Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 14144

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 21- 24 novembre 2006 la Corte di Appello di Trento, pronunciando sull’impugnazione proposta da C.M. avverso la sentenza in data 10-31 luglio 2006 del Tribunale di Rovereto che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dal medesimo contratto con T.E. e condannato il C. al pagamento di assegno di divorzio pari ad Euro 150,00 mensili, rigettava il gravame, condannando il predetto al pagamento di due terzi delle spese di lite.

Avverso tale sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

La T. non ha depositato controricorso, ma ha partecipato alla discussione orale previo deposito di procura speciale.

All’esito della Camera di consiglio il Collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero il motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 798 del 1970, art. 5 e vizio di motivazione, non appare corredato del necessario quesito di diritto, inteso in termini di contrapposizione dialettica del decisum alla proposta esatta lettura delle norme applicate, nè del momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, requisiti entrambi richiesti a pena di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’ art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Il ricorrente va pertanto condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 600,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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