Cons. Stato Sez. V, 06-07-2010, n. 4321 EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La sig.ra C.G., quale erede del sig. Cravero Aldo, ha appellato la sentenza del Tar Piemonte con cui è stato respinto il ricorso proposto dal coniuge per l’annullamento della concessione edilizia n. 227/92 rilasciata dal Comune di Almese al sig. Z.D. in variante alla precedente n. 50/92, pure impugnata, per recupero di volumi agricoli per la realizzazione di unità abitativa.

Il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso contro la prima concessione in quanto integralmente sostituita dal secondo provvedimento ed ha respinto i motivi rivolti contro la concessione in variante, giudicando in primis inapplicabili alla fattispecie – concernente trasformazione consentita ai sensi dell’art. 13.3 della Norme di attuazione al Piano regolatore – le disposizioni sulle distanze da osservarsi in caso di nuove costruzioni nonché infondati i rilievi riferiti al presunto aumento di volumetria o mutamento di sagoma, in quanto non risultanti dalle planimetrie.

Ha altresì disatteso il motivo incentrato sulla carenza di istruttoria, atteso il richiamo contenuto nel provvedimento al parere favorevole della Commissione edilizia comunale, organo deputato ad accertare la compatibilità urbanistica dell’intervento in progetto.

L’appellante, con i motivi di appello, impugna la sentenza di primo grado per essere state erroneamente respinte le censure con cui veniva denunciato:

– il difetto di istruttoria, per non essere stato tenuto in considerazione nel provvedimento il parere dell’Ufficio tecnico comunale, che segnalava la necessità di approfondire la coerenza degli elaborati progettuali con la licenza edilizia all’origine rilasciata per il manufatto agricolo;

– la violazione dell’art. 13.3 delle N.T.A., per non essere stato osservato l’obbligo di rispetto della sagoma dell’edificio;

– il superamento dell’indice di cubatura e della volumetria consentito;

– la violazione dell’obbligo di rispetto delle distanze;

– la mancanza di verifica con l’effettiva capacità insediativa.

Si è costituito il sig. Z.D., affermando, nella memoria conclusiva, la mancanza sopravvenuta di interesse dell’appellante per essersi trasferita in altro Comune a seguito della vendita dell’immobile confinante con quello oggetto della concessione impugnata e resistendo nel merito.

Anche l’appellante ha depositato memoria ad ulteriore illustrazione dei propri motivi.

All’udienza del 23 marzo 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Deve essere preliminarmente respinta la richiesta formulata dalla difesa del sig. Zucca di dichiarazione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse per essere stato alienato dall’appellante l’immobile confinante con quello cui si riferiva la concessione edilizia impugnata.

La posizione di collegamento idonea a radicare l’interesse differenziato del ricorrente per l’annullamento della concessione edilizia rilasciata al proprio vicino non viene meno a seguito dell’alienazione dell’immobile. Invero, il compimento, in pendenza del processo, di atti di disposizione del diritto sottostante all’interesse legittimo dedotto in giudizio soggiace alla regola dell’art. 111 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, secondo il quale nei casi di successione a titolo particolare il processo continua tra le parti originarie, salva la facoltà dell’avente causa di intervenire nel giudizio e ferma restando l’efficacia del giudicato anche nei confronti di quest’ultimo (Cons. St. sez. IV, 2.3.2004, n. 945).

2. Nel merito, l’appello deve essere respinto.

La variante di concessione edilizia oggetto di impugnazione riguarda la ristrutturazione di edificio e la sua riconversione ad uso abitativo secondo quanto previsto dall’art. 13.3 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore generale comunale del Comune di Almese, secondo cui nelle aree in gran parte o totalmente edificate "è consentito il recupero alla destinazione d’uso abitativa di volumi agricoli, travate, porticati e fienili di carattere permanente, nell’ambito della sagoma massima dell’edificio; è consentita la traslazione dei solai per l’adeguamento delle altezze interne dei locali destinati ad abitazione al D.M. 5/7/1975."

Il provvedimento si riferisce ad un nuovo progetto presentato dal proprietario a seguito dell’impugnazione e della sospensione della prima concessione, che, come descritto nella relazione presentata da tecnici del richiedente in data 13.3.1993 e richiamata nello stesso provvedimento, avrebbe recepito le correzioni richieste proprio dall’appellante al vecchio progetto, in particolare quanto al rispetto della "sagoma originaria dell’edificio in quanto ripristina le dimensioni originarie della struttura".

E’ quindi quel progetto,secondo le caratteristiche descritte, approvato dalla Commissione edilizia comunale nella seduta 22.3.1993, a costituire oggetto della concessione.

L’appellante ripropone il motivo di eccesso di potere per difetto di istruttoria, non avendo il Comune tenuto conto, nel concedere la concessione in variante, delle considerazioni dell’Ufficio tecnico comunale.

In merito, va considerato che la Commissione edilizia costituisce l’unico organo deputato in sede tecnica ad accertare la compatibilità urbanistica dell’intervento.

Peraltro, nel documento dell’ufficio tecnico comunale denominato "Istruttoria",al punto c) riguardante l’altezza dell’edificio, ci si limita a suggerire "un maggior approfondimento con ricerche d’archivio e con magari un sopralluogo in loco per evitare che si realizzi un eventuale illecito rialzamento a distanze non legali". Le osservazioni non attengono quindi, per quanto riguarda la sagoma dell’edificio, a difetti o manchevolezze del progetto presentato e, poi, assentito, bensì alla necessità di sorvegliare che l’esecuzione dei lavori non diverga dal progetto.

Correttamente, pertanto, il Tar, nel richiamare anche le planimetrie presentate a corredo della domanda da cui non emergeva alcun aumento di volumetria, non ha rilevato alcun difetto di istruttoria considerando del tutto avulsa dall’oggetto dell’impugnativa (concessione edilizia in variante) ogni questione attinente all’esecuzione dei lavori.

3. Devono ora esaminarsi le doglianze rivolte contro la sentenza per non avere considerato la concessione, attesa la volumetria dell’immobile, in contrasto con: gli indici di cubatura consentiti nella zona; i parametri concernenti le aree verdi; la distanza rispetto alla strada comunale; la distanza dell’edificio rispetto a quello frontistante; l’effettiva capacità insediativa nell’area in questione.

Le censure sono infondate.

Il ragionamento del Tar, che il Collegio condivide, si basa sull’inapplicabilità all’intervento delle disposizioni urbanistiche valide per le nuove costruzioni.

Invero, l’intervento edilizio in questione è regolato dall’art. 13.3 delle N.T.A. che autorizza, senza alcuna ulteriore limitazione se non quella del rispetto della sagoma preesistente, la trasformazione degli edifici a scopo agricolo in immobili destinati ad uso abitativo ed a tal fine autorizza la traslazione dei solai per l’adeguamento delle altezze interne dei locali al D.M. 5.7.1975.

Ne discende che l’intervento, purchè limitato alla originale complessiva volumetria – ferma restando la possibilità di traslazione dei solai – non è soggetto ad altra disposizione di attuazione di piano regolatore se non quella citata.

Pretendere, nella sede di ristrutturazione, di adeguare l’immobile ai parametri, alle distanze, alle dotazioni di aree verdi ed alla capacità insediativa prescritti per le nuove costruzioni equivale a vanificare totalmente la finalità della disposizione, che è quella di un recupero di manufatti preesistenti, con le originarie distanze e le caratteristiche, anche in rapporto alla densità abitativa della zona, evidentemente non modificabili.

Correttamente, pertanto, il Tar ha individuato, come unico elemento decisivo ai fini di escludere l’intervento dal regime delle nuove costruzioni, la conservazione della preesistente volumetria.

Sotto questo profilo, in base alla ratio della disposizione autorizzativa, per volume dell’immobile preesistente non può che intendersi quello complessivo del manufatto, comprensivo di sottotetto, corrispondente alla definizione di "sagoma massima".

A tali conclusioni conduce, peraltro, anche la giurisprudenza citata dall’appellante, per cui la volumetria di un edificio, ai fini del calcolo di quella consentita, deve essere misurata con riferimento all’opera in ogni suo elemento costitutivo e quindi anche in riferimento a corpi sporgenti ed ai locali sottotetto (conformemente,Cons. St. Sez. IV 27.6.2006, n. 4167).

Una volta accertato, in base al progetto ed alla relazione ad esso allegata, che nessun aumento volumetrico ha comportato l’intervento di recupero alla destinazione d’uso abitativa rispetto a quello preesistente, riferito alla sagoma massima, devono considerarsi inapplicabili tutti i parametri e le norme edilizie invocati dall’appellante, in quanto superati dalla previsione di cui all’art. 13.3.

4. Né può accogliersi il generico motivo formulato avverso l’art. 13.3. N.T.A. per contrasto con la normativa generale edilizia, considerato che la finalità perseguita è quella di un recupero di manufatti preesistenti – come tali non sottoponibili alle nuove previsioni urbanistiche – senza alcuna deroga alle disposizioni applicabili alle nuove costruzioni.

5. Conclusivamente, l’appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese in favore dell’appellato costituito, liquidate in euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

Stefano Baccarini, Presidente

Marco Lipari, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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