Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-03-2011, n. 1920 Sanitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Gli appellati in epigrafe con il loro originario ricorso al T.A.R. per la Lombardia rappresentavano:

– di essere tutti medici chirurghi che, a conclusione degli studi universitari, avevano frequentato il corso di formazione in medicina generale di cui al d.lgs. n. 256\1991;

– che l’attivazione di tale corso giungeva solo con notevole ritardo a concretare le previsioni della direttiva n. 86/457 CEE;

– che la Regione Piemonte, per armonizzare il passaggio dal sistema previgente alla nuova disciplina, aveva differito la predisposizione della graduatoria unica per la medicina generale valida per il 1997, preordinata alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 8, lett. g), d.lgs. n. 502\1992, fissando il termine per la presentazione delle domande al 30\11\1996;

– che a tale data essi ricorrenti avevano concluso il loro biennio di formazione, il primo dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 256\1991, attivato solo alla fine del 1994;

– che essi avevano inoltrato le proprie domande di partecipazione senza potere però materialmente allegare subito l’attestato di formazione, ottenuto solo in seguito ma comunque trasmesso alla Regione entro il 31\12\1996;

– che di detto titolo la Regione non aveva tuttavia tenuto conto;

– che, infine, la graduatoria emessa all’esito della procedura, che da loro veniva impugnata, era stata redatta senza che venissero loro riconosciuti i 12 punti previsti dall’accordo recepito con il d.P.R. n. 484 del 1996 per coloro che avevano frequentato il detto corso.

La Regione Piemonte ometteva di costituirsi in giudizio.

Il T.A.R. adito accoglieva il ricorso.

Il Tribunale riteneva che illegittimamente l’Amministrazione avesse condotto la procedura selettiva in applicazione (ultrattiva) delle regole di cui al d.P.R. n. 314\1990, laddove nella specie si sarebbe dovuto fare già applicazione della sopravvenuta disciplina di cui al d.P.R. n. 484\1996, ormai da tempo entrata in vigore (a seguito di pubblicazione sulla G.U. del 19\9\1996) alla data cui era stato differito il termine per la presentazione delle domande (30\11\1996). Ciò anche alla luce del disposto della norma transitoria di cui all’art. 2 della nuova fonte, che, escludendo espressamente l’efficacia del novello accordo sull’assegnazione degli incarichi per l’anno 1996, lasciava così intendere che per l’anno successivo la vecchia disciplina non avrebbe potuto più applicarsi.

Il Tribunale statuiva, quindi, che la graduatoria impugnata avrebbe dovuto essere predisposta nel rispetto dell’art. 3 del d.P.R. n. 484\1996, che prevedeva l’attribuzione di 12 punti per l’attestato di formazione in medicina generale.

Avverso tale decisione la Regione Piemonte ha proposto l’appello in epigrafe.

L’Amministrazione deduce in primo luogo che in data 7 aprile 1999 era stata pubblicata la graduatoria per l’anno 1998, che aveva integralmente sostituito quella del 1997, oggetto del ricorso di primo grado, ed aveva visto assegnato a tutti i ricorrenti il punteggio previsto a fronte del corso di Medicina Generale. Si assume quindi che gli appellati avrebbero per conseguenza perduto ogni interesse all’originario gravame.

L’appellante introduce inoltre due mezzi d’impugnativa, con i quali deduce, in sintesi:

– che i primi giudici non avevano tenuto in alcun conto il fatto che la delibera di Giunta Regionale n. 6311974 del 9\9\1996, mentre aveva differito al 30\11\1996 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura sub judice, aveva però lasciato ancorato al 31 maggio dello stesso anno il termine per l’acquisizione dei titoli, così stabilendo che la procedura sarebbe stata soggetta al regime di cui al d.P.R. n. 314\1990;

– che di tale delibera i ricorrenti di prime cure avevano omesso ogni impugnativa;

– che il T.A.R. non aveva considerato che alcuni degli allora ricorrenti (quattro) avevano acquisito l’attestato di formazione solo in data 17\9\1997, ben oltre la data del 31 dicembre del 1996, onde comunque non avrebbero potuto conseguire la dote dei 12 punti più volte citati; e che da altri due ricorrenti il relativo titolo non era mai stato allegato.

Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

1 Le deduzioni svolte dalla Regione Piemonte in rito non colgono nel segno: il suo appello è però fondato nel merito.

2 La Sezione non ritiene di poter fare proprio l’asserto regionale secondo il quale l’avvenuta pubblicazione della graduatoria per l’anno 1998 avrebbe fatto venir meno l’interesse dei ricorrenti all’accertamento dell’illegittimità della graduatoria riguardante l’anno precedente, poiché tale enunciato è rimasto privo di qualsivoglia concreta dimostrazione dialettica e probatoria. Non sono state fornite quindi ragioni sufficienti a dimostrare il venir meno dell’interesse alla decisione in capo agli originari ricorrenti.

Privo di pregio è anche il rilievo dell’appellante basato sulla omessa impugnativa della delibera di G.R. n. 63 del 1996, alla stregua delle condivisibili considerazioni svolte da questo Consiglio in fattispecie simile (C.d.S., IV, n. 1164 del 10\3\2004). "La nota dirigenziale con la quale l’Amministrazione regionale comunica agli interessati che, ai fini della formazione della graduatoria unica, sarebbero stati presi in considerazione i soli attestati conseguiti entro il 31 maggio 1996 contempla non già una causa di esclusione dalla graduatoria, ma solo una mancata considerazione di un titolo che attribuisce un dato punteggio.

Ne consegue, secondo i principi, che l’interesse a ricorrere sorge solo al momento della formazione della graduatoria, perché solo in tale momento l’interessato è in grado di percepire la portatadell’effetto lesivo scaturente dalla mancata valutazione del titolo; anzi, solo in quel momento si realizza la portata lesiva della mancata valutazione del titolo.

Tale conclusione non è infirmata dal fatto che non si verta in tema di concorso in senso stretto, bensì di semplice graduatoria. Ciò che rileva è che, in ipotesi, la semplice mancata valutazione di quel titolo può non spiegare nella graduatoria un effetto concretamente lesivo della posizione dell’interessato. Sicché anche in questo caso trova applicazione il principio pacificamente applicato in caso di concorsi.

I ricorsi originari erano quindi tutti ammissibili."

3 Venendo al merito di causa, con la sentenza appellata il Tribunale, come si è visto, ha concluso che illegittimamente l’Amministrazione avesse condotto la procedura selettiva in applicazione delle regole di cui al d.P.R. n. 314\1990, laddove si sarebbe dovuto fare già applicazione della sopravvenuta disciplina di cui al d.P.R. n. 484\1996, ormai entrato in vigore.

La decisione che la selezione per l’anno 1997 dovesse sottostare alla novella disciplina non può però essere condivisa.

In proposito valgono i seguenti argomenti.

Vero è che la previsione della norma transitoria n. 2 di cui al d.P.R. n. 484\1996, che faceva salva l’applicabilità della disciplina di cui al d.P.R. n. 314\1990 per gli incarichi per l’anno 1996, di per sé potrebbe far deporre per l’applicabilità della nuova disciplina sin dagli incarichi da conferire per l’anno 1997.

Se però si guardano in concreto i contenuti della nuova disciplina, entrata in vigore dopo la pubblicazione nella G.U. del 19\9\1996, si nota che la tempistica da essa delineata, notevolmente lunga e articolata, è la seguente (cfr. l’art. 2, commi 4 e seguenti, del d.P.R. n. 484 del 1996):

"4. Ai fini dell’inclusione nella graduatoria annuale i medici devono inviare, con plico raccomandato entro il termine del 31 gennaio, all’assessorato alla sanità della regione in cui intendono prestare la loro attività, una domanda conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.

5. Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 dicembre.

8. L’Amministrazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 3, previo parere obbligatorio del Comitato di cui all’art. 12, predispone una graduatoria regionale da valere per l’anno solare successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo e punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilità e la residenza.

9. La graduatoria è resa pubblica entro il 15 ottobre sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono presentare all’Amministrazione regionale apppenistanza di riesame della loro posizione in graduatoria.

10. La graduatoria regionale, previo parere obbligatorio del Comitato ex art. 12, è approvata in via definitiva entro il 15 dicembre dall’Amministrazione regionale e comunicata alle Aziende e agli Ordini provinciali dei medici della regione."

In sintesi, dunque, le norme appena trascritte prevedono: la valutabilità dei titoli conseguiti entro il 31 dicembre di due anni prima; la presentazione delle domande un mese dopo, al 31 gennaio dell’anno precedente quello degli incarichi da conferire; all’esito della complessa procedura, la pubblicazione della graduatoria entro il 15 ottobre sul Bollettino Ufficiale della Regione; infine, la sua definitiva approvazione entro il 15 dicembre.

Ne consegue che la pur immediata applicazione della nuova disciplina valeva a sviluppare, durante l’anno 1997, una sequenza procedimentale che era idonea a regolare il conferimento degli incarichi in questione solo a partire dall’anno 1998.

Da qui la ineludibile conclusione che gli incarichi per il precedente anno 1997 continuavano a restare regolati dal precedente d.P.R. n. 314\1990.

Questo Consiglio ha del resto già deciso casi analoghi (CDS, IV, n. 1164 del 10\3\2004, confermata dalla n. 2677 del 25\5\2005), in cui si controverteva sulla graduatoria unica regionale per il Veneto dei medici di medicina generale relativa anch’essa all’anno 1997, proprio nella direzione appena detta.

Anche allora il Tribunale amministrativo aveva ritenuto che alla procedura in questione dovesse trovare applicazione piena il regime contrattuale sopravvenuto, senza alcuna distinzione in ordine alla data di conseguimento degli attestati in questione.

Questo Consiglio ha tuttavia nel merito reputato fondato l’appello della Regione Veneto, sulla scorta delle seguenti osservazioni.

"Il nuovo contratto collettivo… non poteva trovare applicazione che con riferimento alle domande attinenti alle graduatorie successive alla sua entrata in vigore, rispetto alle quali sono da intendere poste le relative scadenze, e cioè alla graduatoria per il 1998.

Significativo in tal senso è quanto dispone l’articolo 1 della legge 8 ottobre 1998, n. 347, che assume rilievo decisivo.

Secondo la norma, la valutabilità degli attestati formativi in questione, conseguiti successivamente al 31 dicembre 1996, è riconosciuta, a certe condizioni, "limitatamente alle graduatorie uniche regionali valide per gli anni 1998 e 1999".

Ciò significa che, con riferimento alle domande che scadono il 31 gennaio 1997 per la graduatoria 1998, gli attestati possono essere eccezionalmente valutati ancorché maturati dopo il 31 dicembre 1996. Per la graduatoria del 1997, gli attestati valutabili non possono essere che conseguiti al pari degli altri titoli valutabili alla data del 31 maggio 1996, in difetto di una disposizione derogatoria rispetto alle scadenze del precedente accordo collettivo. La Regione, rispetto a tali situazioni, si è limitata ad ammettere la valutazione di quei titoli che, secondo il precedente accordo, non sarebbero stati affatto valutabili e che tali fossero in forza dell’accordo collettivo medio tempore entrato in vigore.

Ne consegue che legittimamente la Regione Veneto ha escluso la valutabilità, per il 1997, dei titoli conseguiti in data successiva al maggio 1996." (CDS, IV, n. 1164 del 2004).

4 Queste considerazioni confermano la fondatezza del principale ed assorbente motivo dell’odierno appello della regione Piemonte.

In riforma dell’appellata sentenza il ricorso di primo grado deve pertanto essere respinto.

L’oggettiva equivocità delle norme sulle quali verteva la controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie,

e, per l’effetto, in riforma dell’appellata decisione, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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