Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 01-04-2011, n. 13427 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 19.5.2010, il Tribunale di sorveglianza di Taranto rigettava la richiesta di detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47 O.P., sul presupposto che tra i titoli in espiazione vi era condanna per reato di cui all’art. 609 bis c.p., ostativo; che inoltre dalla documentazione in atti non risultava che il medesimo fosse alcool dipendente, presupposto per l’affidamento terapeutico, che erano state rappresentate l’assenza di ogni capacità critica, rispetto ai reati commessi, nonchè l’Incapacità di adeguarsi alle condizioni previste in sede di separazione coniugale e l’indisponibilità di programma da svolgere presso comunità terapeutica.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato pel tramite del suo difensore, per denunciare che il titolo di cui all’art. 609 bis c.p., non era ostativo, essendo stata ritenuta dal giudice della cognizione l’ipotesi attenuata; viene sottolineato il buon comportamento dell’interessato, la circostanza che mai fu condannato per evasione, con il che viene chiesto che questa Corte provveda senza rinvio alla concessione della detenzione domiciliare.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso, poichè seppure il titolo indicato non sia ostativo, per l’intervenuto riconoscimento da parte del giudice di merito della diminuente di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., il beneficio va escluso in ragione della relazione di sintesi della casa circondariale di Taranto, con cui è stata messa in evidenza la mancanza di capacità critica, rispetto ai reati commessi, l’incapacità di adeguarsi alle condizioni della separazione coniugale, l’indisponibilità di programma; l’errore di motivazione sull’art. 47 ter O.P. non può fare conseguire l’annullamento del provvedimento.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Infatti, benchè si debba convenire con il ricorrente sul fatto che il titolo di reato di cui all’art. 609 bis c.p., per cui venne condannato, non è formalmente ostativo alla concessione dei benefici, – benchè a certe condizioni quale l’osservazione scientifica della personalità per almeno un anno -, essendo stato ritenuto il fatto a lui addebitato in sede di cognizione, in termini di lievità, è altrettanto vero che la relazione di sintesi della casa circondariale di Taranto ha tratteggiato un profilo assolutamente negativo del menzionato, che non lascia alternative alla prosecuzione del trattamento inframurario, con il che risulta corretta la valutazione operata dal tribunale di Sorveglianza sulla insussistenza dei presupposti per fare luogo alla concessione dei benefici penitenziari richiesti, poichè assolutamente aderente alle emergenze disponibili, correttamente recepite e valutate.

Segue il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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