Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-03-2011, n. 1910 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decisione di questa sezione n. 7151 del 17 novembre 2009, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio:

a) sono stati respinti il primo, secondo e quinto motivo del ricorso in appello proposto dal sig. V.P. per la riforma della sentenza del T.a.r. Puglia sezione I, n. 1290 del 2008;

b) è stato accolto il terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’obbligo di astensione degli amministratori pubblici sancito dagli artt. 97 Cost. e 78 t.u.e.l. e, conseguentemente, sono state annullate le delibere consiliari e giuntali recanti la modifica del programma triennale delle opere pubbliche, l’approvazione del progetto preliminare per la riqualificazione delle periferie degradate (attraverso la realizzazione di opere di edilizia residenziale e di urbanizzazione), relativamente alla zona ricompresa tra via Terlizzi, via Seminario e via Giuliani, l’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo in variante al p.r.g. con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione; in particolare la sezione, esclusa espressamente la natura non meramente programmatoria delle delibere impugnate, ha rilevato che tre componenti del consiglio comunale di Bisceglie ed un assessore non si erano astenuti in occasione dell’approvazione, rispettivamente, delle delibere consiliari nn. 50 e 51 del 2007, e delle delibere giuntali nn. 92 e 93 del 2007.

c) sono stati assorbiti i restanti quarto e sesto motivo di gravame.

2. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il comune di Bisceglie ha proposto revocazione, ex art. 394, n. 4) c.p.c., della su menzionata decisione.

Il duplice errore di fatto addebitato alla decisione consisterebbe:

a) nell’aver male valutato la natura non meramente programmatica della delibera n. 51 del 2007 recante l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (pagina 17 della decisione impugnata), anche in relazione al rigetto del quinto motivo del gravame a suo tempo articolato dal P. a mezzo del quale era stata dedotta la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preespropriativo (pagina 25 della decisione impugnata);

b) nel non avere considerato la natura vincolata della scelta espropriativa sottesa alla delibera in questione.

3. Si è costituito il sig. P. deducendo l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.

4. Con nota del 25 febbraio 2011, depositata tardivamente a mente dell’art. 73 c.p.a., il difensore del comune di Bisceglie ha dichiarato che è sopravvenuta la carenza di interesse alla coltivazione del giudizio.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 1 marzo 2011.

5. Il collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del presente giudizio.

E’ necessario delibare comunque il merito della domanda di revocazione onde regolare il carico delle spese.

Il ricorso per revocazione è inammissibile sotto plurimi profili.

6. In primo luogo deve mettersi in risalto che il paventato travisamento di fatto, costitutivo dell’abbaglio dei sensi, cade su una circostanza che ha costituito punto controverso su cui la sezione si è espressamente pronunciata, e si traduce, in realtà, in una diversa (asseritamente erronea) valutazione delle risultanze probatorie a suo tempo acquisite al thema decidendum.

Tanto contrasta con la previsione normativa sancita dall’art. 395 n. 4) c.p.c. (cfr. ex plurimis, Cons. giust. amm., 12 agosto 2010, n. 1108; Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2009, n. 1829; Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3).

In secondo luogo è smentita per tabulas la tesi che la decisione impugnata sia incorsa in una contraddizione logica accogliendo il terzo motivo di appello e contestualmente rigettando il quinto, giacché essa, in relazione a quest’ultimo vizio di legittimità, ha argomentato sulla non esigibilità delle garanzie partecipative previste dalla l. n. 241 del 1990 in relazione alla specialità della disciplina divisata dagli artt. 10 e 11 t.u. espr. in materia di conclusione dell’accordo di programma che non abbia ad oggetto (come nel caso di specie) una singola opera pubblica.

Infine, deve reputarsi del tutto inconferente, ai fini della proposta revocazione, il richiamo al carattere interamente vincolato della scelta delle aree effettuata dall’amministrazione: tale aspetto, invero, è rimasto del tutto estraneo al thema decidendum del giudizio concluso con la gravata decisione di questa sezione n. 7151 del 2009.

7. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

a) dichiara improcedibile il ricorso;

b) condanna il comune di Bisceglie a rifondere in favore di V.P. le spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio che liquida in complessivi euro 6.000/00 (seimila/00) oltre accessori come per legge (12,50% a titolo di spese generali, I.V.A. e C.P.A.).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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