Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 01-04-2011, n. 13384 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP presso il Tribunale di Avezzano disponeva l’archiviazione del procedimento penale iniziato contro P.M., A.C., D.R.B. e C.R. ritenendo trattarsi di controversia meramente civilistica.

Osservava che l’opposizione alla richiesta di archiviazione doveva essere dichiarata inammissibile in quanto l’atto di opposizione non indicava le ulteriori indagini da svolgere ma solo generiche doglianze in ordine alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M..

Avverso la decisione presentava ricorso la persona offesa, D.R. D. contestando che il giudice per le indagini preliminare non avrebbe potuto accogliere, con procedura "de plano", come invece aveva fatto, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., comma 2, la richiesta di archiviazione sulla sola base della ritenuta inammissibilità della opposizione per mancata indicazione delle investigazioni suppletive, in assenza dell’ulteriore requisito costituito dalla oggettiva infondatezza della notizia di reato.

Il ricorso è manifestamente infondato.

L’art. 410 c.p.p., comma 1, pone chiaramente come condizione per l’ammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione l’indicazione dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova, con la conseguenza che mancando tale indicazione l’opposizione non può che essere ritenuta inammissibile, con ciò realizzandosi la condizioni, la cui presenza, ai sensi del citato art. 410 c.p.p., successivo comma 2 (ed in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 95/1997), è necessaria per l’adozione della procedura "de plano" (si vedano, in proposito, fra le altre: Cass. 6A, 26 ottobre – 7 dicembre 2005 n. 45000, p.o. in proc. Miani ed altri, RV 233508; Cass. 6A, 26 marzo – 3 giugno 2004 n. 25048, p.o. in proc. Guidoni, RV 229603; Cass. 4A, 20 gennaio – 16 aprile 2004 n. 17597, p.o. in proc Samengo, RV 228176; Cass. 2A 30 settembre – 11 novembre 2003 n. 43058, Gavilli, RV 227202).

Deve inoltre osservarsi, con riguardo all’oggettiva infondatezza della notizia di reato, che questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la relativa motivazione non può formare oggetto di censura da parte della persona offesa quando l’opposizione da questa presentata sia già da ritenere inammissibile per la mancata osservanza del disposto di cui all’art. 410 c.p.p., comma 1 (in tal senso, Cass. 5A, 25 ottobre – 1 dicembre 2005 n. 43867, PG in proc. Fanfani, RV 232729).

In sintesi, poste tali premesse, va anzitutto osservato che il ricorso non contiene elementi atti ad inficiare il fondamento di quanto affermato nel provvedimento impugnato circa l’oggettiva mancanza, negli atti di opposizione, di qualsivoglia specifica indicazione circa eventuali indagini suppletive e relativi elementi di prova limitandosi l’opponente a criticare la mancata fissazione dell’udienza e la richiesta di archiviazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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