Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 14124 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.C. propose al Tribunale di Vibo Valentia opposizione, cui resistette il Comune di Tropea, avverso l’ordinanza del Sindaco del Comune di Tropea che la dichiarava decaduta dal diritto di continuare ad essere assegnataria di alloggio A.t.e.r.p. ai sensi dellA L.R. n. 32 del 1996, art. 47, comma 1, lett. b), non abitandovi stabilmente. Il Tribunale rigettò il ricorso, la sentenza venne impugnata dalla M. e il Comune, costituitosi, chiese il rigetto del gravame. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza depositata in data 1 aprile 2004, rigettava l’appello, osservando: a) che il disposto dell’art. 47 legge citata statuisce il dovere del Sindaco di dichiarare la decadenza in caso di non stabile abitazione dell’assegnatario nell’alloggio, senza alcuna discrezionalità o obbligo di tenere conto di altre e diverse circostanze fattuali; b) che dalle risultanze dell’istruttoria – in particolare dalla testimonianza di un vigile urbano recatosi più volte presso l’abitazione in gennaio e febbraio 2002, confermata dalla stessa documentazione prodotta dalla appellante – risultava che la M., coniugata con marito e figlio residenti in (OMISSIS), viveva stabilmente in tale città rientrando a (OMISSIS) solo nei mesi estivi con la famiglia per trascorrervi la villeggiatura; c) che la testimonianza di un cugino della M., secondo cui la medesima per motivi di cura delle patologie dalle quali risulta affetta andava avanti e indietro da (OMISSIS), città ove risiedevano stabilmente marito e figlio, appariva il frutto di un atteggiamento di evidente compiacenza; d) che la necessità di vivere in un clima mite come quello di (OMISSIS) e la indisponibilità della proprietà di un alloggio in (OMISSIS) o altrove erano prive di rilevanza ai fini della decisione.

Avverso tale sentenza M.C. ha proposto ricorso a questa Corte con atto consegnato per la notifica il 22 aprile 2005, basato su due motivi. Resiste il Comune di Tropea con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 32 del 1996, art. 47: sostiene che, tenendo presente la ratio legis di evitare le speculazioni valutando le condizioni soggettive del possibile assegnatario al momento della richiesta di assegnazione, non sarebbe dato comprendere come tali condizioni soggettive non possano poi costituire oggetto di valutazione discrezionale al momento in cui si vuole dichiarare la decadenza. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione: la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che gli allontanamenti momentanei della ricorrente non erano arbitrari nè di comodo, bensì causati dalla sua malattia e da quella del marito, nel frattempo deceduto.

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono privi di fondamento. La revoca di diritto dell’assegnazione in locazione di un alloggio economico e popolare in caso di abbandono del godimento protrattosi oltre il periodo di tolleranza previsto dalla legge non è ispirata da finalità sanzionatorie, bensì dalla esigenza oggettiva di evitare che abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivamente bisogno. Irrilevanti dunque debbono considerarsi le motivazioni soggettive della dismissione (la quale non è necessario sia sorretta da una effettiva volontà in tal senso), così come la saltuaria utilizzazione dell’alloggio per motivi transitori o l’eventuale volontà di ritornare nell’abitazione assegnata una volta cessati i motivi stessi. In tal senso è orientata la giurisprudenza consolidata di questa corte (cfr. ex multis Cass. n. 8530/1998; n. 6123/2001; n. 9365/2005), e l’esame del primo motivo non offre elementi per mutare tale orientamento. Alla luce del quale anche il secondo motivo si palesa privo di pregio, nella misura in cui presuppone la rilevanza delle motivazioni dell’abbandono, situazione di fatto che peraltro si limita a contestare genericamente, senza indicare le specifiche risultanze istruttorie che sarebbero state trascurate dal giudice di merito.

Il rigetto del ricorso ne deriva di necessità, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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