Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 14131 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto del 22.06.2001, D.C.T., premesso che il Comune di San Prisco, per l’attuazione del PEEP, aveva occupato ed espropriato (con decreto del 23.05.2001) il terreno in sua proprietà, esteso mq 6.063 e distinto in catasto alle p.lle 5410, 5411, 5412 e 5413 del F 5, fissando, ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, l’indennità di esproprio, decurtata del 40%, in L. 237.093.615, l’indennità di occupazione legittima in L. 9.977.885, l’indennità per manufatti in L. 4.687.500, adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che fossero determinate le giuste indennità, stimate in misura insufficiente in sede amministrativa.

Con sentenza n. 1360 del 27.04-6.05.2005, la Corte di appello di Napoli dichiarata la contumacia del Convenuto Comune di S. Prisco, per essersi costituito in giudizio tramite difensore munito di procura conferita dal Sindaco dell’ente, a tanto non autorizzato da delibera della Giunta comunale (ma da "determinazione del Responsabile del Settore Tecnico"), determinava, in base all’esito della espletata CTU, l’indennità di espropriazione nella complessiva somma di Euro 329.112,09 e l’indennità di occupazione legittima in Euro 15.508,89, misura corrispondente al saggio degli interessi legali sull’indennità di espropriazione, per il periodo decorso dal 3.09.1999 (data d’immissione in possesso) al 25.05.2001 (data di notifica del decreto di esproprio), ordinando all’ente locale il deposito di tali indennizzi presso la Cassa DDPP, previa detrazione di quanto già versato allo stesso titolo e con interessi legali sulla somma residua.

La Corte distrettuale, argomentatamente recependo le condivise indicazioni dell’esperto d’ufficio, riteneva:

– che dovesse farsi riferimento ai criteri previsti dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, per le aree edificabili, dato che nel PRG, approvato il 25.09.1990, il terreno della D.C. risultava incluso nella zona omogenea C1 – residenziale di progetto e destinato all’edilizia economica e popolare;

– che il CTU aveva indicato il valore venale unitario del fondo in L. 350.000 al mq con riferimento all’epoca del decreto ablativo, avvalendosi del metodo sintetico – comparativo e dando conto delle valutazioni attribuite dal mercato ai suoli aventi le stesse caratteristiche di quelli ablati e delle stime effettuate da altri CTU in procedimenti di espropriazione di aree site in zone omogenee a quelle in discussione;

– che doveva anche applicarsi la decurtazione del 40% dell’indennizzo espropriativo, posto che la D.C. avrebbe potuto concordare la cessione volontaria del bene;

– che non fosse applicabile il meccanismo correttivo dell’indennizzo espropriativo, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, in rapporto al valore dichiarato dall’espropriato ai fini dell’ICI, in quanto nella specie la D.C. non aveva presentato alcuna dichiarazioni a fini ICI per gli anni 1999, 2000 e 2001, durante i quali erano stati emanati i decreti di occupazione e di espropriazione.

Avverso questa sentenza, notificata il 27.06.2005, il Comune di S. Prisco ha proposto ricorso per cassazione notificato il 5.10.2005 ed affidato a tre motivi. La D.C. ha resistito con controricorso notificato il 12.11.2005.
Motivi della decisione

A sostegno del ricorso il Comune di S. Prisco denunzia:

1. "Violazione delle disposizioni dettate dal TU degli EE.LL ( D.Lgs. n. 267 del 2000)" e dei principi da esse stabiliti in ordine alla rappresentanza processuale degli Enti; motivazione omessa, insufficiente e illogica in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Il Comune sostiene che nella sentenza impugnata, la sua contumacia è stata erroneamente dichiarata, in quanto sono stati applicati principi abrogati e superati dalla normativa introdotta dal D.Lgs. n. 267 del 2000, secondo i quali la gestione delle liti è devoluta alla competenza del dirigente e del Sindaco dell’ente locale e non appartiene più alla Giunta comunale.

Il motivo è inammissibile, poichè il ricorrente, che ha partecipato al giudizio di merito con la rappresentanza del nominato procuratore, non specifica le ragioni di rilevanza dell’errore denunciato ossia non precisa in che modo la dichiarazione di contumacia si sia risolta in suo pregiudizio e specificamente quale concreta lesione abbia subito il suo diritto alla difesa ed al contraddittorio (in tema, cfr. Cass. n. 2975 del 1989).

2. "Violazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis e dei principi generali in tema di stima delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità; motivazione omessa, insufficiente e illogica in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Il ricorrente censura l’attribuzione al terreno espropriato, di notevole estensione (mq 6.063), del valore venale unitario di L. 350.000 al mq, valore che assume determinato dalla Corte di merito con recepimento acritico e pedissequo delle conclusioni del CTU, senza la doverosa verifica dell’attendibilità dei termini di raffronto, senza considerare la risalenza nel tempo dei dati e la non riscontrabilità dei valori confrontati, indi in base ad elementi assolutamente incerti ed eterogenei, come tali inattendibili, senza, inoltre, apprezzare le caratteristiche oggettive del terreno, sito nel perimetro di un PEEP, e se esso fosse pienamente edificabile e quale fosse l’incidenza dei costi di urbanizzazione.

Il motivo non merita favorevole apprezzamento.

In esso si sostanzia in critiche o smentite dal contenuto dell’impugnata pronuncia o non aderenti al metodo sintetico – comparativo applicato per la argomentata determinazione del valore venale del terreno ablato o generiche, apodittiche e carenti anche sotto il profilo dell’autosufficienza, considerando pure che non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice "a quo", la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 10222 del 2009).

2. "Violazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16; motivazione omessa, insufficiente e illogica in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Sostiene che la Corte avrebbe dovuto determinare gli indennizzi attenendosi al criterio di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 e, quindi, recependo il minore valore dichiarato ai fini ICI nella dichiarazioni relative agli anni 1996, 1997 e 1998, ultime precedenti l’espropriazione.

Il motivo non è fondato, giacchè i giudici di merito si sono attenuti all’inequivoco tenore letterale della norma ed al condiviso principio di diritto già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 10934 del 2001 e n. 3741 del 2004), secondo cui "Ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 (che prevede una riduzione dell’indennità d’espropriazione nell’ipotesi in cui il valore del bene, indicato dal l’espropriato ai fini dell’I.CI., risulti inferiore alla menzionata indennità, oppure una maggiorazione di quest’ultima, pari alla differenza tra l’importo dell’imposta pagata dal l’espropriato e quello risultante dal computo dell’imposta effettuato sulla base dell’indennità) il giudice deve compiere la comparazione tra l’indennità spettante al ricorrente ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e l’ultima dichiarazione del valore dell’immobile ai fini dell’ICI con riferimento alla data del provvedimento di espropriazione".

Giova aggiungere che sebbene nelle more del giudizio la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 348 del 2007, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dei criteri di commisurazione dell’indennità di esproprio per le aree edificabili, di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, ivi compresa la decurtazione del 40%, il fatto che il ricorso sia stato proposto dall’amministrazione comunale e non anche dall’espropriata, comporta che la decisione non possa essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e, quindi, preclude la "reformatio in peius" in danno del primo ed in particolare di dare ingresso alle sopravvenute innovazioni normative, per le quali all’espropriato spetta un indennizzo di entità superiore a quella determinata dalla sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 3175 del 2008 e n. 15835 del 2010).

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del Comune soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di San Prisco a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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