Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 01-04-2011, n. 13416 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

chiesto di annullare il decreto, senza rinvio.
Svolgimento del processo

1. Con Decreto del 10.5.20110 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l’istanza di affidamento al servizio sociale di F.M., in quanto l’istanza era priva dell’indicazione di effettiva residenza e dell’ambiente di inserimento lavorativo.

2. Avverso detta pronuncia, interponeva ricorso per Cassazione l’interessata pel tramite del suo legale, per dedurre violazione dell’art. 677 c.p.p., comma 2: sostiene la difesa che la ricorrente era reperibile, in quanto aveva eletto domicilio presso il difensore e dunque aveva offerto – almeno fintanto che il difensore restava tale – un riferimento per le convocazioni e che solo in caso di mancata comparizione all’udienza camerale avanti al tribunale di sorveglianza, si sarebbe potuto parlare di incompatibilità della misura alternativa con l’accertato stato di irreperibilità della richiedente.

3. Il PG ha chiesto di annullare il decreto senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Sorveglianza di Torino.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Nell’istanza presentata, la ricorrente aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore, con il che la sua reperibilità ai fini della procedura instaurata, era resa possibile.

Sussiste il vizio dedotto dalla difesa, con il che il decreto impugnato deve essere annullato e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per il corso ulteriore.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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