Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-02-2011) 01-04-2011, n. 13406

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to Massironi Tiberio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- La Corte di appello di Milano, su appello e del P.G. e dell’imputato, C.M., già condannato alla pena di anni 8 di reclusione in primo grado dal gup del tribunale di Busto Arsizio, in sede di abbreviato, per i delitti di tentato omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dall’aver agito con sevizie e crudeltà e di violazione di domicilio aggravata, uniti dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, rigettava l’appello dell’imputato accoglieva quello del P.G., e aumentava la pena ad anni nove di reclusione per l’esclusione delle attenuanti generiche.

-2- Il fatto: l’imputato era penetrato clandestinamente nell’abitazione di M.M.T., la sua ex fidanzata; per aver appreso di una relazione che la donna aveva con un altro uomo, la assaliva sul letto, le si poneva sopra a cavalcioni e quindi cominciava a colpirla con un coltello di cm. 11,5 di lama, rinvenuto nella cantina, da distanza ravvicinata, cagionandole ferite all’addome, che comportavano fuoriuscita di materiale organico, alla superficie della milza e del fegato, alla regione anteriore del collo, quindi cospargeva di benzina la vittima e se stesso non riuscendo poi per cause accidentali a darle fuoco; la donna in preda alla paura si gettava dal balcone riportando lesioni traumatiche tra le quali la frattura del bacino. Nella tasca della giacca dell’uomo venivano rinvenute delle lettere indirizzate ai figli nelle quali manifestava l’intenzione di uccidere la donna per poi togliersi la vita.

-3- I giudici di merito traevano la convinzione della volontà omicidiaria, quanto meno sotto il profilo del dolo alternativo, dalle modalità della condotta, in particolare dalla tipologia della arma, dalle localizzazione delle ferite, dalle intenzioni manifestate nelle lettere sequestrate. Ritenevano la sussistenza delle tre aggravanti contestate, quella della premeditazione, come evidenziato dal programma omicidiario e suicidiario trascritto nelle lettere scritte ai figli, quella di aver agito per motivi di gelosia da considerare banale e sproporzionata rispetto alla gravita della condotta, quella infine delle sevizie e crudeltà evidenziata dall’aver cosparso di benzina la donna che, atterrita, si catapultava fuori dal balcone.

Annullavano, quei giudici, la sentenza di primo grado, nella parte relativa alla concessione delle attenuanti generiche, ritenute non meritevoli in considerazione, più che per i precedenti penali dell’imputato, risalenti nel tempo, per le modalità della azione contrassegnata da crudeltà e gratuità del movente, dalla mancanza di alcun segnale di pentimento ovvero anche di intenzione di qualche forma risarcitoria.

-4- Cinque i motivi, tutti diffusi, di ricorso della difesa dell’imputato, centrati sui vizi di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) ed esposti nell’ordine seguito dal ricorrente:

a) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per la non concessione delle attenuanti generiche. Premesso che le attenuanti generiche possono giustificarsi anche solo in base alla valorizzazione di un solo, singolo dato attenuante, i motivi di ricorso si diffondono a richiamare il lungo rapporto tra imputato e vittima, la loro convivenza contrassegnata da sentimenti profondi e dalla mancanza di litigi almeno fino al (OMISSIS), la ragione dell’introdursi in casa per avere spiegazioni dalla donna sulle ragioni della rottura della relazione che l’imputato attribuiva all’intrusione di soggetti estranei. b) ancora manifesta illogicità della motivazione correlata alle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Il ricorrente si diffonde a spiegare le contraddizioni riscontrabili nelle dichiarazioni della persona offesa in merito alle modalità del suo ingresso in casa, sul fatto che la coltellata avvenne in cucina mentre la M. fumava una sigaretta, sulla inverosimiglianza di una tanica portata nell’appartamento dall’imputato, sul fatto che la benzina fu versata sul corpo dello stesso e che solo accidentalmente di benzina fu bagnata la vittima, sul fatto ancora che il coltello si trovava su un tavolo della cucina, e fu preso nella concitazione del momento. c) manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul punto relativo alla ritenuta volontà di uccidere.

La Corte non avrebbe tenuto affatto conto di circostanze che avrebbero escluso la rappresentazione di una volontà omicida: essere entrato in casa per avergli aperto la porta la donna, dal momento che, in caso contrario, se fosse entrato sollevando le tapparelle per sorprendere la donna, sarebbe stato subito avvistato dalla persona offesa, le lettere di omicidio-suicidio costituivano il pensiero astratto, non quello concreto dell’imputato, la tanica di benzina si trovava già fuori il balcone e l’accoltellamento sarebbe avvenuto in un momento di rabbia e non si sarebbe tradotto in un pericolo per la vita della persona offesa, ferita solo superficialmente. d) manifesta illogicità e contraddittorietà per le ritenute tre circostanze aggravanti.

Le tre lettere deponevano per una mera intenzione, non per una predisposizione del delitto che maturò all’improvviso. Il coltello e la tanica erano in casa, le intenzioni erano quelle solo di chiarire la rottura di una relazione amorosa durata così gran lungo tempo. I motivi abietti e futili erano incompatibili con la storia della coppia ormai divisa, dopo un rapporto amoroso durato venti anni, interrotto per il matrimonio della donna con altro uomo, ripreso e continuato con la convivenza, interrotta dalla donna che nell’occasione era stata addirittura aiutata dall’imputato a trovarsi un appartamento in affitto. Le sevizie e crudeltà non erano ravvisabili a fronte del fatto che fu l’imputato a cospargere se stesso di benzina che solo accidentalmente cadde sopra la donna, ferita peraltro con colpi volutamente superficiali di coltello. e) ancora vizio di motivazione in relazione al ravvisato delitto di violazione di domicilio.

-5- Il ricorso non ha fondamento.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento giudiziale è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Ora i motivi di ricorso svolgono il tentativo di dedurre, dall’esame delle dichiarazioni della persona offesa e dalle circostanze obiettive del fatto, l’una e le altre nello stesso discorso giustificativo della parte non oggetto di alcuna denuncia di travisamento da parte dei giudici di merito, conclusioni sillogistiche in forza di regole inferenziali diverse da quelle adottate nella sentenza impugnata, divergenti, senza per nulla, nello sviluppo della argomentazioni, sottolineare la macroscopica illogicità della decisione.

Così le dichiarazioni della persona offesa, lineari e per nulla contraddittorie nel loro svolgimento, sono disattese in base ad un racconto difensivo, con possibilità di attestati di verità sul piano astratto, ma senza essere puntellato in concreto di alcun riscontro che non sia rappresentato dalle contrarie dichiarazioni dell’imputato. Del resto le intenzioni dell’imputato sono state, previamente documentate dallo stesso attraverso le lettere, sequestrate, di cui era in possesso ed in cui manifestava chiaramente l’intenzione di uccidere e di poi uccidersi. Il che ha trovato riscontro, poi, nella realtà degli accadimenti, culminati nella condotta della donna che, cosparsa di benzina, si lancia dal balcone per sottrarsi alle violenze, anche brutali, dell’imputato.

La richiesta delle attenuanti generiche, come la confutazione delle tre aggravanti contestate non colgono nel segno, nella misura in cui i giudici di merito, per le prime, hanno valorizzato il dato delle modalità cruente della condotta omicidiaria, ritenuto assorbente di ogni altra considerazione pur favorevole all’imputato. Ed è principio giurisprudenziale consolidato quello per il quale nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Con riferimento poi alle riconosciute tre circostanze aggravanti, la sentenza impugnata, per quel che riguarda la premeditazione, ha fatto perno sulle lettere scritte dallo stesso imputato da cui ha tratto, con sicura ragionevolezza, il convincimento della matura e datata riflessione sull’uccisione da compiere, per quel che riguarda la aggravante delle sevizie e crudeltà, ha sottolineato il tentativo posto in essere dall’imputato, dopo aver ferito la donna, di cospargerla di benzina per poi appiccare il fuoco, per quel che infine riguarda l’aggravante dei motivi abietti e futili, ha ritenuto, sempre la sentenza impugnata, che la azione delittuosa non era tanto eziologicamente motivata da ragioni di gelosia collegate ad un sia pur abnorme desiderio di vita in comune, ma era, per la evidente gravita e sproporzione della azione rispetto al dedotto movente, espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza, della quale pertanto non poteva tollerarsi la contraria volontà alla ripresa della relazione.

A fronte di un articolato costrutto motivazionale il ricorrente ha ritenuto, poste le identiche premesse fattuali giudizialmente considerate, di trarre diverse conclusioni argomentative, irricevibili in sede di legittimità.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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