Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-03-2011, n. 1930 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che La F. A.D.D.S. s.r.l. ha impugnato l’affidamento, per un anno, da parte della C. di Cagliari, del servizio di distribuzione di biglietti di viaggio e di tagliandi per la sosta alla società S.T., assumendo la mancanza, in capo all’aggiudicataria, del requisito richiesto al punto III.2.3 del bando, consistente nel possesso di idonea struttura organizzativa nel Comune di Cagliari o in zone limitrofe, non disponendo l’impresa di un’unità locale operativa a Cagliari o in zone limitrofe, e di dipendenti in loco, nonché l’antieconomicità dell’offerta economica, non adeguatamente valutata dalla stazione appaltante;

– che il T.a.r. ha respinto il ricorso;

– che la società F. ha impugnato la sentenza di primo grado, chiedendone la sospensione dell’esecuzione in via cautelare, per non avere il T.a.r. approfondito, come indicato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 3574/2010, emessa in sede cautelare, la sussistenza del requisito relativo al possesso di un’idonea struttura organizzativa in loco, insufficiente essendo il contratto di comodato depositato in giudizio, registrato posteriormente alla scadenza dei termini di presentazione della domanda; per contenere la sentenza una disapplicazione ed erronea interpretazione del bando, nel senso di esigere in astratto e per la fase esecutiva del contratto la sede organizzativa; per non essere stata correttamente valutata come incongrua l’offerta di S.T., stanti la sua antieconomicità e l’assenza d’istruttoria in merito;

– che si sono costituite in giudizio la controinteressata e la società C., resistendo all’impugnazione;

– che alla camera di consiglio del 15 marzo, sentite le parti ex art. 60, c.p.a., l’appello è stato trattenuto in decisione per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata.

B) – Considerato quanto segue:

con i primi due motivi, già sopra richiamati e da esaminare congiuntamente, in quanto tra loro connessi, l’appellante lamenta il mancato accertamento istruttorio sulla carenza, in capo all’aggiudicataria, del requisito di capacità tecnica richiesto al punto III.2.3 del bando.

I motivi sono infondati.

Correttamente il T.a.r. ha ritenuto sufficiente ad integrare il requisito richiesto dal bando ("idonea struttura organizzativa") la disponibilità della sede, dei mezzi e dei dipendenti, escludendo che per struttura organizzativa dovesse intendersi un’operante struttura organizzativa (ossia già avviata e svolgente l’attività oggetto di affidamento nel Comune di Cagliari o in zone limitrofe), sia in base alla portata letterale della disposizione di lex specialis sia sul rilievo che l’interpretazione sostenuta dal ricorrente avrebbe finito per illegittimamente assecondare posizioni monopolistiche già affermate sul territorio.

In effetti, non vi è ragione per ritenere necessaria, per giungere a siffatta opzione interpretativa, l’impugnazione della clausola del bando, posto che esso richiede unicamente una "struttura organizzativa", senza imporre l’esercizio della relativa attività nell’ambito territoriale al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Infondato è, quindi, l’argomento secondo cui il T.a.r. avrebbe proceduto ad una indebita disapplicazione del bando.

C) – Quanto all’accertamento istruttorio – considerato necessario da questa sezione in sede cautelare – della dotazione della struttura dichiarata nella relazione a dimostrazione del requisito, deve convenirsi con il giudice di primo grado che il contratto di comodato, relativo alla sede dichiarata dalla S.T., recante la data del 4.1.2010, e agli altri elementi pure indicati dalla C. (come la titolarità delle utenze telefoniche), costituiscono fatti valutabili a riprova della sussistenza del requisito richiesto, anche in mancanza di data certa (attesa l’avvenuta registrazione solo successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione).

L’art. 2704, cod. civ., infatti, non contiene un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata debba ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l’allegazione della parte, a provare la data dell’atto (Cass. civ., sez. I, sent. 22.10.2009 n. 22430).

Tale valutazione appare, ad avviso del collegio, esente da vizi e va, pertanto, confermata.

D) – Anche il motivo di censura della sentenza di primo grado, fondato sull’insufficiente motivazione, circa le allegazioni vòlte a sostenere l’economicità dell’offerta, è infondato.

In disparte la considerazione che il primo giudice ha esattamente considerato l’utile della controinteressata come inferiore del 20% rispetto a quello della ricorrente (v. pag. 20, prima riga della sentenza), occorre evidenziare l’infondatezza e l’assoluta assenza di prova in ordine alla supposta superiorità dei costi da sostenersi da parte della S. rispetto a quelli dichiarati e positivamente vagliati dalla stazione appaltante in sede di analisi delle giustificazioni, data l’incomparabilità tra l’organizzazione aziendale della F. (sulla cui base l’appellante compie le proprie valutazioni) e quella della controinteressata.

L’appellante non ha alcun modo fornito elementi d’incongruità dei costi della S. in relazione al servizio da svolgere, tali da dimostrare l’irragionevolezza della valutazione della C., condotta in base a parametri che garantiscono la piena attendibilità dell’offerta della controinteressata.

E) – In merito alla portata della motivazione della stazione appaltante, che l’appellante considera insufficiente, va quindi confermato il consolidato orientamento, richiamato dal primo giudice ai fini del rigetto del motivo, secondo cui "il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale; per questo l’obbligo di motivare in modo completo ed approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo che faccia venir meno l’aggiudicazione, non richiedendosi, per contro, una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia che confermi la già disposta aggiudicazione, potendo in tal caso la motivazione trovare sostegno anche per relationem nelle stesse giustificazioni presentate dal concorrente: di conseguenza incombe su chi contesta l’aggiudicazione l’onere di individuare gli specifici elementi da cui il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnicodiscrezionale dell’amministrazione sia stata manifestamente irragionevole ovvero sia stata basata su fatti erronei o travisati" (Cons. St., sez. V, dec. 22022011 n. 1090; dec. 26012011 n. 581).

Il rigetto dei suesposti motivi d’appello comporta, conseguentemente, la reiezione della domanda risarcitoria e la salvezza della sentenza di primo grado, anche in punto di condanna alle spese, secondo il principio della soccombenza.

In applicazione del medesimo principio, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell’appellante e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta),

definitivamente pronunciando, respinge l’appello (ricorso n. 757/2011).

Condanna l’appellante al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado di giudizio, liquidati in euro 2.000,00 (duemila) in favore di ciascuna parte costituita (C. s.p.a. e S.T. s.r.l.), e così per un totale di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre ai dovuti accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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