Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 14145

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 16 ottobre 2007 – 26 marzo 2008 la Corte di Appello di L’Aquila, pronunciando sull’impugnazione proposta da T. C. avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila in data 1-10 dicembre 2004 che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla medesima contratto con M.G. e condannato quest’ultimo al pagamento di assegno per il mantenimento dei figli pari ad Euro 400,00 mensili, con assegnazione della casa coniugale alla T., in parziale accoglimento del gravame attribuiva all’appellante l’assegno di divorzio per Euro 250,00 mensili, con decorrenza dalla domanda e con versamento diretto da parte dell’INPDAP. Avverso tale sentenza la T. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il M. non ha svolto attività difensiva.

AH’ esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero i due motivi di ricorso, con i quali si denunciano rispettivamente violazione della L. n. 798 del 1970, art. 5 e vizio di motivazione, nonchè violazione degli artt. 147, 148 e 2697 c.c., e art. 167 c.p.c. e vizio di motivazione, non appaiono corredati del necessario quesito di diritto, inteso in termini di contrapposizione dialettica del decisum alla proposta esatta lettura delle norme applicate, nè del momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, requisiti entrambi richiesti a pena di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile rattorte temporis.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto l’intimato attività difensiva.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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