Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 01-04-2011, n. 13428 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o di rigettare il ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 22.2.2010, il magistrato di sorveglianza di Ancona ha concesso al prevenuto il beneficio della liberazione anticipata in riferimento a quattro semestri; contro questo provvedimento interponeva reclamo il Pm di Macerata, reclamo che veniva accolto dal Tribunale di sorveglianza di Ancona che non riteneva sussistenti i presupposti per la concessione del beneficio.

Veniva infatti ritenuto che l’istante , condannato per violazione art. 416 bis c.p., manteneva collegamenti con la criminalità organizzata, atteso quanto riferito dal Procuratore Nazionale Antimafia. In particolare, era stato segnalato che C. era elemento di spicco della SCU (Sacra Corona Unita), operante nel salentino, avendo ricoperto un ruolo di vertice nell’ambito del clan Tornese, circostanze tutte desunte sia da propalazioni di collaboratori di giustizia, che dall’esito di attività di intercettazione disposta, che portavano ad opinare nel senso che il legame del C. con la consorteria mafiosa, non si allentò dopo l’arresto.

2. Avverso detta decisione, interponeva ricorso per Cassazione la difesa, per dedurre:

2.1 violazione L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, comma 3 bis, avendo sostanzialmente equiparato il Tribunale di sorveglianza di Ancona il regime di cui all’art. 41 bis OP con l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ; veniva rilevata la illogica prognosi di sussistenza di elementi fattuali e processuali da cui veniva ricavato il requisito dell’attualità. E’ stato valorizzato il contenuto dell’Informativa del Procuratore antimafia, laddove nella stessa si legge di rapporti risalenti all’epoca precedente l’arresto. Viene sostenuto che l’attualità non sarebbe supportata da elementi diversi da quelli sulla base dei quali l’istante riportò condanna.

2.2 violazione dell’art. 4 bis O.P., comma 3 bis e contraddittorietà della motivazione, rispetto a specifici atti del procedimento , quali la relazione di sintesi, i rapporti informativi, la sentenza assolutoria del Tribunale di Lecce; mancherebbe la prova del collegamento con la criminalità organizzata, visto che sarebbe stato omesso che il prevenuto è ristretto ininterrottamente dal 21.2.2004 e che con sentenza del 30.10.2006 fu assolto dall’addebito di cui all’art. 416 bis c.p., proprio perchè lo stato di detenzione aveva reso impossibile il legame con il clan Tornese. Viene opposto che sono ininfluenti informative su presunti collegamenti con la criminalità organizzata, basate solo su carichi pendenti o su precedenti penali, senza evidenziarne l’attualità. L’istante poi non venne mai condannato per omicidio, mai ebbe parte nei fatti di cui all’operazione Lupa o Rinascita, T.I. non è affiliato a sodalizi, essendo intervenuta scarcerazione per tale reato, S. G. è soggetto che ha mantenuto buona condotta in carcere, ottenendo la liberazione anticipata. Viene quindi ribadita l’insussistenza dell’attualità di collegamento con gruppi mafiosi.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.

4. E’ stata depositata medio tempore una memoria di replica del prof. G. con cui viene ribadita la censura di violazione art. 4 bis O.P., in relazione all’attualità dei collegamenti del soggetto richiedente con la criminalità organizzata; la difesa conviene sul fatto che l’art. 4 bis OP, comma 3 bis è applicabile anche alla liberazione anticipata, con il che chi sia detenuto per delitti dolosi ed il procuratore Antimafia ritenga l’attualità dei collegamenti, non può aver diritto ai benefici; contesta però la qualità degli elementi riferiti dalla DNA, considerato che dette valutazioni non sono vincolanti per il giudice e devono comunque far riferimento a fatti gravi, attuali e contestualizzati. La nota informativa della DDA di Lecce contiene dati risalenti nel tempo, anteriore all’arresto; del resto risulta che l’istante era legato alla SCU fino al 2004, i collaborante parlarono del suo coinvolgimento ante 2004 , successivamente non si registrano rapporti disciplinari o quant’altro che possa farlo apparire legato in tempi più recenti a consorterie varie; erano invece disponibili i rapporti del carcere di Ascoli in cui si dava atto dell’impegno profuso dal menzionato nell’attività lavorativa, dalle positive progettualità, dell’analisi critica delle scelte devianti e dell’adeguata partecipazione all’opera trattamentale.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

L’art. 4 bis OP, comma 3 bis, che è applicabile anche alla liberazione anticipata, prevede che i benefici penitenziari non possano essere concessi a chi si trovi detenuto per delitti dolosi quando il Procuratore Nazionale Antimafia comunichi l’attualità di collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata. Va aggiunto che sicuramente corretta è la obiezione della difesa secondo cui la valutazione espressa dal Procuratore Distrettuale Antimafia non è vincolante per il giudice, che deve sottoporla a controllo e su questa linea interpretativa si muovono i giudici di legittimità (cft. sul punto Cass. sez. prima 9.1.2009, n. 4195). E’ altrettanto incontestabile però che nel caso in esame, la valutazione espressa dal Procuratore Nazionale Antimafia faceva conto sul fatto che fino al giorno del suo arresto, C. aveva operato per il gruppo mafioso Tornese (il che dava atto della assoluta ed incondizionata fedeltà alla consorteria), che controllava il territorio del salentino, ricoprendo un ruolo di vertice e che detto gruppo ebbe a consolidare la propria influenza nella città di Lecce e zone a sud del capoluogo, risultando ancora operante in modo aggressivo sul territorio, attraverso intimidazioni ed incendi, come all’epoca recenti attività investigative avevano consentito di fare conoscere. Detto ciò, secondo il Tribunale il fatto che il C. fosse stato assolto da una delle imputazione di reato di cui all’art. 416 bis c.p., non poteva spostare i termini di valutazione , visto che egli aveva a suo carico ben due condanne per violazione art. 416 bis c.p. e pendenze per reati aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7. A sua volta il tribunale riteneva di non poter valorizzare i dati comportamentali in carcere deponenti favorevolmente per il ricorrente, non potendo disporre di prova più efficace sull’intervenuto distacco dell’uomo dalla cultura di appartenenza (sicuramente "incrostata", attesa la duplicità di condanna per lo stesso tipo di reato), considerato che una condotta custodiale irreprensibile può rivelarsi meramente strumentale , quando non accompagnata da comportamenti di netta dissociazione, che nel caso di specie non ricorrono.

Il percorso valutativo seguito nel provvedimento impugnato non si espone a censure, avendo il Tribunale ritenuto ostative le informazioni fornite, che danno conto di una perdurante attività dell’associazione di cui C. non solo era parte, ma capo;

ovviamente la condizione di detenuto a regime speciale del C. dal 2004 ha reso impossibile il collegamento attivo dello stesso con il gruppo. E’ altrettanto evidente che il requisito dell’attualità del collegamento con il gruppo di appartenenza va inteso in senso più psicologico che non materiale, per l’evidente ragione dei vincoli gravanti sulla persona. Ed allora quello che più conta è che nulla di concreto finora ha consentito al Tribunale di affermare che l’istante avesse attuato un percorso di distacco anche psicologico dalla mentalità mafiosa (realtà che va ben al di là del buon comportamento carcerario), che è il presupposto per allentare la morsa del trattamento rigoroso, onde accelerare il ritorno in libertà del prevenuto senza il rischio per la collettività che i legami con la consorteria, attiva sul fronte criminale – come è stato detto -, si possano rinsaldare.

Non si riscontrano profili di violazione del disposto normativo, adeguatamente interpretato ed applicato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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