Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 01-04-2011, n. 13367 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto dell’8.3.2010 il GIP ha disposto il sequestro preventivo di numerose unità immobiliari site nel (OMISSIS) di proprietà di D.G. indagato per il reato di cui all’art. 640 bis c.p. per avere con artifici e raggiri ottenuto attraverso documentazione su spese in realtà non effettuate a favore della società agricola zootecnia Carline nuove un finanziamento per Euro 59.095,97 quale amministratore di fatto della setta società.

L’indagato chiedeva il riesame ed il Tribunale di Mantova confermava il sequestro preventivo solo per gli immobili indicati nel provvedimento impugnato, revocandolo per altri immobili.

Ricorre l’indagato che con il primo motivo richiama l’orientamento della più recente giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la confisca per equivalente può essere disposta solo in relazione al prezzo, ma non al profitto del reato e quindi solo in relazione al vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato quindi con un preciso nesso di pertinenzialità con il fatto reato.

Con il secondo motivo si allega che emergeva dagli atti la possibilità del sequestro diretto in relazione ai capienti conti della società e quindi l’illegittimità del sequestro per equivalente su beni dell’indagato.
Motivi della decisione

Il ricorso non appare fondato e pertanto va rigettato essendo possibile il sequestro per equivalente in relazione al reato di cui all’art. 640 bis c.p. (cfr. cass. n. 2823/2008, n. 31692/2007), mentre la decisione di questa Corte richiamata è relativa, come si accenna anche nel ricorso, alla diversa fattispecie di peculato.

Circa la seconda censura la stessa è generica; di fronte alla dichiarata impossibilità di procedere ad un sequestro diretto l’allegazione che ciò fosse in realtà possibile non è corredata da alcun riscontro obiettivo.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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