Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-06-2011, n. 14114 Responsabilità civile del locatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.G. e Barcaccia II Illuminazione s.a.s. di Orietta Barcaccia & C. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha respinto il gravame proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto solo in parte la domanda risarcitoria proposta da costoro, quali conduttore e sub-conduttore di un immobile in Roma, contro i proprietari dell’immobile stesso, per i danni subiti a causa di un allagamento venficatosi tra il (OMISSIS), condannando altresì la S.p.A. Nuova Tirrena, assicuratrice dei convenuti e chiamata in causa in primo grado, a tenere indenni costoro di quanto pagato in ragione della sentenza.

La S.p.A. Nuova Tirrena resiste con controricorso mentre gli altri intimati non si sono costituiti.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti, nei quesiti di diritto, censurano la sentenza nella parte in cui non ha provveduto sulla richiesta di ammissione della nuova prova, da essi ritenuta indispensabile, rappresentata da un biglietto autografo di uno dei convenuti dal quale si desumeva – a loro avviso – che egli era a conoscenza del fatto che il perito dell’assicurazione sarebbe venuto il giorno successivo ed a lui si affidava.

1.1.- Il primo motivo è inammissibile, considerato che il giudice di merito ha anche evidenziato – con valutazione non censurata dai ricorrenti – il difetto di ratifica della società che privava di qualsiasi valore confessorio la stima, non potendo certo ritenersi che essa – priva di valore probatorio nei confronti dell’assicurazione – faccia invece prova nei confronti dei proprietari dell’immobile.

1.2.- Il mezzo è altresì inammissibile quanto alla mancata ammissione del giuramento decisorio, trattandosi – a prescindere da ogni altra considerazione – di questione non trasfusa in un quesito di diritto.

2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti si dolgono della mancata valutazione dell’inottemperanza, da parte della Nuova Tirrena, all’ordine del Tribunale di esibizione della perizia estimativa.

2.1.- Il secondo motivo è inammissibile, sia perchè nessuna azione diretta compete ai ricorrenti nei confronti dell’assicurazione dei convenuti, sia perchè, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’inosservanza all’ordine di esibizione costituisce un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, ai sensi dell’art. 116, c.p.c., comma 2 (Cass. 18 settembre 2009, n. 20104).

3.- Con il terzo motivo, sempre sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha rilevato la tardività della produzione in appello della ricostruzione degli atti e dei documenti componenti e formativi della perizia redatta dal geom. M. per conto della Nuova Tirrena e da questa non depositata nel giudizio di primo grado.

3.1.- Anche il terzo motivo è inammissibile, in conseguenza di quanto esposto al n. 1.1. riguardo alla inammissibilità del primo motivo, non essendo censurata la seconda ratio decidendi riguardo all’inidoneità probatoria della citata perizia.

4.- I ricorso va dunque rigettato, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese nei confronti della Nuova Tirrena, liquidate in Euro 6.2.00, di cui Euro 6.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese nei confronti della Nuova Tirrena, liquidate in Euro 6.200, di cui Euro 6,000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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