Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-03-2011, n. 1908 Interventi nel campo economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Le società sopra nominate hanno partecipato alla gara per i "programmi integrati di agevolazione" del PIT n. 3 "Area metropolitana di Bari", unendosi nel costituendo consorzio "Servizi Elab Dati Log".

Ai sensi dell’articolo 4 dell’avviso pubblico, disciplinante il procedimento di gara, il gruppo tecnico di coordinamento, nel procedere alla verifica dei requisiti formali di ammissibilità e alla valutazione dei programmi d’investimento, ha approvato il documento relativo alle procedure, ai criteri per l’istruttoria e alla valutazione dei progetti presenti nell’ambito dello strumento PIA della regione Puglia, fissando anche criteri dettagliati sulla valutazione dei requisiti di ammissione dei progetti di massima.

In applicazione di tali criteri, l’amministrazione ha comunicato alle società ricorrenti, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agostio 1990 n. 241, la sussistenza di motivi d’esclusione del progetto presentato.

2. Le società, ritenendo di possedere i requisiti d’ammissione previsti nell’avviso pubblico, diversi da quelli fissati dal gruppo tecnico, hanno proposto ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale per la Puglia, che, con sentenza resa in forma semplificata, lo ha in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile.

3. Le medesima società hanno proposto appello, deducendo che il gruppo tecnico ha interposto i propri illegittimi criteri di valutazione tra le due fasi previste dal bando ed analiticamente indicate prima della presentazione dei progetti analitici. In particolare deduce l’erroneità della sentenza, laddove afferma che le modalità di attribuzione dei punteggi, ai fini della formazione della graduatoria, sono disciplinati dall’allegato 6 dell’avviso pubblico, non avvedendosi che i criteri e le procedure predisposte dal gruppo tecnico stravolgono quanto stabilito in tali atti.

Pertanto ha riproposto i motivi di ricorso di primo grado, deducendo che essi non sono stati correttamente analizzati nel primo giudizio.

4. La regione non si è costituita.

5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 5 maggio 2009.

1. L’appello non è fondato.

1.1. Il punto risolutivo della causa è costituito dalla verifica di quanto dispone l’articolo 4 lettera a), commi 3 4 5 e 7 dell’avviso pubblico per l’avvio delle procedure relative ai programmi integrati di agevolazioni relativo all’area metropolitana di Bari, nonché dell’allegato n. 6.

Essi, nell’ordine, dispongono: "il soggetto proponente dovrà altresì allegare al progetto di massima la documentazione attestante la disponibilità preliminare di uno o più istituti di credito ad assicurare la parte di finanziamento bancario necessaria alla realizzazione del programma di investimento".

Ricevute le manifestazioni d’interesse, la regione Puglia, per il tramite del gruppo tecnico di coordinamento, procede alla verifica dei requisiti formali di inammissibilità e alla valutazione dei programmi di investimento, sulla base dei seguenti criteri di selezione:…" (segue un elenco 11 criteri di selezione); "per le manifestazioni di interesse selezionate sulla base dei criteri su esposti, la regione Puglia, con il supporto del gruppo tecnico di coordinamento, definisce una graduatoria sulla base dei seguenti parametri suddivisi per obiettivi funzionali:… (segue un elenco di 5 parametri); "ai fini della formazione della graduatoria, ad ogni programma di investimento viene attribuito un punteggio ottenuto sommando i valori assegnati a ciascuno degli indicatori".

Dalla lettura delle disposizioni indicate risulta agevolmente che il gruppo tecnico di coordinamento deve procedere, una volta ricevuta la domanda di accesso corredata da una scheda tecnica e da un progetto di massima, non solo alla verifica dei requisiti formali di ammissibilità ma anche, e contestualmente, alla valutazione dei programmi d’investimento. Ciò viene disposto non solo chiaramente dalla norma, ma risulta dal contenuto sostanziale della stessa, laddove, fissando espressamente ben 11 criteri di selezione, finisce con l’imporre la formazione necessaria e contestuale di una graduatoria.

Questo viene confermato dai due ultimi commi di sopra riportati (5 e 7, art. 4), laddove stabiliscono che la regione Puglia, con l’ausilio del gruppo tecnico, sulla base dei criteri su esposti, definisce una graduatoria, attribuendo un punteggio ottenuto sommando i valori assegnati a ciascuno degli indicatori.

In altri termini, la scomposizione in due fasi, ipotizzata dalle appellanti, non solo non si rinviene nel tessuto normativo, ma sarebbe stata inconferente rispetto al tipo di procedura disegnata dalla norma, che pone al centro del sistema la valutazione dei programmi di investimento ad opera del gruppo di coordinamento, secondo criteri e parametri espressamente fissati, e non altro.

1.2. Sulle riproposte censure circa la difformità tra le prescrizioni dell’avviso pubblico e i criteri di selezione individuati dal gruppo tecnico, la sezione condivide quanto ritenuto dal primo giudice, ossia che esse sono meramente assertive, non avendo l’appellante fornito nessun principio di prova in ordine alle asserzioni di natura tecnica, da cui poter desumere la difformità lamentata.

2. In conclusione, sulla base delle assorbenti considerazioni svolte, l’appello va rigettato.

3. La mancata costituzione della parte appellata esonera il collegio dal disporre circa le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta l’appello proposto e conferma l’impugnata sentenza.

Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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