Cons. Stato Sez. V, 06-07-2010, n. 4322 ELEZIONI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli attuali appellanti, Movimento Sociale Fiamma Tricolore e Mottes Christian, cittadino elettore, per l’annullamento del verbale del 22.11.2008 dell’Ufficio centrale circoscrizionale della Provincia autonoma di Trento, avente ad oggetto la proclamazione del candidato alla carica di Presidente della Provincia e dei candidati eletti alla carica di consigliere provinciale.

L’appellante contesta la pronuncia di primo grado e ripropone le censure di merito articolate in primo grado.

Le parti intimate resistono al gravame.

In punto di fatto è opportuno evidenziare che costituisce oggetto del presente giudizio l’atto di proclamazione degli eletti alle cariche di presidente della Provincia autonoma di Trento (di seguito: "Provincia") e di consigliere provinciale, relativo alle elezioni tenutesi il giorno 9 novembre 2008.

La proclamazione degli eletti, atto conclusivo della tornata elettorale, sarebbe viziata, secondo i ricorrenti di primo grado, in via consequenziale, per l’illegittimità:

I) del presupposto verbale n. 33 in data 26 settembre 2008 dell’Ufficio centrale circoscrizionale della Provincia, che ha escluso la lista avente per contrassegno la scritta "Casini – Libertas – UDC" (di seguito: "UDC"), che sarebbe illegittima: a) per violazione dell’art. 30, 1° comma, lett. a, della L.p. 5.3.2003, n. 2, che non prevedrebbe il difetto di autenticazione quale nominata causa d’invalidità della lista; b) dell’art. 33, comma 3, del D.P.R. 16.5.1960, n. 570, che consentirebbe la possibilità di regolarizzare le irregolarità formali in base al principio di strumentalità delle forme vigente nelle procedure elettorali; c) per l’omessa valutazione della memoria, presentata dagli esponenti dell’UDC, congiuntamente alla documentazione prodotta e del conseguente mancato esercizio dell’autotutela;

II) del presupposto decreto 20 ottobre 2008 n. 142 del Presidente della Giunta della Provincia, che ha rinviato di quattordici giorni la data delle elezioni, per la prospettata violazione dell’art. 48 dello Statuto di autonomia, che prescrive il contestuale svolgimento delle elezioni provinciali a Trento e a Bolzano.

Il tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, svolgendo la seguente motivazione.

"Una prima eccezione riguarda la posizione legittimante della parte ricorrente, e cioè del partito politico e del singolo elettore, che congiuntamente hanno proposto il ricorso.

Al riguardo, va operata a parere del Collegio la necessaria individuazione dell’oggetto dell’impugnativa che, come esposto più sopra, pur essendo astrattamente diretta contro l’identico atto di proclamazione degli eletti, si appunta avverso i due distinti atti, rispettivamente di esclusione della lista UDC dalla competizione elettorale e di differimento del voto, dai quali autonomamente deriverebbe l’illegittimità radicale dell’atto di proclamazione degli eletti.

In proposito non resta, infatti, senza significato il fatto che il procedimento attivato per dar corso alla consultazione elettorale ha una struttura composita ed articolata in una serie di subprocedimenti, nei quali intervengono vari organi operanti in autonomia fra di loro e secondo una precisa ripartizione dei poteri, fra i quali figurano gli uffici elettorali deputati all’ammissione delle liste: i vizi che in ipotesi gravino su tali atti invalidano, in via derivata, la proclamazione degli eletti.

Circa il profilo della legittimazione, tuttavia, va condiviso quanto oralmente argomentato dalla difesa della Provincia, secondo la quale essa è obiettivamente diversa, perseguendo differenziati interessi a seconda che il ricorso sia proposto da una lista elettorale, che si è candidata, o da cittadini elettori, che non vi abbiano partecipato come candidati. Per la prima, infatti, la legittimazione si identifica con l’interesse a ricorrere, poiché il petitum consiste nell’annullamento della proclamazione degli eletti, nella parte in cui non è stato raggiunto un esito favorevole alla lista. Per i secondi, invece, che esercitano un’azione popolare di riscontro dell’esito delle elezioni nell’interesse generale del corpo elettorale, la legittimazione consiste semplicemente nell’essere cittadino elettore. In tal caso, in virtù della natura popolare dell’azione promossa l’interesse perseguito coincide con l’interesse pubblico alla regolare composizione degli organi collegiali degli enti pubblici territoriali, che devono formarsi all’esito di operazioni elettorali corrette e incondizionatamente corrispondenti alla genuina volontà degli elettori.

Le svolte considerazioni rilevano direttamente quanto all’atto di differimento delle elezioni, per il quale entrambi i ricorrenti sono legittimati ed hanno interesse a contestarlo, avendo, da una parte, la lista di MS partecipato alla competizione elettorale, per cui la non contestualità con le elezioni di Bolzano potrebbe, in astratto, averla pregiudicata; dall’altra, poiché l’elettore farebbe valere l’eventuale pregiudizio indotto dal decretato differimento, che potrebbe aver inciso sull’espressione della volontà popolare in una data diversa da quella delle elezioni di Bolzano e dunque a risultati già cogniti nel territorio della ridetta provincia autonoma.

Ad un diverso ed opposto ordine di considerazioni conduce, invece, l’esame dei profili della legittimazione e dell’interesse ad impugnare l’esclusione della lista UDC.

In proposito va, anzitutto, tenuto conto che i tre motivi diretti contro il relativo atto dell’Ufficio centrale circoscrizionale, prodromico ai comizi elettorali, rappresentano la pedissequa ripetizione delle censure dedotte dalla lista che da questi ultimi è stata esclusa e dunque dall’ UDC, mediante ricorso proposto davanti a questo Tribunale prima dello svolgimento delle elezioni. Tale ricorso aveva trovato accoglimento con sentenza in forma semplificata 10.10.2008, n. 254, che aveva direttamente disposto la riammissione della lista; la detta sentenza, tuttavia, è stata sospesa dal Consiglio di Stato, con ordinanza della sez. V, 17.10.2008, n. 5485, per cui le elezioni si sono svolte senza la presenza dell’UDC, formalmente esclusa con verbale in data 17 ottobre 2008 dell’Ufficio centrale circoscrizionale, in esecuzione della citata ordinanza del Consiglio di Stato.

Il difensore della PROVINCIA e degli intervenienti, nel riassumere le ragioni dell’allegata diversità tra il cosiddetto "contenzioso delle candidature", che vede direttamente coinvolte le relative formazioni politiche che intendono partecipare alle elezioni e quello dell’espressione del voto da parte del corpo elettorale, ha radicalmente escluso ogni legittimazione da parte di MS a censurare l’esclusione di altra lista, dubitando, altresì, che l’interesse del cittadino che agisca con azione popolare possa superare i confini tracciati per il retto svolgimento del voto e dunque sostituirsi in una sorta di atipica negotiorum gestio alle pretese ed alle azioni non poste in essere da una diversa lista, che si sia peraltro tempestivamente attivata nei confronti delle operazioni elettorali, ma che abbia omesso ogni successiva azione dopo l’atto di proclamazione degli eletti nel nuovo Consiglio provinciale.

E’ fermo convincimento del Tribunale che la ricorrente MS, la cui lista ha partecipato alla competizione elettorale (senza peraltro ottenere l’elezione di alcun consigliere provinciale), non abbia alcun interesse tutelato dall’ordinamento all’annullamento dell’atto con cui è stata esclusa una lista con la quale non vi è stata alcuna competizione elettorale: dalla sua partecipazione l’istante non avrebbe potuto certamente trarre alcun possibile vantaggio, non ricorrendo in dubbio che in ciò avrebbe potuto rinvenire soltanto la perdita di ulteriori voti rispetto a quelli conseguiti.

La suesposta conclusione trova persuasiva conferma nell’obiettiva circostanza, sagacemente sottolineata oralmente dal difensore della PROVINCIA, che alcuna lista ed alcun candidato in essa iscritto possano essere costretti a partecipare alla competizione elettorale contro la loro volontà, per cui è soltanto all’espressione di quest’ultima che deve aversi riguardo ai fini che qui interessano, avendo l’UDC omesso ogni ulteriore impugnativa, come pure le avrebbe consentito il dictum della Sez. V del Consiglio di Stato successivamente alla proclamazione degli eletti. Il detto univoco comportamento, quale insindacabile espressione di un disegno politico, ha per conseguenza definitivamente chiuso la querelle in merito alla contestata esclusione della ridetta lista dalle elezioni provinciali.

In conclusione sul punto, coincidendo l’interesse e la legittimazione in MS, quest’ultima va necessariamente esclusa in merito all’impugnazione dell’esclusione dell’UDC.

Diverso discorso va, invece, svolto per il cittadino elettore sig. C.M., essendo egli certamente legittimato ad impugnare la proclamazione degli eletti, escluso restando per le stesse ragioni sopra illustrate che possa impugnare l’esclusione di una lista in sua sostituzione e che abbia, tra l’altro, in precedenza già impugnato tale esclusione.

L’azione popolare nel contenzioso elettorale, invero, non tutela interessi adespoti – privi, cioè, del nome del loro titolare e di caratteri differenziali – bensì pretese dell’elettore concretamente capaci di utilmente perseguire l’interesse non azionato dal soggetto titolare. La stessa può, quindi, avere i caratteri di azione correttiva od anche sostitutiva, accomunata in ogni caso dall’identico fine di salvaguardare la libertà e genuinità dell’espressione del voto.

Sotto questo profilo, il difensore della Provincia e degli intervenienti, allegando che, nonostante il tralatizio ricorso alle formule di rito, sia stato impugnato soltanto il verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale 26.9.2008, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del successivo verbale del 17 ottobre 2008 che ha reiterato l’esclusione della lista UDC, dalla competizione elettorale in esecuzione della citata ordinanza del Consiglio di Stato.

Detta obiezione in rito non pare, tuttavia, condivisibile, in quanto i tre motivi di ricorso sono chiaramente diretti contro l’esclusione della lista UDC, indifferente essendo l’indicazione precisa dell’atto che ciò ha disposto.

Dalla definizione della suddetta eccezione emerge, tuttavia, un diverso profilo di inammissibilità della prodotta impugnazione, rilevabile anche d’ufficio.

In realtà il tempestivo intervento processuale sollecitato dal ricorso dell’UDC e tradottosi in una sentenza resa in forma semplificata e depositata pochi giorni dopo la discussione orale e di un altrettanto sollecito intervento da parte del Consiglio di Stato ha in fatto ed in diritto comportato che l’Ufficio centrale circoscrizionale sia stato sostituito nelle proprie attribuzioni, dapprima dalla sentenza in forma semplificata di questo Tribunale, 10.10.2008 n. 254, che in accoglimento del relativo ricorso ha direttamente disposto la riammissione della lista UDC e, immediatametne dopo dall’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, 17.10.2008 n. 5485, che ha sospeso l’efficacia di tale sentenza, in pedissequa esecuzione della quale soltanto è stato formulato il verbale 17 ottobre 2008 da parte dell’Ufficio.

Il che in altri termini altro non significa che le elezioni si sono svolte senza la presenza dell’UDC per effetto non già di un provvedimento autonomamente assunto dall’Ufficio centrale circoscrizionale, ma di pronunce da parte del giudice amministrativo, che si sono compiutamente sostituite all’Autorità amministrativa, sottraendole l’esercizio di ogni altrimenti spettante potestà. L’atto dell’Ufficio centrale circoscrizionale che ha disposto l’esclusione dell’UDC in data 17 ottobre 2008 si configura e si dichiara, infatti, come meramente esecutivo alla citata ordinanza del Consiglio di Stato.

I tre motivi dedotti contro tale esclusioni si rivelano, quindi, inammissibili perché, in realtà, essi sono diretti contro atti giurisdizionali e non amministrativi. La relativa azione, quindi, sarebbe dovuta essere esercitata mediante intervento adesivo in grado d’appello, anziché direttamente in primo grado, a tutela di una posizione la cui difesa, anche ammesso che fosse possibile come azione popolare, è ormai compromessa dalle pronunce medio tempore intervenute.

Conclusivamente sul punto, per le assorbenti ragioni che precedono, l’impugnativa dell’esclusione dell’UDC è inammissibile, restando assorbita ogni altra eccezione dedotta dalla difesa della resistente e degli intervenienti.

Resta da esaminare il quarto motivo di ricorso, con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 48 dello Statuto di autonomia, che prescrive il contestuale svolgimento delle elezioni provinciali a Trento ed a Bolzano. La norma statutaria sarebbe stato disattesa dal presupposto decreto presidenziale, con cui le elezioni trentine sono state rinviate di quattordici giorni.

Nella specie, peraltro, il differimento delle elezioni è stato disposto dal Presidente della Provincia dopo la pronuncia del Consiglio di Stato che aveva determinato l’esclusione della lista, affinché fosse rispettato il termine di quindici giorni precedenti l’elezione, entro il quale il manifesto delle candidature dev’essere affisso ex art. 31 L.p. 5.3.2003, n. 2 (corrispondente all’analoga norma recata dall’articolo 31 del D.P.R. 16.5.1960, n. 570): termine finalizzato a riservare all’elettore un congruo periodo di tempo di riflessione, prima delle votazioni.

Anche questa censura è inammissibile per difetto di interesse.

I ricorrenti, infatti, nel censurare la violazione dell’art. 48 dello Statuto di autonomia, trascurano di considerare che, dall’eventuale accoglimento dell’impugnativa, non potrebbe conseguire il rispetto della norma statutaria e, quindi, essi non potrebbero conseguire il vantaggio sperato. Se ciò si fosse voluto ottenere, sarebbe stato necessario impugnare anche l’atto di proclamazione degli eletti nella provincia di Bolzano, al fine di pervenire ad una rinnovazione contestuale di entrambe le elezioni.

Dall’accoglimento della censura – così come proposta – deriverebbe, invece, un maggior pregiudizio della pretesa fatta valere, in quanto la ripetizione della tornata elettorale a Trento comporterebbe un assai maggiore divario temporale rispetto al risultato elettorale dell’altra provincia, con ricaduta sulla formazione del Consiglio regionale, composto dai membri dei due consigli provinciali ex art. 25 dello Statuto.

Il carattere assorbente dell’eccezione esime il Collegio dalla disamina nel merito della censura, che peraltro appare infondata, prevalendo sulla rigorosa applicazione della norma statutaria l’esigenza della deroga, dettata dalla necessità di rispettare l’anzidetto termine di quindici giorni, che è perentorio (cfr., sulla perentorietà del termine: C.d.S, sez. V, 25.2.2002, n. 1097).

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile sotto gli indicati profili.

Quanto al carico delle spese di giudizio, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa, è avviso del Collegio che la particolarità e novità della vicenda giustifichino la loro integrale compensazione fra le parti in causa."

Le censure proposte con l’atto di appello sono infondate nel merito, in relazione a tutti i profili in cui esse si articolano.

Il collegio ritiene che, per esigenze di economia processuale, sia opportuno prescindere da un esame approfondito delle complesse questioni processuali riguardanti il difetto di legittimazione degli odierni appellanti e la sopravvenuta carenza di interesse, considerando l’evidente infondatezza, nel merito, delle censure proposte.

Gli appellanti deducono due profili di illegittimità della contestata procedura elettorale, concernenti, rispettivamente:

a) l’esclusione della lista "UDC" dalla competizione elettorale;

b) il rinvio di quattordici giorni delle votazioni.

Con riguardo alla prima censura, è incontestato, in punto di fatto, che, alla scadenza delle ore 12,00 dell’ultimo giorno previsto per la presentazione delle liste (25 settembre 2008), la lista dell’UDC non fosse corredata dall’autenticazione della firma del soggetto presentatore (segretario provinciale della formazione politica "UDC").

È altrettanto incontestato che alle ore 11,15 dello stesso giorno un funzionario incaricato della commissione centrale circoscrizionale avesse consegnato al rappresentante della lista UDC un "tagliando numerato" (numero di ordine), diretto ad attestare la tempestività della presenza negli uffici dei soggetti incaricati della presentazione della lista. Solo le operazioni "materiali" di consegna della lista e della documentazione allegata sono avvenute in un momento successivo (alle ore 15,14 dello stesso giorno).

Risulta poi comprovato che l’autenticazione della firma del presentatore della lista sia avvenuta solo alle ore 15,45 del 25 settembre 2008, mentre la consegna del documento della sottoscrizione autenticata del presentatore sia avvenuta alle ore 16,10.

Ritengono gli appellanti, tuttavia, che la carenza della autentica della sottoscrizione non determinasse alcun vizio insanabile della documentazione, atteso il carattere tassativo delle cause di esclusione delle liste, stabilito dalla vigente normativa provinciale.

Aggiungono che, in ogni caso, l’amministrazione avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione della documentazione presentata, anche considerando che se la commissione avesse tempestivamente rilevato la mancanza della sottoscrizione, già alle ore 11,15 (ossia nel momento in cui è stata accertata la disponibilità degli interessati a produrre tutti gli atti riguardanti la lista UDC), i presentatori della lista avrebbero potuto assumere le opportune iniziative correttive, anche provvedendo ad acquisire l’autenticazione della sottoscrizione.

Nessuno degli argomenti prospettati dagli appellanti merita condivisione.

È vero, infatti, che le cause di esclusione delle liste sono tassative e devono essere interpretate in modo rigoroso, anche in funzione dell’esigenza di assicurare la massima partecipazione alla competizione elettorale, evitando ogni rigido e inutile formalismo.

Tuttavia, la verifica della autenticità delle sottoscrizioni, secondo regole tipiche, rappresenta un elemento qualificante della fase di presentazione delle liste, che non ha rilievo meramente formale, ma mira a garantire la genuinità delle firme dei presentatori, impedendo abusi e contraffazioni.

Né risulta persuasiva la ricostruzione della normativa vigente prospettata dagli appellanti, i quali sostengono che la mancata autenticazione della firma dei presentatori delle liste non sarebbe prevista a pena di esclusione.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che, in forza dell’articolo 25, comma 4, della legge della Provincia di Trento, 5 marzo 2003, n. 2, "Le sottoscrizioni previste dai commi 1 e 3 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all’articolo 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale)".

Non vi è dubbio che, nella previsione legislativa. l’autenticazione rappresenta, quindi, un elemento strutturale della sottoscrizione, finalizzato a garantire la provenienza della firma dal soggetto indicato quale presentatore della lista.

L’autenticazione, seppure distinta, sul piano materiale, dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale della presentazione della lista

È anche possibile ritenere, forse, che il mancato rispetto di alcune delle prescrizioni riguardanti il procedimento di autenticazione possa essere considerato ininfluente, ai fini della validità dell’atto di presentazione. Ma l’assenza totale della autenticazione pone in evidenza la carenza di un elemento essenziale della firma stessa.

Gli appellanti insistono ripetutamente sulla circostanza che l’articolo 30 della citata legge provinciale non contemplerebbe esplicitamente la carenza della autenticazione tra le cause di esclusione delle liste.

La tesi non è condivisibile.

La disposizione prevede che "1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito dall’articolo 28, comma 1:

a) verifica che le candidature alla carica di presidente e le liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale siano state presentate entro i termini previsti dall’articolo 28 e che siano sottoscritte; dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni;

b) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni non depositati, identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio regionale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo, siano state presentate da una delle persone autorizzate alla sottoscrizione delle candidature ai sensi dell’articolo 25, comma 3, e ricusa il contrassegno delle liste per le quali manchi tale requisito".

Il riferimento alle liste "sottoscritte" deve essere letto, tuttavia, in stretto coordinamento con l’articolo 25: poiché le sottoscrizioni "devono" essere autenticate, la mancanza totale dell’autenticazione comporta l’invalidità dell’atto di presentazione.

Gli appellanti sostengono, poi, che, in ogni caso, l’Ufficio centrale circoscrizionale avrebbe dovuto consentire di rimediare alla riscontrata carenza, richiamando i principi del cosiddetto "dovere di soccorso" dell’amministrazione.

Al riguardo, tuttavia, gli appellanti svolgono un ragionamento meramente ipotetico, sostenendo che l’Ufficio, se avesse materialmente ricevuto la documentazione al momento in cui i presentatori si erano recati negli uffici (ossia alle ore 11,15 anziché dopo le ore 12,00), avrebbe dovuto e potuto prontamente segnalare agli interessati la ragione di invalidità della lista, consentendo loro di attivare tutti i possibili rimedi e di ottenere la richiesta autenticazione.

L’Ufficio, invece, pur ritenendo tempestiva la presentazione della lista, ha proceduto all’esame della documentazione solo in un momento successivo alla scadenza delle ore 12,00, precludendo, di fatto, ogni possibile tempestiva correzione dei vizi riscontrati.

L’eventualità rappresentata dagli appellanti era forse possibile, ma non si collega affatto a una sequenza di comportamenti doverosamente imposti all’Ufficio circoscrizionale.

Non emerge, infatti, il dovere di "ricevere" sempre, materialmente e con immediatezza la documentazione prodotta dagli interessati, quanto meno nei casi in cui detta operazione risulti fisicamente complessa, in dipendenza della contestualità della presentazione di liste, in orario prossimo alla scadenza.

Per le stesse ragioni non vi è un obbligo assoluto di esaminare e valutare istantaneamente tutta la documentazione, finalizzato ad attivare gli interessati a compiere le integrazioni documentali entro i prescritti termini perentori per la presentazione della lista.

In altri termini, la scelta dei presentatori della lista di attendere uno degli ultimi momenti utili espone al rischio di non poter correggere per tempo eventuali lacune od errori.

Nel caso di specie, peraltro, risulta dimostrato che l’esame dei documenti da parte dell’Ufficio è avvenuto, per esigenze oggettive, solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle liste, quando ormai, ogni correzione delle lacune riscontrate sarebbe risultata intempestiva.

Non giova agli appellanti il richiamo all’articolo 30, comma 4, della citata legge provinciale, che riguarda il caso particolare della ricusazione del contrassegno elettorale. In tali casi, infatti, anche dopo la scadenza del termine per la presentazione, è consentito agli interessati di sostituire il contrassegno con altro idoneo.

Con una seconda censura, gli appellanti lamentano la violazione dell’articolo 48 dello Statuto regionale, perché le elezioni del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento non si sono svolte contestualmente a quelle del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, per effetto del decreto di rinvio adottato dal Presidente della Provincia.

La censura, oltre che inammissibile, è infondata nel merito.

È evidente, infatti, che la prospettata violazione della regola della contestualità delle elezioni nei due Consigli Provinciali investe, inscindibilmente, tanto la Provincia di Trento, quanto la Provincia di Bolzano e si riflette anche sulla composizione del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige.

L’effetto conformativo della sentenza, nel caso dell’eventuale annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti del Consiglio Provinciale di Trento, pertanto si rifletterebbe, inevitabilmente, sulle elezioni del Consiglio Provinciale di Bolzano e sulla regione trentino Alto Adige nel suo complesso. Infatti, per porre riparo alla violazione della regola della contestualità, sarebbe necessario rinnovare le elezioni in entrambe le Province.

Ma il ricorso di primo grado non risulta notificato né alla provincia di Bolzano, né alla Regione Trentino Alto Adige.

Pertanto, gli interessati avrebbero dovuto proporre il ricorso di primo grado anche contro la Provincia Autonoma di Bolzano e avrebbero dovuto impugnare le determinazioni, anche implicite, con cui il Presidente di tale amministrazione aveva stabilito di non rinviare le elezioni, dopo aver ricevuto la comunicazione del Presidente della Provincia Autonoma di Trento.

Nel merito, comunque, lo spostamento delle elezioni, disposto dal Presidente della provincia di Trento, è avvenuto in esecuzione della pronuncia cautelare della Sezione (n. 5485 de/2008 del 17 ottobre 2008), con cui era stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR, di annullamento dell’esclusione della lista "UDC".

La necessità di modificare tutti gli atti contenente l’esatta composizione delle liste ammesse alla consultazione non solo giustifica, ma addirittura impone, il differimento delle consultazioni elettorali.

Infatti, l’articolo 31, comma 2, della legge provinciale n. 2 del 2003 prevede che il manifesto delle candidature debba essere pubblicato almeno quindici giorni prima delle elezioni.

Pertanto, in seguito all’ordinanza della Sezione n. 5485/2008 della Sezione e al provvedimento esecutivo adottato dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale 17 ottobre 2008, era necessario il rinvio "tecnico" delle elezioni, per garantire l’inderogabile rispetto della prescrizione dell’articolo 31.

Al riguardo, è appena il caso di osservare che risulta poco realistica e di dubbia legittimità la soluzione prospettata dagli appellanti, secondo i quali il differimento delle elezioni avrebbe potuto essere impedito impartendo adeguate istruzioni agli uffici comunali, finalizzate a correggere, materialmente, i manifesti elettorali, senza disporne la sostituzione integrale.

In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese del grado possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, respinge l’appello, compensando le spese;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

Stefano Baccarini, Presidente

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Aldo Scola, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *