Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-03-2011, n. 1914 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I.- La J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. con ricorso al T.A.R. Calabria (premesso di essere stata individuata con deliberazione consiliare n. 197/1988 quale esclusiva avente causa di terreni già individuati dal P.I.P. approvato con deliberazione consiliare n. 180/1985 e di aver stipulato con il Comune di Maida un convenzione attuativa di esso Piano relativamente alla località Condomini) ha chiesto l’annullamento della concessione edilizia n. 21 del 24.2.1998 rilasciata alle parti controinteressate a seguito di approvazione del Piano di lottizzazione da esse proposto.

Le parti controinteressate nel costituirsi in giudizio hanno al contrario sostenuto che, pur essendo stato avviato il procedimento per l’adozione del P.I.P., esso non si sarebbe mai concluso, nonché che la convenzione stipulata tra la ricorrente ed il Comune era inefficace perché adottata in base alla presunzione di efficacia delle delibere di adozione del P.I.P. e della Variante, sicché l’Amministrazione aveva legittimamente prescelto quale strumento urbanistico attuativo il Piano di lottizzazione e rilasciato la concessione edilizia impugnata.

Detto T.A.R., con sentenza n. 240/2000, ha stabilito che il P.I.P. non aveva mai ricevuto il parere di conformità del Competente Assessore regionale e non poteva quindi considerarsi strumento attuativo vigente, con conseguente legittimità del Piano di lottizzazione impugnato con ricorso n. 162/1998, perché, in difetto di efficaci strumenti urbanistici attuativi, la scelta in ordine allo strumento secondario era rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione. Tanto premesso il Tribunale ha respinto le censure di illegittimità derivata formulate contro il provvedimento di rilascio della concessione edilizia impugnata (per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, per difetto di motivazione e per violazione e disapplicazione dello strumento urbanistico vigente cioè il P.I.P.).

Con ricorso in appello n. 11638/2000 la citata società ha chiesto la riforma di detta sentenza, deducendo che, anche ammesso che sussistesse inefficacia "ab origine" delle convenzione a suo tempo stipulata tra il Comune e la società appellante, sussisterebbe comunque aspettativa di questa, innanzi tutto perché l’avveramento della eventuale condizione sospensiva (approvazione del P.I.P.) era rimesso esclusivamente al Comune di Maida, che aveva quindi l’onere di attivarsi perché ciò non accadesse e di dare avviso alla controparte di iniziative comunali che potevano rendere impossibile tale avveramento. In secondo luogo perché l’iniziativa cui erano stati assoggettati i terreni dei controinteressati era perfettamente analoga a quella concordata con la società ricorrente, nei cui confronti sussisteva l’obbligo di comunicare, sul piano della buona fede oggettiva, l’avvio della procedura, se non di preferire la parte con cui erano già stati stretti patti.

Sono stati quindi riproporti i motivi di primo grado.

In subordine è stata dedotta la erroneità della interpretazione del Giudice di primo grado che ha ritenuto inefficace la convenzione, in quanto subordinata non solo alla approvazione della nuova variante del Piano di fabbricazione ma anche alla vigenza del P.I.P., strumento attuativo non formato dal Comune.

Ciò sia in quanto i Piani per gli Insediamenti Produttivi non sono soggetti ad approvazione regionale e quindi il P.I.P. di cui trattasi era efficace, sia in quanto, comunque, l’atto di convenzione non era integrato "ex lege" dalla previsione di una "condicio juris" sospensiva implicita, costituita dalla intervenuta formazione del P.I.P., sicché l’eventuale inosservanza della esigenza di integrazione non avrebbe mai potuto operare attraverso il meccanismo della integrazione diretta di una convenzione che non la contemplava, ma avrebbe potuto costituire, piuttosto, una causa di illegittimità della convenzione stessa, che essendo di diritto privato, non necessitava di previa formazione del P.I.P..

Con memoria depositata il 17.1.2001 si è costituito in giudizio il Comune di Maida, che ha chiesto la reiezione dell’appello.

Con memoria depositata il 27.6.2003 si è costituito in giudizio un nuovo difensore per la parte appellante, in aggiunta a quello che aveva redatto l’atto di appello, ribadendo tesi e richieste.

Con memoria depositata il 14.4.2010 il costituito Comune, premesso che correttamente il Giudice di primo grado aveva individuato nella carenza di un efficace strumento attuativo l’inconsistenza delle pretese della appellante, ha dedotto la infondatezza del gravame, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 18.11.2010 il Comune di Maida ha premesso che le deliberazioni n. 62/1988 e n. 108/1988, rispettivamente di approvazione del P.I.P. e di adozione della variante, sono state successivamente revocate con atti non impugnati. Inoltre ha evidenziato che l’appello proposto dalla J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. contro la sentenza del T.A.R. Calabria n. 543/2003 (di reiezione di altri ricorsi proposti da detta società contro concessioni edilizie rilasciate ad altre parti sulla base dell’affermato mancato perfezionamento del P.I.P. di cui trattasi e della inefficacia della convenzione in questione) è stato nelle more dichiarato perento, con conseguente formazione del giudicato sulla non vigenza di detto P.I.P. e sulla inefficacia di detta convenzione. Ha quindi chiesto che sia dichiarata la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse ed ha ribadito tesi e richieste.

II.- Con il ricorso in appello che ha assunto il n. 11639/2000, la J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. ha impugnato la sentenza del T.A.R. Calabria n. 236/2000, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento della deliberazione consiliare n. 58 del 22.12.1997, con cui era stata disposta la lottizzazione della zona "D" in località Condomini, stante la non vigenza del P.I.P. di cui trattasi e la conseguente legittimità del Piano di lottizzazione impugnato con reiezione delle censure di illegittimità derivata formulate contro il provvedimento impugnato (per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, per difetto di motivazione e per violazione e disapplicazione dello strumento urbanistico vigente cioè il P.I.P.).

A sostegno del gravame sono stati posti gli stessi motivi posti a base dell’appello precedente.

Con memoria depositata il 17.1.2001 si è costituito in giudizio il Comune di Maida, che ha chiesto la reiezione dell’appello.

Con memoria depositata il 24.6.2003 si è costituito in giudizio un nuovo difensore per la parte appellante, in aggiunta a quello che aveva redatto l’atto di appello, ribadendo tesi e richieste.

Con memoria depositata il 14.4.2010 il costituito Comune, premesso che correttamente il Giudice di primo grado aveva individuato nella carenza di un efficace strumento attuativo l’inconsistenza delle pretese della appellante, ha dedotto la infondatezza del gravame, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 18.11.2010 il Comune di Maida ha chiesto che sia dichiarata la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, per le medesime ragioni indicate con riferimento al precedente appello, ed ha ribadito tesi e richieste.

III.- Con ricorso in appello che ha assunto il n.11640/2000 la J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. ha impugnato la sentenza del T.A.R. Calabria n. 239/2000, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento della concessione edilizia n. 22 del 27.2.1998, stante la non vigenza del P.I.P. di cui trattasi e la conseguente legittimità del Piano di lottizzazione impugnato con reiezione delle censure di illegittimità derivata formulate contro il provvedimento impugnato (per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, per difetto di motivazione e per violazione e disapplicazione dello strumento urbanistico vigente cioè il P.I.P.).

A sostegno del gravame sono stati posti gli stessi motivi posti a base dell’appello precedente.

Con memoria depositata il 17.1.2001 si è costituito in giudizio il Comune di Maida, che ha chiesto la reiezione dell’appello.

Con memoria depositata il 27.6.2003 si è costituito in giudizio un nuovo difensore per la parte appellante, in aggiunta a quello che aveva redatto l’atto di appello, ribadendo tesi e richieste.

Con memoria depositata il 14.4.2010 il costituito Comune, premesso che correttamente il Giudice di primo grado aveva individuato nella carenza di un efficace strumento attuativo l’inconsistenza delle pretese della appellante, ha dedotto la infondatezza del gravame, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 18.11.2010 il Comune di Maida ha chiesto che sia dichiarata la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, per le medesime ragioni indicate con riferimento ai precedenti appelli, ed ha ribadito tesi e richieste.

IV.- Con ordinanza 8 settembre 2010 n. 300 la Sezione ha riunito gli appelli in esame ed ha disposto la acquisizione del fascicolo di primo grado relativamente all’appello n. 11639/2000.

V.- Alla pubblica udienza del 30.11.2010 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come dai verbali di causa agli atti del giudizio.
Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello, che ha assunto il n. 11638/2000, la J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. ha chiesto la riforma della sentenza n. 240 del T.A.R. Calabria con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla stessa società (che assumeva di essere stata individuata con deliberazione consiliare n. 197/1988 quale esclusiva avente causa di terreni già individuati dal P.I.P. approvato con deliberazione consiliare n. 180/1985 e di aver stipulato con il Comune di Maida una convenzione attuativa di esso Piano relativamente alla località Condomini) per l’annullamento della concessione edilizia n. 21 del 24.2.1998 rilasciata alle parti controinteressate a seguito di approvazione del piano di lottizzazione da esse proposto.

Con il ricorso in appello che ha assunto il n. 11639/2000, la società suddetta ha impugnato la sentenza del T.A.R. Calabria n. 236/2000, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento della deliberazione consiliare n. 58 del 22.12.1997, con cui era stata disposta la lottizzazione della zona "D" in località Condomini.

Con ricorso in appello che ha assunto il n.11640/2000 detta società ha impugnato la sentenza del T.A.R. Calabria n. 239/2000, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento della concessione edilizia n. 22 del 27.2.1998.

2.- Innanzitutto la sezione rileva che con ordinanza n. 300/2010 i tre gravami in esame sono stati riuniti, per la palese loro connessione oggettiva (vertendo in merito alla legittimità dei medesimi atti presupposti a quelli impugnati) e soggettiva, sicché essi devono essere esaminati e decisi nel merito con un’unica pronuncia.

3.- In secondo luogo la Sezione deve verificare la fondatezza della richiesta formulata dal Comune di Maida di declaratoria di improcedibilità degli appelli in esame per sopravvenuta carenza di interesse nell’assunto che l’appello proposto dalla società J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. contro la sentenza del T.A.R. Calabria n. 543/2003 (di reiezione di altri ricorsi proposti dalla stessa società contro concessioni edilizie rilasciate ad altre parti sul presupposto dell’affermato mancato perfezionamento del P.I.P. di cui trattasi e di inefficacia della convenzione in questione) è stato nelle more dichiarato perento, con conseguente formazione del giudicato sulla non vigenza di detto P.I.P. e sulla inefficacia di detta convenzione, oggetto del contendere anche nei giudizi in esame.

Va osservato al riguardo che con detta sentenza n. 543/2003 è stato affermato che il P.I.P. cui faceva riferimento lo schema di convenzione per la cessione delle aree in località Condomini tra il Comune di Maida e detta società non si era mai perfezionato e che era così venuto meno il presupposto indefettibile per l’efficacia obbligatoria, tra le parti, del contenuto della convenzione.

L’appello n. 4031/2004 con il quale J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. aveva impugnato detta sentenza è stato dichiarato perento con decreto n. 6755/2010 della Sezione IV del Consiglio di Stato, sicché su di essa si è formato il giudicato.

E’ da ritenersi così definitivamente accertato che detto P.I.P. non si era mai perfezionato e che tanto aveva comportato il venir meno della condizione posta a presupposto di efficacia della convenzione esecutiva di detto Piano stipulata tra detta società ed il Comune di Maida.

Le sentenze impugnate con gli appelli in esame sono anche esse basate sulla affermazione che il P.I.P. di cui trattasi non ha mai ricevuto il parere di conformità agli strumenti urbanistici da parte del competente Assessorato regionale, con la conseguenza che quello intervenuto tra detta società ed il Comune era solo uno schema di convenzione subordinato alla vigenza di detto Piano e che il piano di lottizzazione e le concessioni edilizie impugnati erano legittimi in quanto, in assenza di efficaci strumenti urbanistici attuativi, la scelta in ordine allo strumento secondario era rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione. A tanto è stato fatto conseguire dai Giudici di prime cure la conseguenza che la società suddetta non aveva diritto ad essere avvisata dell’avvio del procedimento, che non sussisteva vizio di motivazione circa il sacrificio del suo diritto di superficie, che era inesistente, e che non poteva essere stata posta in essere alcuna violazione di strumenti urbanistici vigenti.

Ritiene il Collegio che l’acquisizione di autorità di cosa giudicata della circostanza che detto P.I.P. non si era mai perfezionato in ogni sua parte (e quindi nei confronti di tutte le parti interessate) e della conseguente insussistenza della efficacia della convenzione esecutiva di detto Piano stipulata tra la società J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. ed il Comune di Maida non possa che comportare la sopravvenienza di carenza di interesse della società stessa alla decisione degli appelli in esame, che hanno basato la contestazione della fondatezza dei motivi di ricorso con i quali era stato lamentato il mancato invio dell’avviso di avvio del procedimento, il vizio di motivazione circa il sacrificio del suo diritto di superficie e la violazione di strumenti urbanistici vigenti, sostanzialmente ed esclusivamente in via derivata dalla vigenza del P.I.P. medesimo e dalla efficacia di detta convenzione.

Ciò considerato che deve ritenersi inammissibile, perché formulata per la prima volta in appello (Consiglio Stato, sez. V, 03 dicembre 2010, n. 8402), la censura che, anche ammesso che sussistesse l’inefficacia delle convenzione a suo tempo stipulata tra il Comune e la società appellante, sarebbe sussistita comunque aspettativa di questa (sia perché l’avveramento della eventuale condizione sospensiva -approvazione del P.I.P.- era rimesso esclusivamente al Comune di Maida, che aveva quindi l’onere di attivarsi perché ciò non accadesse, con onere di dare avviso alla controparte di iniziative comunali che rendessero impossibile tale avveramento, sia perché l’iniziativa cui erano stati adibiti i terreni dei controinteressati era perfettamente analoga a quella concordata con la società ricorrente), con la conseguenza che nei suoi confronti sussisteva, conseguentemente, l’obbligo di comunicare, sul piano della buona fede oggettiva, l’avvio della procedura, se non di preferire la parte con cui erano già stati stretti patti.

Peraltro detta censura non potrebbe comunque essere condivisa, sussistendo l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento solo nei confronti delle parti effettivamente controinteressate in senso tecnico, cioè titolari di interesse qualificato, e non nei confronti delle parti, come l’appellante, titolari di aspettative di mero fatto (Consiglio Stato, Sezione IV, 27 agosto 2010, n. 5983).

4.- Gli appelli riuniti in esame devono essere conclusivamente dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

5.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo sugli appelli riuniti in esame, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *