Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-03-2011, n. 1913 Passaggio ad altra amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I due appelli indicati in epigrafe si dirigono avverso la medesima sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’EmiliaRomagna.

Con il primo di essi, il Comune di Brisighella, premette che il dott. B.C.C., già dipendente del Comune stesso (qualifica VII) rassegnava le proprie dimissioni dall’impiego, per prestare servizio presso il Comune di Alfonsine, da cui peraltro si dimetteva prima del superamento del periodo di prova, passando al Comune di Comacchio, dove peraltro non superava il periodo di prova.

Rileva, altresì, l’appellante Comune che il C.C. chiedeva di rientrare nel posto occupato presso il Comune di Brisighella in forza dell’art. 14 bis del contratto collettivo di lavoro, che prevede appunto la conservazione del posto del dipendente che passa presso altra amministrazione per tutto il periodo di prova presso la stessa, ma ciò faceva dopo il decorso dei sei mesi (non compiuti) della prova presso il Comune di Alfonsine e quando il posto (appunto perché era passato il tempo previsto dalla norma di contratto collettivo) era stato soppresso dalla pianta organica.

Chiede, quindi, l’appellante Comune la riforma della sentenza di primo grado, che ha invece statuito la legittimità della richiesta di rientro dell’appellato.

Il soggetto appellato si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e rilevando come il suo diritto al rientro è collegato al fatto che il periodo di prova presso il Comune di Alfonsine è terminato con esito negativo.

Si costituisce in giudizio anche il Comune di Alfonsine, che chiede il rigetto dell’appello.

Il secondo appello è proposto dal dott. B.C.C. e si dirige contro il Comune di Alfonsine, che aveva l’obbligo della conservazione del posto all’appellante fino a quando non si fosse completato il periodo di prova presso l’Amministrazione comunale di Comacchio.

Il Comune di Alfonsine si costituisce in giudizio e resiste all’appello, domandandone la reiezione in forza del fatto che la norma del contratto collettivo di lavoro non assicura la conservazione del posto anche a chi stia svolgendo il periodo di prova, mentre il rapporto si è concluso con la valutazione negativa del periodo di prova.

Le due cause passano in decisione alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010.
Motivi della decisione

I due appelli indicati in epigrafe si dirigono avverso la medesima sentenza e vanno, pertanto, preliminarmente riuniti, al fine della loro decisione nell’ambito di un unico provvedimento giurisdizionale.

Relativamente al primo ricorso (proposto dal Comune di Brisighella), lo stesso non è fondato.

Infatti, va rilevato che la norma del contratto collettivo di lavoro che stabilisce la necessità della conservazione del posto per il soggetto passato ad altra amministrazione per tutto il periodo della prova, e la necessità del rientro in ruolo, nel caso la prova si concluda negativamente, trova specifica applicazione nel caso all’esame del Collegio, in quanto il soggetto appellato, transitato presso il Comune di Alfonsine, sebbene "medio tempore" sia passato alle dipendenze di altro Comune ha comunque concluso negativamente la prova presso il predetto Comune, per cui lo stesso ha conservato il diritto a rientrare nei ruoli dell’Amministrazione di provenienza con la qualifica precedentemente posseduta.

Il fatto che il C.C., prima di concludere la prova presso il Comune di Alfonsine, sia passato per un breve periodo presso il Comune di Comacchio, non rileva ai fini dell’esito della prova, il cui decorso è rimasto sospeso fino a quando lo stesso non è stato considerato dal predetto Comune di Alfonsine come non idoneo a seguito del periodo di prova.

Il secondo appello (proposto contro il Comune di Alfonsine), va anch’esso respinto.

Ed invero, nella specie, il soggetto appellante, riammesso in un primo momento presso il Comune di Alfonsine, a seguito del giudizio negativo del periodo di prova presso il Comune di Comacchio, otteneva un giudizio negativo del suo periodo di prova presso tale amministrazione comunale, per cui legittimamente la stessa risolveva il contratto intrattenuto con l’appellante, sottoposto alla condizione risolutiva del superamento del periodo di prova, non determinatasi positivamente.

Conclusivamente, entrambi gli appelli indicati in epigrafe e preliminarmente riuniti, siccome infondati, vanno tutti e due rigettati.

Comunque, in considerazione della natura della controversia azionata in entrambi i giudizi, le spese possono essere compensate integralmente fra tutte le parti per entrambi gli appelli.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti,

li riunisce:

rigetta gli appelli medesimi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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