Cons. Stato Sez. VI, Sent., 29-03-2011, n. 1898 Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

tato Ventrella;
Svolgimento del processo

1. La Associazione Italiana Editori (di seguito AIE), la s.r.l. C., la s.p.a. S. s.p.a., la s.p.a. Edizioni Il Capitello, la s.p.a. D.A.S., la s.r.l. G.S., la s.p.a. Scuola, con ricorsi, rispettivamente n. 7985 del 2005, n. 7609 del 2007 e n. 3354 del 2008, proposti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, hanno chiesto l’annullamento:

a) del decreto 3 giugno 2005, con il quale il Ministero dell’istruzione ha fissato i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2005/2006, senza adeguarli al tasso di inflazione (ricorso n. 7985 del 2005);

b) del decreto 22 maggio 2007, con il quale il Ministero dell’istruzione ha fissato i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2007/2008, nella parte in cui non li ha adeguati al tasso di inflazione (ricorso n. 7609 del 2007);

c) del decreto 15 gennaio 2008, n. 7, nella parte in cui il Ministero dell’istruzione ha disposto l’adeguamento dei prezzi dei libri scolastici per l’anno 2008/2009 secondo il tasso di inflazione calcolato per il solo anno 2006, trascurando la circostanza che il prezzo di copertina dei libri scolastici è rimasto invariato dal 2003 e utilizzando una erronea base di calcolo che non tiene conto di tutti gli incrementi dovuti per il periodo dal 2004 al 2008, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale, nonché per il risarcimento dei danni (ricorso n. 3354 del 2008, in cui sono intervenuti ad opponendum il Codacons e la Associazione per la Difesa dei Diritti Civili nella Scuola).

2. La s.r.l. I.G., la s.r.l. C., la s.p.a. La Scuola, la s.p.a. M.E., la s.p.a. D.A.S., la s.p.a. Edizioni Il Capitello, con ricorsi, rispettivamente, n. 4204 del 2008, n. 4206 del 2008, n. 4340 del 2008, n. 4666 del 2008, n. 4706 del 2008 e n. 4707 del 2008, proposti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, hanno chiesto la condanna del Ministero dell’istruzione, resistente, al risarcimento del danno subito dalle ricorrenti per effetto del mancato adeguamento del prezzo dei libri di testo adottati nella scuola primaria nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2007 relativamente agli anni scolastici dal 2004/2005 al 2007/2008, nonché per l’insufficiente adeguamento del prezzo dei medesimi libri di testo nel 2008, relativamente all’anno scolastico 2008/2009.

3. Il Tribunale amministrativo, con la sentenza n. 10239 del 2009, dopo averli riuniti, ha accolto i ricorsi recanti domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, n. 7985 del 2005, n. 7609 del 2007 e n. 3354 del 2008, e, "nei limiti di cui in motivazione", i ricorsi recanti la domanda di condanna del Ministero resistente al risarcimento dei danni, nn. 4204, 4206, 4340, 4666, 4706 e 4707 del 2008, condannando il Ministero al pagamento delle spese di giudizio.

4. Con l’appello in epigrafe, la sentenza di primo grado è impugnata:

a) nella parte in cui ha limitato l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti con riguardo ai soli anni scolastici 20042005, 20052006, 20072008, e 20082009, con esclusione dell’anno 20062007, sul presupposto per cui "la pregiudiziale amministrativa, nel caso di che trattasi, comunque può considerarsi assolta soltanto per gli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008 e 2008/2009" ma non per l’anno scolastico 20062007;

b) per quanto possa occorrere, nella parte in cui ha affermato "il divieto di cumulo tra gli indici" inflattivi, secondo quanto al riguardo specificato.

Gli appellanti hanno quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata "e, per l’effetto, in integrale accoglimento delle istanze risarcitorie proposte in primo grado da M.E. s.p.a., C. s.r.l., I.G. s.r.l., D.A.S. S.p.a., E.I.C. S.p.a, condannare il Ministero resistente al risarcimento del danno derivante a ciascuna delle predette Società dall’omesso (o, per il 2008/2009, parziale) adeguamento al tasso di inflazione dal 2004 al 2009, secondo i corretti criteri di calcolo sopra prospettati e nelle misure conseguentemente quantificate alla stregua della documentazione prodotta dalle imprese appellanti e comunque dei dati in possesso del Ministero; il tutto, come già correttamente affermato dalla sentenza appellata, maggiorato dagli interessi legali dalla date di rispettiva maturazione fino al soddisfo, ovvero nella diversa, maggiore o minor somma, che risulterà di giustizia".

5. Il Ministero resistente ha presentato un appello incidentale, con cui ha chiesto la reiezione integrale dei ricorsi di primo grado.

La AIE ha depositato memoria in cui insiste per l’accoglimento dell’appello principale e chiede che sia dichiarato inammissibile e, in subordine, rigettato l’appello incidentale.

6. All’udienza dell’ 8 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Con la sentenza gravata il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione III bis):

– ha accolto, dopo averli riuniti, i ricorsi proposti avverso i provvedimenti con cui il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha fissato i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola elementare per gli anni scolastici 20052006, 20072008 e 20082009;

– ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dalle società ricorrenti per gli anni scolastici 20042005, 20052006 e 20072008, e non riguardo all’anno scolastico 20062007;

– ha quantificato il danno sulla base del calcolo delle differenze tra quanto pagato dall’Amministrazione e il prezzo dei libri che sarebbe spettato alle ricorrenti, come maggiorato dell’indice ISTAT senza cumulo tra gli indici.

Nella sentenza si richiama anzitutto l’evoluzione della normativa in materia, individuata negli articoli 153 e 156 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e relativo Protocollo di intesa tra il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, l’AIE e la Confederazione Artigianato e Piccoli Imprenditori (CONFAPI), n. 125446 del 18 marzo 1997, con il quale si è stabilito l’adeguamento dei prezzi di copertina dei libri di testo per le scuole elementari secondo il tasso di inflazione programmato dell’anno in corso da parte del Ministero dell’istruzione; nell’art. 27, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha abrogato l’art. 153 del d.lgs. n. 297 del 1994, prevedendo l’emanazione di un regolamento del Ministero dell’istruzione; nel decreto ministeriale 7 dicembre 1999, n. 547, il cui articolo 3, penultimo capoverso, dispone: "Per la determinazione del prezzo dei libri di testo della scuola elementare e per i successivi aggiornamenti seguitano ad applicarsi i criteri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato dell’8 aprile 1999"; per cui, infine, in forza del riferimento al detto decreto, si è operato un rinvio implicito al Protocollo di intesa del 18 marzo 1997, che aggancia i prezzi dei libri di testo delle scuole elementari al tasso di inflazione.

Il TAR ha inoltre richiamato la sua precedente sentenza 31 maggio 2005, n. 4289, confermata con sentenza del Consiglio di Stato 2 ottobre 2007, n. 5076, con cui è stato annullato il decreto dirigenziale del 12 maggio del 2004, recante la conferma per l’anno scolastico 20042005 dei prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria già stabiliti per l’anno 2003 senza adeguamento al tasso di inflazione, e si statuisce che "Da tutto quanto sopra esposto appare, dunque, acclarato che il prezzo di copertina dei libri di testo della scuola elementare va agganciato al tasso di inflazione programmato dell’anno in corso".

Quanto al risarcimento dei danni, richiamata la rilevata antigiuridicità della condotta dell’Amministrazione per non aver aggiornato i prezzi di copertina dei libri all’inflazione a partire dall’anno scolastico 2004 – 2005, nella sentenza si afferma di aderire alla posizione per cui la tutela risarcitoria presuppone l’annullamento dell’atto amministrativo e si considerano perciò rispettate le regole processuali per gli anni scolastici 20042005, 20052006, 20072008 e 20082009, ma non per l’anno scolastico 20062007, non avendo nessuna delle società ricorrenti impugnato il relativo decreto ministeriale del 5 giugno 2006.

Il TAR ha individuato poi il nesso causale tra la condotta antigiuridica dell’Amministrazione e il pregiudizio per le ricorrenti, stante il loro affidamento nella attuazione del Protocollo di intesa del 18 marzo 1997, ed ha accolto la domanda limitatamente "alle sole differenze di quanto l’amministrazione ha corrisposto alle imprese ricorrenti…per il prezzo di copertina dei libri di testo per gli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008 e 2008/2009 effettivamente pagato dall’Amministrazione ed il prezzo dei libri che sarebbe loro spettato per gli stessi anni, come maggiorato del corretto indice inflattivo secondo i provvedimenti annuali dell’ISTAT, prendendo a base i prezzi statuiti nei decreti annullati in parte qua dal TAR e senza operare alcun cumulo tra gli indici", con interessi legali sulla differenza complessiva così determinata.

Con riguardo, in particolare, all’adeguamento dei prezzi per l’anno scolastico 20082009, ferma la illegittimità dell’operato dell’Amministrazione quanto all’adeguamento al tasso di inflazione del 2006, e non a quello del 2008, il TAR non ha accolto la pretesa dei ricorrenti di ottenere l’adeguamento in base alla sommatoria dei tassi di inflazione programmata degli anni dal 2004 al 2007 (con un incremento del 9,1 per cento), non essendo dimostrato che i testi adottati per l’anno in questione siano identici per qualità e tipologia delle case editrici rispetto al periodo intercorso di invarianza dei prezzi, con possibile danno.

2. Nell’appello principale, si censura la sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 c.c., 7, comma 3, della legge n. 1034 del 1971 e successive modificazioni, 27, 11 e 113 della Costituzione: il giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto e censurato la illegittimità dell’operato dell’Amministrazione per non aver aggiornato i prezzi di copertina dei libri all’inflazione a partire dall’anno scolastico 2004 – 2005, avrebbe errato nel limitare l’accoglimento della domanda risarcitoria ai soli anni scolastici 20042005, 20052006, 20072008 e 20082009, con esclusione dell’anno 20062007, essendo ciò in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, che ha affermato l’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto a quella di annullamento.

Tuzioristicamente la sentenza è anche censurata per irragionevolezza e illogicità manifeste nella parte relativa ai criteri di calcolo del danno subito dagli editori, in quanto dispone al riguardo il "divieto di cumulo tra gli indici inflattivi": anche sulla base di quanto statuito con la sentenze del TAR n. 4289 del 2005 e del Consiglio di Stato n. 5076 del 2007 (in cui è stato altresì riconosciuto il legittimo affidamento maturato per gli editori a seguito del rispetto fino al 2003 del Protocollo di Intesa del 1997), il detto danno infatti non potrebbe che equivalere al mancato introito della differenza tra il prezzo applicato per le copie edite da ciascuna Società ed adottate in ciascun anno scolastico, a partire dall’anno 20042005, e quello che si sarebbe dovuto applicare se il loro prezzo fosse stato adeguato al tasso annuale di inflazione (rispetto al prezzo fermo al 2003: differenza per l’anno scolastico 20042005; differenza con il maggior prezzo adeguato al tasso di inflazione maturato tra il 2003 ed il 2005, per l’anno scolastico 20052006, quale somma del tasso 2003 e del tasso 2004; così per gli anni successivi).

Né varrebbe al riguardo l’asserzione, quanto all’anno 20082009, sui possibili danni e corrispondenti vantaggi tra case editrici a fronte della chiarezza del calcolo da eseguire.

3. L’Amministrazione appellata ha presentato appello incidentale, in cui anzitutto si revoca in dubbio la legittimità del Protocollo di Intesa del 1997, poiché:

a) stipulato senza la partecipazione del Ministero dell’istruzione, pur essendo prevista dall’allora vigente art. 153 del d.lgs. n. 297 del 1994 l’adozione di un decreto del Ministero per l’adeguamento del prezzo dei testi scolastici al variare dei costi;

b) l’ultimo provvedimento con cui sono stati adeguati i prezzi di copertina secondo il criterio dato con il Protocollo del 18 marzo 1997 è costituito dal decreto interministeriale dell’8 aprile 1999, relativo al solo anno scolastico 19992000 e perciò in alcun modo volto a restituire vigenza a tempo indeterminato al detto Protocollo.

L’Amministrazione appellante incidentale ha inoltre dedotto la necessità della previa impugnazione per annullamento del provvedimento asserito illegittimo dalle controparti, al fine dell’eventuale riconoscimento del risarcimento del danno e deduce, quanto alle modalità di calcolo dell’adeguamento, che, anche a ritenere il Ministero dell’istruzione vincolato al citato Protocollo, l’applicazione dell’indice di svalutazione non sarebbe automatica, ma condizionata ad un’adeguata istruttoria, ciò che non è stato considerato nella sentenza di primo grado.

Inoltre, gli editori non avrebbero osservato l’obbligo, stabilito nel frattempo, di contenere il numero delle pagine in quello fissato dai regolamenti ministeriali e, infine, all’atto dell’adeguamento per il 20082009 non era ancora disponibile il dato sul tasso di inflazione per il 2008, con la conseguente, necessaria applicazione di quello per il 2006.

4. Gli appellanti principali, con memoria depositata il 4 febbraio 2011, hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello incidentale per la sua tardività, poiché – investendo profili autonomi della sentenza impugnata – si sarebbe dovuto proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, e, comunque, in quanto non sarebbero state specificate le censure con esso dedotte, essendo in ogni caso infondata la ricostruzione del quadro normativo in materia rispetto ai conseguenti obblighi per l’Amministrazione, al cui riguardo sono ribaditi e articolati i motivi dedotti con l’appello principale.

5. Il Collegio ritiene di prescindere dalle dette eccezioni di ammissibilità, essendo l’appello incidentale comunque infondato nel merito.

Si esamina anzitutto la censura dedotta nel detto appello in cui si contesta la legittimità del Protocollo di intesa del 18 marzo 1997, essendo ovviamente pregiudiziale per la decisione della controversia l’accertamento della disciplina in cui essa si inscrive e della relativa legittimità.

La censura non può essere accolta.

Il Collegio ritiene infatti che non è fondata l’argomentazione per cui il detto Protocollo sarebbe illegittimo perché firmato da parte governativa dal solo Ministero dell’industria e non anche dal Ministero dell’istruzione.

Si deve evidentemente ritenere che il relativo impegno sia stato assunto dal Ministero dell’industria in quanto competente rispetto alla finalità, indicata nella Premessa del Protocollo, di dare certezza "sia sul piano produttivo che economico" alle imprese del settore, ma certo con ciò non escludendo le attribuzioni proprie del Ministero dell’istruzione, richiamate infatti nello stesso Protocollo con la previsione, riguardo all’intesa dell’adeguamento annuale al tasso programmato di inflazione, che "Qualora il Ministero della Pubblica Istruzione, nell’ambito delle proprie competenze, provvedesse ad apportare variazioni di rilievo sul piano del contenuto e della qualità dei testi scolastici in questione, la suddetta intesa sarà oggetto di revisione o modifiche".

Ciò rende palese l’evidente presupposto della correlazione del Protocollo al contesto delle diverse competenze ministeriali nella unitarietà dell’indirizzo politico – amministrativo del Governo e, specificamente, di quelle del Ministero dell’istruzione.

Quanto alla rilevanza del medesimo Protocollo, ritiene il Collegio che risulta corretta la ricostruzione fatta nella sentenza di primo grado sulla sua perdurante efficacia.

Con l’art. 27, comma 4, della legge n. 448 del 1998, l’art. 153 del d.lgs. n. 297 del 1994 è stato abrogato a partire dal termine dell’anno scolastico 19992000 e, con il comma 3 del medesimo articolo, si è rinviato ad un apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione per la disciplina della materia a decorrere dall’anno scolastico 20002001.

E’ dunque stato adottato il decreto ministeriale 7 dicembre 1999, n. 547, avente natura regolamentare, in attuazione del comma 3 dell’art. 27 della legge n. 448 del 1998, il cui articolo 3 dispone che per la determinazione del prezzo dei libri di testo nella scuola elementare "e per i successivi aggiornamenti" continuano ad applicarsi i criteri di cui al sopra citato decreto interministeriale dell’8 aprile 1999; in questo ultimo decreto il criterio di modificazione dei prezzi di cui al Protocollo del 1997 è stato applicato per l’anno 19992000, ma ciò non comporta che la vigenza del detto criterio sia limitata a tale anno, essendovi stato il rinvio di cui sopra disposto in sede regolamentare con il successivo decreto ministeriale n. 547 del 1999.

Il motivo in esame dedotto con l’appello incidentale è perciò infondato, avendo correttamente rilevato la sentenza gravata la perdurante rilevanza del criterio direttivo posto con il Protocollo, per cui "Ogni anno solare il prezzo di copertina dei libri di testo per le scuole elementari verrà, al netto dell’I.V.A., adeguato in relazione al tasso di inflazione programmato dell’anno in corso, depurato eventualmente della differenza positiva o negativa derivante tra il predetto tasso di inflazione programmato e quello reale registrato nell’anno precedente".

Con le restanti censure proposte con l’appello incidentale, sono stati contestati i criteri indicati dal TAR per la determinazione del danno risarcibile, sicché esse vanno esaminate una volta definite le censure contenute nell’appello principale.

6. Le censure dedotte con l’appello principale sono infondate.

6.1. Riguardo alla questione della "pregiudiziale amministrativa", insorta rispetto alla determinazione per l’anno scolastico 20062007, il Collegio ritiene che debba essere considerata la tematica, specificamente proposta nella memoria di parte, sulla eventuale negligenza che possa essere imputata alle imprese ricorrenti nei confronti del Ministero per non avere impugnato il relativo decreto; negligenza che non sussiste, si afferma nella memoria, essendo stati costretti gli editori a continue azioni, pur senza utile esito, confidando essi nello spontaneo adempimento del Ministero dopo l’integrale accoglimento del primo ricorso con sentenza non sospesa, nonché nell’ammissibilità di un’azione risarcitoria autonoma alla luce delle contemporanee pronunce in materia della Corte di Cassazione del 13 e 15 giugno 2006.

Alla tematica della negligenza del danneggiato così evocata, ad excludendum, da parte appellante, si deve ritenere che sia sottesa la considerazione del principio generale, desumibile anche dall’art. 1227, secondo comma, c.c. (pure richiamato nelle suddette ordinanze della Corte di Cassazione, nonché nell’art. 30, comma 3, del vigente Codice del processo amministrativo), della non risarcibilità del "danno evitabile’, per cui non sono risarcibili i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

In questo quadro, assumendo la mancata impugnazione del provvedimento ritenuto lesivo la valenza di elemento sintomatico del comportamento del danneggiato ai fini della risarcibilità.

Al riguardo si deve osservare che nel caso di specie la mancata impugnazione del decreto per il 2006 da parte dei ricorrenti comporta che non può dirsi da essi usata l’ordinaria diligenza.

A questa conclusione si giunge per le seguenti considerazioni, relative al quadro di contesto dell’epoca:

a) avverso la sentenza del TAR per il Lazio n. 4289 del 2005, recante pronuncia favorevole per i ricorrenti quanto al decreto sul prezzo della dotazione libraria per l’anno scolastico 20042005, il Ministero aveva proposto appello, n. 7662 del 2005, depositato il 29 settembre 2005, dovendosi inferire da ciò la non acquiescenza dell’Amministrazione alle statuizioni poste a base della sentenza impugnata, rispetto, anzitutto, all’imminente adozione del decreto per l’anno scolastico 20062007;

b) perdurava la diversità di interpretazioni sulla questione dei presupposti processuali e sostanziali per la proponibilità della domanda risarcitoria e, in particolare, sulla c.d. pregiudiziale amministrativa, restando a fronte delle ordinanze della Corte di Cassazione (Sez. un. nn. 13659 e 13660 del 13 giugno 2006 e n. 13911 del 15 giugno 2006, peraltro depositate, si precisa nella stessa memoria dell’appellante, dopo la pubblicazione del decreto per il 2006) la non modificata posizione espressa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2003 e la permanenza di un conforme indirizzo in pronunce del giudice amministrativo basate sull’evoluzione di un quadro normativo conseguente a specifiche scelte del legislatore, di volta in volta ritenute – in materia- coerenti con i principi costituzionali dalla pacifica giurisprudenza costituzionale;

c) dovendosi da tutto ciò concludere che il contesto in cui si sarebbe inserito il decreto del Ministero per l’anno scolastico 20062007 non risultava tale da far ritenere certo un intervento in linea con il ritenuto interesse dei ricorrenti e che ciò non poteva risultare oggettivamente non conoscibile da parte di operatori di rilievo del settore, all’atto, inoltre, specificamente impegnati nella controversia in materia, configurandosi di conseguenza il danno come evitabile attraverso l’impugnazione del provvedimento lesivo.

Su questa base il motivo di appello deve essere giudicato infondato e il relativo capo della sentenza impugnata deve essere confermato con diversa motivazione.

6.2. La statuizione del primo giudice sul divieto di cumulo degli indici inflattivi risulta corretta alla luce dell’indirizzo precisato con il Protocollo di intesa del 18 marzo 1997.

In questo infatti è previsto che "il prezzo di copertina dei libri di testo" è "adeguato in relazione al tasso di inflazione programmato per l’anno in corso" in "ogni anno solare", depurato, tale tasso per l’anno in corso, della eventuale differenza positiva o negativa rispetto al tasso reale registrato nell’anno precedente, e, perciò, che il calcolo deve essere anzitutto fatto per ciascun anno applicando il tasso di inflazione programmato per quell’anno, indipendentemente dal tasso di inflazione programmato per l’anno precedente, vale a dire non con la somma dei tassi annuali, né di quella della differenza fra tasso reale e programmato in ciascun anno con il tasso programmato annuale ma, nel caso, depurando ciascun tasso annuale programmato della eventuale differenza positiva o negativa rispetto a quello reale dell’anno precedente; criteri questi da applicare per ciascun anno e quindi anche per l’anno scolastico 20082009.

7. L’esame sinora svolto porta anche al rigetto delle censure dedotte avverso la sentenza di primo grado con l’appello incidentale, ulteriori rispetto a quella esaminata nel precedente punto 5, e relative, in sintesi, alla necessità di una istruttoria per l’applicazione del criterio dettato dal Protocollo del 18 marzo del 1997 ed alla necessità pratica di applicare per il 20082009 il tasso programmato per il 2006.

Le censure sono infondate, poiché l’istruttoria pertinente alla tematica in esame è quella correlata alle eventuali variazioni di rilievo, apportate dallo stesso Ministero, "sul piano dei contenuto e della qualità dei testi scolastici in questione", di cui non è data indicazione, salvo il richiamo all’inosservanza dell’obbligo stabilito sul numero delle pagine, di cui anche non è specificata la diretta rilevanza sulla fattispecie in esame, e quanto all’intervento per il 20082009, resta ferma l’applicazione dei criteri sopra richiamati.

8. Per quanto considerato sono infondati sia l’appello principale che l’appello incidentale, che devono perciò essere entrambi respinti.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello principale in epigrafe, n. 1537 del 2010, e l’appello incidentale.

Spese del secondo grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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