Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 14184 PROCEDIMENTO PER) Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 27/5/2003 L.R. si opponeva al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla soc. 3 L.L.L. per l’importo di Euro 763,4 3 per fornitura merce e produceva annotazione scritta in calce ad un estratto conio con sollecito di pagamento, recante quietanza del pagamento di L. 8.000.000 più L. 1.400.000 con la firma L.P..

La soc. 3 L.L.L. costituendosi in giudizio disconosceva la quietanza nella parte in cui alla somma di L. 8.000.000, che dava atto di avere effettivamente ricevuto, era aggiunto l’importo di L. 1.400.000 che invece non era stato ricevuto e sosteneva che tale aggiunta non proveniva da essa società.

All’esito dell’istruttoria il giudice di Pace di Anagni con sentenza del 16/9/2004 rigettava l’opposizione della L. rilevando che l’eccezione di adempimento non era provata perchè la soc. 3 L.L.L., aveva disconosciuto la quietanza di pagamento quanto all’importo di L. 1.400.000 aggiunto a penna e pertanto l’opponente, se intendeva avvalersi della scrittura, avrebbe dovuto chiederne la verificazione, mentre non incombeva sul creditore che aveva disconosciuto la scrittura proporre querela di falso.

La prova dell’avvenuto pagamento non poteva ritenersi raggiunta neppure sulla base della testimonianza del marito dell’opponente in quanto inattendibile perchè portatore di un interesse.

L.R. popone ricorso per Cassazione fondato su due motivi;

resiste con controricorso la soc. 3 L.L.L..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deducendo violazione di norme di diritto (con riferimento agli artt. 214 e 221 c.p.c. e art. 2702 c.c.) censura la decisione del Giudice di Pace in quanto avrebbe erroneamente ritenuto che, a seguito del disconoscimento del documento contenente quietanza, la L., che opponeva l’estinzione del debito sulla base di quel documento, sarebbe stata onerata di chiedere la verificazione di quanto disconosciuto; rileva, quindi, che il disconoscimento non era lo strumento idoneo ad inficiare la quietanza, tale essendo solo la querela di falso.

2. Relativamente alle suddette censure occorre premettere che il Giudice di Pace ha dichiaratamente pronunciato secondo equità ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, trattandosi di procedimento di valore non eccedente Euro 1.100,00.

Il giudice di pace è tenuto a riferirsi all’equità per quanto concerne la decisione di merito, che statuisce del bene della vita oggetto della controversia, non anche per quanto riguarda il procedimento, onde le questioni relative ai problemi in procedendo devono essere decise secondo diritto; conseguentemente sono al riguardo ammissibili motivi di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2 e 4, ma non è ammissibile il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, dedotto dal ricorrente.

Unico limite del giudizio di equità è il dovere del giudice di pace di conformarsi alle norme processuali ex art. 311 c.p.c., alle norme di rango costituzionale, siccome poste da una fonte di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede e di rispettare per ovvie ragioni di intima coesione del sistema, i principi generali dell’ordinamento nel quale pure il giudizio di equità si iscrive, nonchè i principi informatori della materia a seguito della sentenza 6/7/2004 n. 206 della Corte Costituzionale (cfr. Cass. 19/3/2007 n. 6382). Pertanto la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, soltanto per far valere il superamento di questo limite. Al di là di siffatta ipotesi, l’ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità – a proposito del giudizio equitativo – della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone invece un giudizio secondo diritto.

L’insindacabilità, con il limite prima tracciato, della determinazione equitativa della regola sostanziale in base alla quale la controversia è stata decisa non esclude la configurabilità di censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nei casi di inesistenza di una qualsiasi motivazione, ovvero ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè l’enunciazione del criterio di equità adottato (pur se siano state applicate norme di diritto, esplicitamente o implicitamente ritenute corrispondenti all’equità) sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un’ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass. 8/1/1999 n. 107;

Cass. 16/5/2006 n. 11413).

Nel caso concreto, come sopra sinteticamente esposto, la ricorrente lamenta l’errata applicazione dell’art. 214 c.p.c., perchè il giudice avrebbe ritenuto che era stata disconosciuta una scrittura privata invece non ritualmente disconosciuta e avrebbe violato l’art. 2702 c.c. e l’art. 221 c.p.c., ritenendo che la scrittura privata, quanto al pagamento in contanti, non facesse piena prova della provenienza della dichiarazione da chi l’aveva sottoscritta, malgrado non fosse stata presentata querela di falso ai sensi dell’art. 221 c.p.c..

Tali violazioni, tuttavia, incidono soltanto sulla mancata applicazione dell’art. 2702 c.c., norma sostanziale che erroneamente non sarebbe stata applicata dal giudice di pace e che se fosse stata applicata avrebbe comportato, da un lato, la prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore e, dall’altro, risolvendosi tale dichiarazione nella confessione stragiudiziale dell’avvenuto pagamento di quella somma, l’impossibilità, per il creditore che l’aveva sottoscritta, di eccepire che il pagamento non era mai avvenuto, salvo la revocabilità per errore o violenza, ai sensi dell’art. 2732 c.c., (cfr. Cass. 31/10/2008 n. 26325).

Nel motivo, d’altra parte, non si censura neppure la violazione dell’art. 116 c.p.c., riguardante la valutazione delle prove, neppure desumibile dal contenuto del motivo, nei quale è lamentato che sarebbe stato onere dell’opposta dimostrare l’esistenza di un accordo contrario al contenuto del documento, con implicito riferimento ad altra norma sostanziale, riguardante l’onere probatorio.

La censura pertanto attiene solo ad una norma sostanziale che per un asserito errore sull’efficacia del disconoscimento non è stata applicata; come tale è inammissibile in quanto non consentita avverso sentenza pronunciata secondo equità. 3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto senza indicazione delle norme che sarebbero state violate con la conseguenza, che sotto questo profilo, il motivo è inammissibile.

Nell’esposizione del motivo la ricorrente lamenta inoltre che il giudice di Pace, valutando le prove, avrebbe, senza motivazione, ritenuto inattendibile il teste M., marito dell’opponente.

Il motivo in questa parte è infondato in quanto il Giudice di Pace ha fornito motivazione circa la ritenuta inattendibilità del teste per la sussistenza di un proprio interesse.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla società controricorrente le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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