Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-01-2010) 01-04-2011, n. 13380 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el ricorso.
Svolgimento del processo

1. Avverso il provvedimento indicato in epigrafe che ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione continuata a carico di D.G.V. ricorre la difesa di quest’ultimo, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e deducendo vizio di illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla ritenuta sussistenza dei sufficienti indizi di colpevolezza. Il ricorrente, in particolare, si duole che le dichiarazioni accusatorie della vittima G. F., che ha indicato nel D.G. l’esattore del pizzo per conto della Stidda, pur essendo state rese in due momenti diversi,ed in particolare quelle riferite all’estorsione solo in occasione della seconda audizione, il 04.03.2008, siano state ritenute pienamente attendibili dal Tribunale del riesame, tanto da essere considerate riscontro dell’attendibilità delle dichiarazioni rese, sullo stesso episodio, dal genero M.E. il 20.10.2007.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Il ricorrente infatti lamentando l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, deduce assertivamente la mancata attendibilità delle dichiarazioni della parte lesa, in modo del tutto generico e privo di quella specificità che l’art. 591 c.p.p. richiede perchè possa essere considerato ammissibile l’atto di impugnazione.

2.2 A tal proposito va ricordato che al controllo di legittimità, in punto di illogicità della motivazione, sono demandate le sole incongruenze logiche manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate o con altri passaggi argomentativi utilizzati dal giudice di merito e tali da costituire una frattura logica, all’interno del discorso giustificativo, tra premesse e conclusioni. Ne restano escluse, pertanto, le censure che riguardano l’interpretazione e la specifica consistenza degli elementi indizianti o probatori e la scelta di quelli determinanti, proprio in ragione dell’essere la verifica di legittimità limitata alla sussistenza dei requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione e non anche al contenuto della decisione.

2.3 Inoltre, il ricorrente si è limitato a dedurre le censure che intendeva muovere al alcuni punti della decisione, a suo avviso erronei, ma non ha adempiuto all’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire a questa Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; nè ha trascritto nel ricorso o prodotto l’atto che censura in modo da rendere il ricorso autosufficiente: conseguentemente i motivi di ricorso in questione difettano del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità della impugnazione, dal combinato disposto dell’art. 591 c.p.p. e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art., comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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