Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 01-04-2011, n. 13415 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 3.5.2010, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l’istanza formulata da G.G. di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, in quanto condannato e detenuto per il reato di cui all’art. 609 bis c.p. e non risultando ancora decorso l’anno di osservazione scientifica sulla personalità, di cui all’art. 4 bis O.P..

2. Avverso detto decreto, il G. personalmente presentava opposizione ex art. 71 sexies O.P., che veniva trasmessa in Cassazione, con cui rappresentava che il titolo ritenuto ostativo tale non è, in quanto gli venne riconosciuta la diminuente di cui all’art. 609 bis, u.c., ed all’uopo segnalava che la corte d’appello, proprio in ragione della qualificazione del fatto in termini di lievità, aveva annullato l’ordine di carcerazione che gli era stato notificato dalla Procura Generale, ritenendo applicabile la sospensione della pena di cui all’art. 656 c.p.p., comma 5. Con detto atto, chiedeva quindi farsi luogo alla trattazione delle istanze in sede di procedimento di sorveglianza, insistendo per l’accoglimento delle stesse.

3. Il PG ha chiesto di annullare senza rinvio il decreto impugnato, attesa l’ammissibilità delle domande.

4. Medio tempore, successivamente al decreto impugnato e per la precisione in data 13.5.2010, il ricorrente veniva scarcerato.

CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, nè al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto la cessazione dell’interesse alla decisine del ricorso è sopravvenuta alla sua proposizione (Cass. Sez. Unite 25.6.1997, n. 7 Chiappetta).
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, nè al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto la cessazione dell’interesse alla decisine del ricorso è sopravvenuta alla sua proposizione (Cass. Sez. Unite 25.6.1997, n. 7 Chiappetta).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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