.S.L. SA 2) già intervenuta in giudizio con atto del 25.1.2010, ha ribadito tesi e richieste.

Con ordinanza 26 luglio 2010 n. 280 la Sezione ha disposto la acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado.

Con memoria depositata il 27.10.2010 sig.ra A.T. ha ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata il 29.10.2010 l’Amministrazione appellante ha ribadito tesi e richieste.

Alla pubblica udienza del 30.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello in esame la A.S.L. SA 2 (ora A.S.L. Salerno) ha chiesto l’annullamento della sentenza in epigrafe indicata, di accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra A.T. per l’annullamento del provvedimento di diniego di immissione in servizio, quale vincitrice del concorso pubblico a centodieci posti di infermiere professionale, a suo tempo bandito dal Comitato di Gestione della U.S. L. n. 49 della Costiera Amalfitana.

2.- A sostegno del gravame è stato innanzi tutto dedotto che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel non considerare che il concorso in esame non poteva che essere funzionale all’apertura del presidio ospedaliero di Poggerola, perché una U.S.L. di modeste dimensioni come quella di specie (in cui erano situati solo due ambulatori) non avrebbe mai potuto bandire un concorso per 110 posti da infermiere professionale, I categoria – collaboratore, se non in vista delle esigenze di una struttura di dimensioni ospedaliere, allo stato inesistente.

Ciò sarebbe dimostrato anche dalla circostanza che la pianta organica provvisoria della U.S. L. n. 49 – redatta dalla Regione Campania ai sensi del D.L. n. 678/1981 (il cui art. 1, ai commi 4 e 7, ne prevedeva l’ampliamento in relazione ad indilazionabili esigenze di assistenza ai fini dell’attivazione e completamento di nuove strutture ambulatoriali ed ospedaliere) – non poteva che essere stata dimensionata in vista dell’apertura di un nuovo ospedale, non potendo essere riferito il numeroso organico previsto riferito solo a due strutture ambulatoriali.

2.1.- Osserva al riguardo il Collegio che la tesi della parte appellante che il concorso di cui trattasi non poteva che essere funzionale all’apertura di un nuovo presidio ospedaliero non risulta dal relativo bando, né da alcun altro provvedimento dell’Amministrazione al riguardo.

Invero il bando di concorso indetto dalla U.S. L. n. 49 a 110 posti di operatore professionale collaboratore di I categoria, infermiere professionale fa riferimento solo alle circostanze che è stato emanato in esecuzione della deliberazione n. 323 del 1988, che il numero dei posti avrebbe potuto avere carattere indicativo (per variazioni legate all’eventuale ricorso alle procedure di mobilità) e che la effettiva assunzione avrebbe potuto essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che avessero stabilito il blocco delle assunzioni.

Neppure la deliberazione n. 11764 del 28.12.1982 della Giunta regionale della Campania (di approvazione, ex art. 1 della L. n. 12 del 1982, della Pianta Organica provvisoria della U.S.L. di cui trattasi) fa alcun riferimento, neppure implicito, ad esigenze di personale derivanti dalla apertura di un nuovo ospedale; infatti è ivi esplicitamente affermato che dalla documentazione acquisita sono stati individuati i posti che concorrevano a comporre detta P.O. provvisoria, che erano quelli riferiti al "numero complessivo dei dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 1981, ivi compresi i posti vacanti delle piante organiche già approvate presso le strutture, servizi e presidi delle pregresse gestioni confluiti nella medesima Unità Sanitaria Locale, nonché quelli di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del già citato articolo 1 della legge 26/1/82 n. 12".

Né alcuna valenza può avere il richiamo contenuto in detta deliberazione all’art. 1 della L. n. 12/1982, di conversione del D.L. n. 678/1981, atteso innanzi tutto che esso articolo fa riferimento a posti disponibili e tali non potevano considerarsi quelli relativi alla copertura dei posti destinati al funzionamento di una struttura ospedaliera non ancora esistente. Invero il primo comma di detto articolo stabilisce che "Fino all’entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e delle successive leggi di approvazione dei piani sanitari regionali, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissano le piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali nei limiti del complessivo numero di dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 1981, ivi compresi i posti vacanti delle piante organiche già approvate, presso le strutture, servizi e presidi delle stesse unità sanitarie locali, e dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma".

In secondo luogo, se la Giunta Regionale avesse voluto includere nella Pianta Organica anche essi posti avrebbe dovuto prevedere, ai sensi dell’art. 1 suddetto, comma 4, la presentazione di una formale e motivata richiesta in tal senso al Ministero competente; il comma sopra citato infatti così recita "Il Ministro della sanità su richiesta delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può autorizzare, in relazione ad indilazionabili esigenze di assistenza sanitaria e ospedaliera, la copertura dei posti vacanti di cui al secondo comma, nonché l’ampliamento delle piante organiche di cui al primo comma e la contestuale copertura dei relativi posti limitatamente all’attivazione e al completamento di nuove strutture ambulatoriali e ospedaliere".

In terzo luogo va osservato che il comma 7 di detto art. 1 del D.L. n. 678/1981 (invocato dall’appellante per dimostrare che la pianta organica provvisoria della U.S.L. approvata dalla Giunta regionale ne prevedeva l’ampliamento ai fini dell’attivazione di nuove strutture ambulatoriali ed ospedaliere) non è applicabile alla fattispecie perché riguarda solo le zone terremotate e prevede inoltre che l’ampliamento delle piante organiche e la contestuale copertura dei relativi posti possano essere disposti direttamente dalle Regioni, ma con deliberazione dei Consigli regionali e non della Giunta regionale.

3.- Aggiunge l’atto di appello che il fatto che la procedura concorsuale fosse preordinata a formare una graduatoria che l’Amministrazione era tenuta ad utilizzare solo subordinatamente alla apertura di detto presidio sarebbe dimostrato anche dalla circostanza che nel prospetto II della citata Pianta Organica, nel quale la Regione ha proceduto ad applicare le tabelle di equiparazione di cui al D.P.R. n. 761/1979, si fa riferimento a personale qualificato come ospedaliero.

3.1.- Rileva al riguardo il Collegio che il riferimento al personale ospedaliero contenuto in detto prospetto è stato formulato al solo fine della applicazione delle tabelle di equiparazione fissate dall’art. 64 del D.P.R. n. 761/1979 per l’attribuzione delle qualifiche e livelli del personale proveniente dagli Enti le cui funzioni erano state trasferite alle Unità Sanitarie Locali e non per individuare il personale da destinare ad nuovo ospedale da realizzare nel territorio della U.S.L. di cui trattasi.

Non può quindi la circostanza, come fin troppo evidente, essere utilizzata al fine di dimostrare che la graduatoria di cui trattasi sarebbe stata da utilizzare solo in caso di apertura di un nuovo ospedale.

4.- Neppure, secondo la parte appellante, avrebbe tenuto nel debito conto il Giudice di primo grado che l’autorizzazione regionale di cui alla deliberazione n. 19838 dell’11.12.1987 (essendo riferita ad un numero di posti superiore a quello indicato nella pianta organica ed a quello per il quale il Comitato di Gestione della U.S.L. aveva inoltrato la richiesta di autorizzazione) non poteva che essere interpretata che come autorizzazione a bandire un concorso per la formazione di una graduatoria, da utilizzare se si fosse proceduto alla copertura dei posti che si sarebbero resi vacanti per la copertura di quelli necessari per l’attivazione del nuovo ospedale; ciò sarebbe confermato dalla deliberazione n. 89 del 1991 dell’Amministratore straordinario della U.S. L. n. 49, che ha subordinato gli effetti della nomina dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria stessa ad un provvedimento di effettiva destinazione e presa di servizio.

Legittimamente, quindi, l’Amministrazione, non avendo proceduto ad alcuna assunzione, non avrebbe utilizzato la graduatoria.

4.1.- Osserva al riguardo la Sezione che la tesi sopra riportata non può essere condivisa, atteso che, come del resto espressamente evidenziato nella impugnata sentenza, il decreto n. 19838 dell’11.12.1987 (di autorizzazione alla U.S. L. n. 49 alla indizione del concorso in questione) è stato emesso vista la deliberazione n. 44 del 4.6.1987 (con la quale detta U.S.L. ha chiesto di essere autorizzata a bandire dei concorsi "per la copertura di posti vacanti nella Pianta Organica") e vista la deliberazione n. 94 del 4.6.1987 (con la quale il Comitato di gestione della U.S.L. stessa ha "fornito espressa assicurazione che i posti per i quali si chiede la copertura sono esistenti e disponibili nella Pianta Organica provvisoria").

E’ quindi di tutta evidenza che, se i posti vacanti per i quali era stata chiesta copertura mediante l’indizione del concorso di cui trattasi erano già esistenti e disponibili, mai avrebbero potuto essere riferiti a quelli destinati a coprire le esigenze di personale di una struttura ospedaliera non ancora esistente.

5.- Peraltro, aggiunge la parte appellante, essendo stata presentata dopo il decorso il termine biennale di cui all’art. 9, XV c., della L. n. 207 del 1985, la diffida presentata dalla sig.ra Tufano era tardiva, con conseguente inammissibilità del ricorso da essa proposto.

5.1.- La Sezione non ritiene la censura suscettibile di positiva valutazione atteso che il termine di validità biennale delle graduatorie stabilito da detta disposizione è riferito solo alle graduatorie degli idonei da utilizzare per la copertura dei posti "che si renderanno vacanti" ed è quindi inapplicabile alla fattispecie sia perché la ricorrente non era idonea ma vincitrice del concorso e sia perché i posti messi a concorso erano già vacanti e non si erano resi disponibili in epoca successiva.

6.- E’ dedotto infine con l’atto di appello che, stante la mancata apertura dell’Ospedale de quo, la ricorrente avrebbe comunque potuto ottenere solo una tutela risarcitoria, cui non sarebbe tenuta la A.S.L. SA, ma la Regione Campania.

6.1.- La censura non è, secondo il Collegio, positivamente valutabile, atteso che le considerazioni in precedenza esposte hanno evidenziato con certezza che il posto messo a concorso era disponibile e vacante e non disponibile solo dopo l’apertura de del presidio ospedaliero di cui trattasi.

7.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

8.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, respinge l’appello in esame.

Pone a carico dell’appellante Azienda Sanitaria Locale SA 2, ora A.S.L. Salerno, le spese del presente grado di giudizio, liquidate a favore della appellata sig. ra A.T. nella complessiva misura di Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad I.V.A. e C.P.A…

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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