Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 14175 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Condominio di Albano Laziale, via (OMISSIS), impugna la sentenza del giudice di pace di Albano Laziale n. 559 del 2004, con la quale veniva respinta la sua opposizione avverso un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute allo STUDIO ASSOCIATO GIULI SAS. Sostiene il ricorrente che erroneamente il giudice di pace non aveva accolto l’eccezione proposta dal Condominio di inammissibilità o di improponibilità del ricorso per ingiunzione, rilevato che l’opposto aveva già ottenuto anteriormente una identica ingiunzione per il medesimo credito dal giudice di pace di Roma. Il decreto ingiuntivo era divenuto definitivo a seguito della mancata riassunzione del giudizio d’opposizione in conseguenza della declaratoria di incompetenza territoriale.

Il giudice di pace motivava la sua pronuncia, rilevando che il giudice di pace di Roma, nell’affermare la competenza del giudice di pace di Albano Laziale, aveva implicitamente dichiarato anche l’invalidità del decreto ingiuntivo opposto.

Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 307 e 324 c.p.c., nonchè contraddittoria motivazione. Osserva che il giudice di pace di Roma si era limitato ad affermare la competenza del giudice di pace di Albano Laziale, senza provvedere sul decreto ingiuntivo. La successiva mancata riassunzione del giudizio d’opposizione aveva determinato l’estinzione del giudizio d’opposizione con la "definitività" del primo decreto ingiuntivo con conseguente inammissibilità e/o ìmprocedibilità del successivo ricorso avanti al Giudice di Pace di Albano Laziale.

Nessuna attività in questa sede ha svolto parte intimata. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso, ai limiti della ammissibilità per inadeguata esposizione della vicenda processuale e per carenza di autosufficienza, è infondato e va respinto.

Occorre osservare, infatti, che questa Corte ha già avuto occasione di affermare il seguente condiviso principio di diritto: "La sentenza con cui il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l’incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest’ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorchè implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, sicchè la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria. Ne consegue che la mancata tempestiva riassunzione della causa determina l’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitiva efficacia esecutiva di quest’ultimo, soltanto se la pronuncia con cui il giudice dell’opposizione dichiari la propria incompetenza non contenga (o anzi escluda) una contestuale pronuncia (sia pure implicita) di revoca o di nullità del decreto opposto".

Occorre osservare, infatti, che costituiscono ormai principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte quelli secondo cui la sentenza con cui il giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l’incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sulla opposizione, bensì, contiene, ancorchè implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo con la conseguenza della debita tempestiva riassunzione davanti al giudice dichiarato competente non della causa di opposizione al decreto ingiuntivo (che, come rilevato, appartiene alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emesso l’ingiunzione e non tollera quindi la "traslatio iudicii") ma di quella avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore mediante il ricorso in sede monitoria: ciò che trasmigra al giudice competente non è più propriamente una causa di opposizione ad un decreto che più non esiste, ma una causa ordinaria – da svolgere secondo le norme del procedimento ordinario avente ad oggetto una domanda identica all’altra originariamente proposta dal creditore mediante il ricorso in sede monitoria. Infatti, eliminato il decreto, il ricorso che lo ha provocato rimane a costituire la domanda proposta dal creditore (attore in senso sostanziale ed interessato all’instaurazione del nuovo giudizio) contro il debitore opponente (attore in senso formale ma sostanzialmente convenuto). Pertanto la sentenza che in sede di giudizio di opposizione rileva l’incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento opposto – espressamente o implicitamente revocandolo o ponendolo nel nulla – non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere ma, al contrario, pone termine (con la pronuncia di incompetenza e di connessa revoca o dichiarazione di nullità per motivi procedurali del decreto che, quindi, non può passare in giudicato) al giudizio di opposizione sicchè l’eventuale tempestiva riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita al detto giudizio ma in quanto svincolata dal decreto ingiuntivo ormai invalido – deve essere considerata alla stregua di una mera nuova iniziativa e di un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione comportante un esame autonomo della controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo. Dai suddetti principi discende sul piano logico-giuridico qualora il giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dichiari l’incompetenza del giudice che lo ha emesso per essere competente un altro giudice non può rimettere allo stesso la causa attesa la sua competenza funzionale a conoscere l’opposizione stessa, ma deve limitarsi a concludere il giudizio con pronuncia di revoca o di nullità del decreto opposto. Solo in difetto di tale pronuncia anche implicita ove il giudice dell’opposizione abbia fissato un termine ex art. 50 c.p.c., per la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente – la mancata tempestiva riassunzione determina l’estinzione del giudizio di opposizione e la conseguente irrevocabilità del decreto opposto, non rilevando in contrario che di esso il giudice a quo abbia revocato soltanto la provvisoria eseguibilità originariamente accordata dovendosi anzi escludere, proprio in virtù di tale revoca espressa, una implicita revoca del decreto nella sua interezza.

Pertanto la mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente comporta l’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – con conseguente definitiva efficacia esecutiva di quest’ultimo solo ed esclusivamente quando la pronuncia con la quale il giudice dell’opposizione dichiari la propria incompetenza non contenga (ed anzi escluda) una contestuale pronuncia (sia pur implicita) di revoca o di nullità del decreto opposto. Nella specie ciò non si è verificato, come esattamente affermato dal Giudice di Pace di Albano Laziale nella sentenza oggi impugnata. Il giudice di pace ha, infatti, affermato che "la sentenza con la quale il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l’incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, contiene implicitamente la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo con la conseguenza della riassuntone, davanti al giudice dichiarato competente, non della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ma di quella avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore mediante ricorso in sede monitoria, pertanto non si configura nessun bis in idem in quanto il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Roma ed opposto non è mai divenuto definitivo".

Il giudice di pace, nella impugnata sentenza, non ha fatto altro che applicare i principi consolidati affermati da questa Corte e su richiamati.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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