Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 01-04-2011, n. 13418 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

di annullare l’ordinanza.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 20.4.2010 il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, formulata da C.S., in espiazione di pena di anni due e mesi quattro di reclusione inflitta per reati di cui agli artt. 416 e 648 c.p., sul presupposto che lo stesso contava numerosi precedenti penali per ricettazione, commercio di prodotti con segni falsi, associazione a delinquere e che risultavano due i carichi pendenti per evasione del 1.5.2009 e del 10.6.2009. 2. Avverso detta ordinanza, interponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato per dedurre nullità dell’ordinanza per violazione art. 125 c.p.p., in quanto l’istanza era stata formulata non solo per l’affidamento in prova, ma anche per la detenzione domiciliare ordinaria per motivi di salute ex art. 47 ter, comma 1 lett. c), ovvero per la semilibertà, istanze queste due ultime, sulle quali sarebbe del tutto carente la motivazione. Il semplice riferimento ai precedenti ed ai carichi pendenti poteva esaurire il vaglio critico per quanto attiene all’istanza ex art. 47 O.P., ma certo non può dirsi sufficiente a rispondere alla richiesta del beneficio ex art. 47 ter O.P., poichè nulla è stato opinato sulle condizioni di salute dell’istante affetto da gravi patologie, quali un diabete mellito dipendente ed una cardiopatia cronica.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza, limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di misura alternativa ex art. 47 ter O.P. e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.

4. Risulta che in data 1.2.2011 il ricorrente è stato scarcerato e ammesso al beneficio della detenzione domiciliare.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo conseguito il ricorrente medio tempore la misura da lui richiesta in via preliminare.

Non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, nè al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto la cessazione dell’interesse alla decisione del ricorso è sopravvenuta alla sua proposizione (cass. sez. unite 25.6.1997, n. 7 Chiappetta).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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