Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-06-2011, n. 14110 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.M. e S.M., in proprio e quali esercenti la potestà sulla figlia minore A.T., propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha respinto il loro appello avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dell’Azienda Universitaria Policlinico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per le conseguenze di un intervento chirurgico del (OMISSIS) effettuato sulla minore e per la mancanza di consenso informato.

Resistono con separati controricorsi l’Azienda Universitaria Policlinico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, la Navale Assicurazioni S.p.A., la Mitsui Sumitomo Insurance Company Itd. e la Augusta Assicurazioni S.p.A., le ultime tre convenute in giudizio dall’Azienda universitaria quali ass.curatrici della responsabilità civile.

La Lloyd Adriatico S.p.A. non si è costituita.

La Navale Assicurazioni S.p.A., la Mitsui Sumitomo Insurance Company Itd. e la Augusta Assicurazioni S.p.A. hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, quanto alla ritenuta inammissibilità della produzione in appello di altra copia della cartella clinica, già prodotta in primo grado, non recante il timbro, con relativa sottoscrizione, del consenso informato, mentre, con il secondo motivo, censurano il vizio di motivazione quanto alla omessa spiegazione del perchè il documento in questione sia stato ritenuto non "suscettibile di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come rilevanti, hanno sulla decisione finale della controversia", secondo la dizione utilizzata da Cass, SSUU 20 aprile 2005, n. 8203. 1.1- I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

A parte ogni altra considerazione, è assorbente il rilievo che gli attori non hanno mai contestato la conformità all’originale della copia prodotta in primo grado, cosicchè il motivo di appello basato sulle difformità riscontrabili tra le due copie non può che ritenersi nuovo rispetto all’unica censura originariamente svolta sul punto, relativa all’inidoneità del consenso rilasciato.

2.- Con il terzo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata quanto all’affermazione secondo cui il timbro "non è affatto generico, ma contempla tra l’altro l’indicazione dei rischi gravi, connessi all’operazione chirurgica" e comunque gli interessati avevano acquisito in precedenza "esaurienti informazioni" circa la natura dell’intervento.

2.1.- Il mezzo è fondato.

In primo luogo deve affermarsi che l’informazione da parte del medico (o della struttura) circa le possibili conseguenze dell’intervento non è surrogabile da una conoscenza acquisita aliunde riguardo ai rischi dell’intervento, sia perchè il medico che non esegue l’intervento non è obbligato a fornire una informazione dettagliata (e dunque, a prescindere dai profili strettamente probatori, non è possibile confidare sul fatto che la sua informazione sia stata sufficientemente completa), sia soprattutto perchè il rilascio dell’informazione attiene allo specifico rapporto che si instaura tra il paziente ed il medico (o la struttura) da questi prescelto per eseguire l’intervento, cosicchè deve in definitiva escludersi che l’obbligo di informare il paziente stesso dei possibili rischi dell’intervento possa essere assolto da altri medici da cui in definitiva il paziente ha scelto di non farsi operare.

In secondo luogo, premesso che l’onere di provare il rilascio del consenso informato grava sul medico (o sulla struttura) (Cass. 9 febbraio 2010, n. 2847), risulta dalla sentenza che tale onere sarebbe stato assolto mediante la produzione di un timbro "poco leggibile", ma tuttavia contenente "l’indicazione dei rischi gravi, connessi all’operazione chirurgica".

Tale affermazione, non essendo accompagnata dalla specifica indicazione dei rischi enunciati, risulta insufficientemente motivata, sia per la precedente affermazione circa la scarsa leggibilità del timbro, sia in considerazione del carattere presumibilmente generico attribuibile ad un timbro di consenso informato, dovendo in questa sede ribadirsi che il sanitario ha l’obbligo di fornire al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti te terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità (Cass. 2 luglio 2010, n. 15698).

3.- Con il quarto motivo, sotto il profilo della violazione dell’art. 2697 cod. civ., i ricorrenti censurano la sentenza, nella parte in cui ha escluso la responsabilità della struttura, pur essendo risultata dalla CTU l’esistenza di nesso causale fra l’intervento e l’igroma da cui è affetta la minore, in quanto l’intervento è stato, secondo la CTU, correttamente eseguito. Assumono che, secondo a consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è necessaria l’esecuzione di manovre operatorie scorrette per affermare la responsabilità della struttura (pubblica o privata), quando sia accertata la riconducibilità del danno all’atto medico.

3.1.- Il quarto motivo è infondato.

Nella sentenza citata dagli stessi ricorrenti, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., SSUU 11 gennaio 2008, n. 577) hanno affermato la natura contrattuale de rapporto tra il paziente e la struttura sanitaria, con ciò che ne consegue in termini di riparto dell’onere probatorio, e la sua autonomia rispetto al rapporto medico-paziente.

Hanno pertanto sostenuto che "si può avere una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato non solo per il fatto del personale medico dipendente, ma anche del personale ausiliario, nonchè della struttura stessa (insufficiente o inidonea organizzazione)".

Tale responsabilità, peraltro, non è di natura oggettiva, ma sempre ricollegabile ad un inadempimento contrattuale della struttura. Se, perciò, l’unico inadempimento dedotto è quello del medico, la prova dell’esatto adempimento da parte del sanitario, nella specie raggiunta mediante CTU, esonera la struttura da responsabilità. 4.- Accolto, dunque, nei sensi di cui in motivazione il terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione perchè assolva l’obbligo di motivazione riguardo al rilascio del consenso informato.
P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo motivo e rigetta gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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