Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-02-2011) 01-04-2011, n. 13407

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il P.G. presso la corte di appello di Trieste ricorre per cassazione avverso la sentenza 28.4/4.10.2010 del giudice di pace di Codroipo che dichiarava non luogo a procedere nei confronti di V. L., imputata del reato p. e p. dal D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 10 bis per essere intervenuta l’espulsione della prevenuta prima della pronuncia giudiziale.

Il P.G. denuncia la violazione dell’art. 10 bis, comma 5, D.Lgs. cit. nella parte in cui subordina la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, non alla emissione del decreto di espulsione, in effetti avvenuto in data 3.12.2009, ma alla sua esecuzione ad iniziativa del Questore che dovrà all’esito, ai sensi del comma 4, predetto art., comunicarla all’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato.

Il ricorso non è fondato.

E’ pur vero che la lettera della disposizione richiamata dal ricorrente prevede che il questore deve dare comunicazione della avvenuta esecuzione della espulsione al giudice di pace perchè questo, ricevuta la notizia, possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

Ma è indubbio che allorchè l’espulsione tramite l’accompagnamento coattivo alla frontiera, a cui la norma subordina la declaratoria di non luogo a procedere, si è resa impossibile per l’allontanamento volontario dello straniero dal territorio nazionale (che è poi la modalità di espulsione imposta in prima battuta dalla direttiva 2008/CE), la condizione per la declaratoria giudiziale si è sostanzialmente realizzata, rendendo di fatto impossibile l’esecuzione manu militari dell’espulsione. Nella specie il giudice di pace ha ritenuto ragionevolmente, in seguito alle disposte vane ricerche ed alla notificazione del decreto espulsione lo stesso giorno dell’accertamento del reato, la non presenza nel territorio italiano dell’imputata.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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