Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 01-04-2011, n. 13366

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12.2.2010 il GUP presso il Tribunale di Tortona del 12.2.2010 dichiarava non doversi procedere nei confronti di F.M. nata a (OMISSIS) e D.M. A. nata a (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’art. 643 c.p. per aver approfittato lo stato di deficienza psichica di S.L. inducendola a compiere atti dispositivi in loro favore del proprio patrimonio, in particolare compiuti presso la banca Intesa.

Il GIP rilevava che la perizia neurologica aveva accertato lo stato di circonvenibilità della parte offesa, ma il perito non aveva escluso la possibilità di momenti di lucidità, che la teste funzionaria di banca Z.S. aveva affermato che la parte offesa era in condizioni normali e che era emerso che le imputate avevano insistito per la presenza al colloquio del P. F., il che non avrebbero fatto se davvero avessero inteso approfittarsi delle condizioni mediche ed intellettive della parte offesa.

Nel ricorso si ricorda che tutte le perizie effettuate avevano accertato le condizioni gravi dal punto di vista delle capacità intellettive della parte offesa; la teste Z. poteva avere un interesse proprio a non far emergere tale situazione e il P. aveva denunciato personalmente l’accaduto.

Si sono costituite la F. e la D.M. chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge in modo logicamente persuasivo che gli elementi raccolti, secondo una valutazione prognostica, siano inidonei a dimostrare la responsabilità delle imputate e quindi che non sussista una probabilità che il dibattimento possa avere un effetto utile, ai fini dell’accertamento di tale responsabilità, secondo l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte sul punto (cass. n. 13163/2008, cass. n. 45275/2001). Da un lato la consulenza va correlata al fatto ed offrendo la stessa conclusioni piuttosto aperte (certamente attestanti un deficit intellettivo della parte offesa) va verificata in dibattimento, dall’altro lato effettivamente la deposizione della teste Z. potrebbe essere motivata da interessi personali nella non chiara vicenda. Pertanto la verifica dibattimentale sulla base degli elementi ricordati dal GIP non appare superflua ed inutile. Si deve quindi annullare l’impugnata e disporre trasmettersi gli atti al Tribunale di Tortona per il seguito di competenza.
P.Q.M.

Annullare l’impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Tortona per il seguito di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *