Cons. Stato Sez. V, 06-07-2010, n. 4320 ATTI AMMINISTRATIVI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

I ricorrenti, insegnanti del disciolto Patronato scolastico di Casalnuovo, hanno adito il Tar Campania per ottenere l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull’atto di diffida e messa in mora notificato al Comune di Casalnuovo in data 17.4.1992,volto ad ottenere l’assunzione ed il conseguente inquadramento nei ruoli del Comune in applicazione della L.R. 16.10.1978 n. 42, così come riconosciuto dal Tar e dal Consiglio di Stato in decisioni emesse su ricorso di altri interessati in analoga posizione, nonchè la declaratoria del diritto ad essere inquadrati nelle tabelle organiche comunali.

Con la sentenza impugnata, il Tar Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso, non potendosi configurare come silenzio rifiuto azionabile in sede giurisdizionale l’inerzia serbata verso un’istanza di estensione del giudicato, trattandosi di potere discrezionale dell’amministrazione non concretante un obbligo a suo carico.

Con l’appello, gli interessati deducono l’erroneità della sentenza per non essersi pronunciato il Tar sulla rivendicazione sostanziale del diritto all’inquadramento fatto valere attraverso l’atto di diffida ed il successivo ricorso giurisdizionale, omettendo di decidere in ordine alla fondatezza della pretesa dei ricorrenti.

Si è costituito il Comune di Casalnuovo, sostenendo la mancata dimostrazione dei presupposti della rivendicazione del diritto all’inquadramento e comunque la prescrizione di ogni diritto a riguardo, l’insussistenza di un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sull’estensione del giudicato richiesta dagli interessati, l’inazionabilità del silenzio rifiuto in relazione a posizioni di diritto soggettivo quali quelle fatte valere dagli appellanti, la carenza di legittimazione passiva del Comune, attesa la titolarità del potere di trasferimento previo accertamento dei requisiti del solo Commissario straordinario ai sensi dell’invocata legge regionale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive.

All’udienza del 23 marzo 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

I ricorrenti impugnano la sentenza di primo grado con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenziorifiuto formatosi sull’atto di diffida e messa in mora del 17.4.1992, sostenendo che erroneamente il Tar non avrebbe considerato il diritto dei medesimi, ex dipendenti del disciolto Patronato Scolastico del Comune di Casalnuovo di Napoli, all’inquadramento negli organici del Comune, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 16.10.1978 n. 42 (secondo cui "Il personale assunto alla data del 31 dicembre 1977 è trasferito al Comune che a tutti gli effetti subentra nel rapporto al disciolto Patronato Scolastico.").Nel limitarsi a dichiarare inammissibile il ricorso in ordine al silenziorifiuto e fondando la decisione su di una pretesa richiesta di estensione del giudicato, il Tar avrebbe omesso di pronunciarsi sulla declaratoria del diritto all’inquadramento.

L’appello è infondato.

Occorre premettere che il ricorso è stato proposto in primo grado avverso il silenziorifiuto del Comune di Casalnuovo formatosi sull’atto di diffida e messa in mora notificato a cura degli stessi ricorrenti in data 17.4.1992 nonché per la declaratoria del diritto ad essere inquadrati nelle tabelle organiche del medesimo Comune, in virtù di quanto disposto dalla citata legge regionale, previa estensione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 197/82 e sulla decisione del Consiglio di Stato n. 323/84 su ricorso di altri interessati in identica posizione.

Correttamente, pertanto, il Tar ha giudicato il ricorso come volto ad ottenere l’estensione del giudicato attraverso l’impugnazione del silenziorifiuto.

Sotto tale profilo, corretto è il richiamo del primo giudice alla giurisprudenza (più di recente, Cons.St. Sez. VI, 21.2.2007 n. 921) che non ravvisa a carico dell’amministrazione un obbligo giuridico di estendere gli effetti del giudicato a soggetti estranei alla lite, trattandosi, al contrario, di un potere altamente discrezionale. Pertanto, pur non essendo ancora, all’epoca della diffida, entrato in vigore l’art. 22, comma 34 della legge 23.12.1994, n. 724 che ha definitivamente precluso all’amministrazione l’estensione del giudicato, l’assenza di un obbligo per l’amministrazione rendeva comunque inconfigurabile un silenziorifiuto impugnabile tramite il relativo rimedio giurisdizionale.

Sotto altro profilo il Collegio, pur considerando l’inesperibilità del rimedio dell’impugnazione del silenzio – rifiuto nel caso di inerzia della P.A. a fronte di un’istanza diretta al riconoscimento di un diritto soggettivo, dovendo la tutela dell’interessato essere fatta valere attraverso l’apposita azione di accertamento(Cons. St. sez IV,12.11.2009, n. 7057), ritiene di esaminare, come peraltro richiesto dagli stessi appellanti, la fondatezza della domanda.

A riguardo, tuttavia, risulta fondata l’eccezione di prescrizione del diritto, formulata dal Comune sin dalla prima memoria depositata in primo grado in data 27 gennaio 1999 e ribadita nelle difese spiegate nel presente grado di giudizio, per essere trascorsi, anche a voler considerare la data della prima istanza (1.2.1992), oltre tredici anni dalla maturazione del diritto all’inquadramento, sorto in virtù della citata legge regionale n.42 del 1978.

L’appello va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Quinta,definitivamente pronunziando, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

Stefano Baccarini, Presidente

Marco Lipari, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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