Cons. Stato Sez. V, 06-07-2010, n. 4316 IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

I sigg.ri F.S.D. e A.B. sono stato assunti dal Comune di Roma a decorrere dal 1° marzo 1990 con delibera della G.M. n. 1067 del 27.2.1990 nella qualità di dipendenti dell’Ente Comunale di Consumo di Roma posto in liquidazione con delibera consiliare n. 252 del 1° febbraio 1990.

Presso il disciolto Ente Comunale di Consumo i sigg.ri F.S.D. e A.B. erano stati assunti, rispettivamente dal 15 maggio1979 e dal 15 febbraio 1979, per ricoprire posti di organico per i quali era prescritto il possesso del diploma di scuola media superiore.

Al momento dello scioglimento dell’ente gli stessi erano inquadrati tra il personale di concetto di IIa categoria – raggruppamento B di cui all’art. 4 del contratto aziendale di lavoro per il personale dell’Ente Comunale di Consumo di Roma del 17 maggio 1983.

Con la delibera della G.M. n. 4599 del 3 agosto 1990 gli interessati erano poi stati inquadrati nel VI livello di cui agli Accordi Nazionali di Lavoro per il Personale degli Enti Locali (DD.PP.RR. n. 347/1983 e n. 268/1987)..

In base alla categoria di appartenenza ed ai contenuti di professionalità della posizione funzionale rivestita, i sigg.ri F.S.D. e Alberto Bellocci ritenevano di dovere essere invece inquadrati nel VII livello

Hanno pertanto impugnato l’inquadramento, unitamente ad altri dipendenti, con ricorso n. 3648/1990, con due motivi articolati di violazione della L. n. 93 del 29.3.1993, del D.P.R. n.13 del 1.2.1986, del D.P.R. 267 del 8.5.1987, del D.P.R. n.43 del 13.1.1990, del D.P.R. n.347 del 25.6.1983, del D.P.R. n.268 del 13.5.1987, del contratto aziendale di lavoro dell’Ente Comunale di Consumo di Roma e dei principi generali,

In primo grado si è costituito per resistere il Comune di Roma, il quale ha opposto l’infondatezza del ricorso e con la sentenza interlocutoria n.371/94, eseguita con il deposito in data 10 maggio 1994, è stata disposta l’acquisizione di documenti.

Il ricorso è stato respinto con la sentenza appellata. Nel presente giudizio si è costituito il comune chiedendo in memoria il rigetto dell’appello.

Motivi della decisione

Con l’impugnata sentenza è stata respinta la domanda dei sigg.ri F.S.D. e A.B., dipendenti del disciolto Ente Comunale di Consumo di Roma nel quale gli stessi erano inquadrati tra il personale di concetto di IIa categoria – raggruppamento "B" di cui all’art. 4 del relativo contratto aziendale, intesa ad ottenere l’inquadramento nel VII livello di cui agli Accordi Nazionali di Lavoro per il Personale degli Enti Locali presso il Comune di Roma, nel quale erano transitati dopo la liquidazione dell’Ente Comunale giusta la delibera consiliare n. 252 del 1° febbraio 1990.

In data 8 marzo 2010 è stata presentata istanza da parte di entrambi i ricorrenti di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese fra le parti, essendosi nel frattempo addivenuti alla definizione in via amministrativa della controversia.

Il contenuto dell’istanza è stato ribadito nel corso della pubblica udienza del 9 marzo 2010, alla presenza del difensore del Comune di Roma.

Ciò stante nulla osta alla declaratoria di cessata materia del contendere sul ricorso in premessa.

Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione che la controversia è stata risolta in via amministrativa.

P.Q.M.

dichiara cessata materia del contendere sul ricorso in premessa. Spese di giudizio interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Cesare Lamberti, Consigliere, Estensore

Marco Lipari, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Aniello Cerreto, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *