Cons. Stato Sez. VI, Sent., 29-03-2011, n. 1890 Alloggi a riscatto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La signora A.M.M., con il ricorso n. 11218 del 2005 proposto al TAR per la Liguria, ha chiesto l’annullamento del provvedimento della Commissione provinciale della Prefettura di Genova per l’assegnazione degli alloggi costruiti in favore del personale delle forze di polizia – legge 5 marzo 1976 n. 52, di cui al verbale della seduta del 13 luglio 2005, notificato in data 5 settembre 2005, di revoca dell’assegnazione al brigadiere B. G., marito della ricorrente da cui si è separata con omologazione di data 22 luglio 2005, dell’appartamento sito in Genova – Sant’Eusebio Via Valtrebbia 50/4.

Nel verbale, rilevato che "il Brigadiere G. B. è stato posto in congedo con decorrenza 21.04.2004" la Commissione "Nei confronti del predetto assegnatario -occupante delibera la revoca dell’assegnazione. Considerato che l’alloggio non è inserito nei piani di vendita, predisposti ai sensi della legge 560/1993, al locatore vengono concessi mesi 6 (sei) di proroga per il rilascio dell’alloggio libero da persone e cose".

2. Il TAR, con la sentenza in forma semplificata n. 1646 del 2005, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, compensando tra le parti delle spese del giudizio.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto, in riforma della sentenza gravata, l’annullamento del provvedimento impugnato in primo grado e l’accertamento del diritto della ricorrente, in qualità di assegnataria dell’alloggio in Via Valtrebbia 50/4, ad acquisirne la proprietà.

4. All’udienza dell’8 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Con la sentenza gravata il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sezione seconda, esaminato il ricorso presentato avverso il provvedimento di revoca dell’assegnazione al brigadiere B. G. dell’appartamento sito in Genova – Sant’Eusebio Via Valtrebbia 50/4, lo ha dichiarato:

– in parte inammissibile, poiché la ricorrente – moglie separata del medesimo brigadiere – nel dedurre la violazione dell’art. 16, comma 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che prevede l’assegnazione degli alloggi agli assegnatari che la richiedano, non avrebbe titolo ad esercitare il diritto all’acquisto spettante al marito, né potrebbe subentrare nel godimento della casa, e quindi nel rapporto con l’ente proprietario,;

– in parte infondato, in quanto: a) al contrario di quanto sostenuto con il ricorso, la cessazione del militare dal servizio è causa di revoca dell’assegnazione dell’alloggio per principio generale desumibile dalla legge 6 marzo 1976, n. 52, a meno che non sia cessata la funzionalizzazione dell’alloggio all’esigenza del servizio in quanto inserito nei piani di vendita di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560; b) il citato art. 16, comma 10, della legge n. 266 del 1999 non impone all’ente proprietario l’obbligo di vendita degli immobili, avendo soltanto rimosso il contingentamento numerico imposto alla loro alienazione.

2. Nell’appello la sentenza impugnata è censurata, in quanto:

– sussiste la legittimazione attiva dell’appellante, poiché le istanze di acquisto dell’alloggio sono state presentate dal signor G. prima della separazione dei coniugi e hanno riguardato perciò la casa coniugale con effetto per tutti i componenti del nucleo familiare, non potendo l’appellante, per legge, presentare istanza né all’epoca della convivenza né successivamente, per cui resterebbe priva di ogni tutela sostanziale e giurisdizionale;

– la ricorrente ha diritto ad acquistare l’alloggio alla luce del quadro normativo in materia.

Al riguardo, l’appellante ha dedotto che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 560 del 1993, gli alloggi assegnati al personale militare in attuazione della legge n. 52 del 1976 sono stati qualificati espressamente come alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e perciò soggetti alle disposizioni generali del d. P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 ("Norme per l’assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"), in cui non è prevista la decadenza dall’assegnazione per il pubblico dipendente cessato dal servizio.

E’ poi entrata in vigore la legge n. 266 del 1999, il cui art. 16, comma 10, ha previsto il diritto all’acquisto per l’assegnatario che lo richieda indipendentemente dall’inserimento dell’immobile nei piani di vendita.

Tale ricostruzione, ad avviso dell’appellante, è confermata, da un lato, dall’art. 1, comma 26, della legge n. 560 del 1993, recante l’abrogazione di ogni disposizione incompatibile con la legge stessa, e, dall’altro, dall’art. 9, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 10 del 2004, che ha disposto espressamente che il collocamento in congedo dell’appartenente alle forze dell’ordine non comporta la perdita del diritto all’assegnazione dell’alloggio a suo favore.

3. Ritiene la Sezione che l’appello risulta condivisibile nella parte in cui ha posto in evidenza l’erroneità della contestata statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado, ma va respinto per l’infondatezza delle censure proposte.

3.1. Quanto alla legittimazione ad impugnare il provvedimento che ha disposto la revoca dell’assegnazione dell’alloggio di servizio e il suo conseguente rilascio, non è contestabile che l’appellante abbia titolo ad impugnare tale atto, a seguito del provvedimento dell’autorità giudiziaria che ha disposto la sua assegnazione – a seguito della separazione dal marito – alla moglie stessa e ai tre figli dei coniugi.

3.2. Passando all’esame delle censure formulate in primo grado, ritiene la Sezione che il provvedimento di revoca ha legittimamente tenuto conto del collocamento a riposo del militare, in quanto tale circostanza, per l’ordinamento di settore, fa venire meno il presupposto della assegnazione.

Infatti, è principio generale che gli alloggi di cui alla legge n. 52 del 1976 ("Interventi straordinari per l’edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato") possono essere assegnati al personale in questione solo in quanto sia in servizio, come emerge dalla espressa previsione dell’art. 1, comma 1, che stabilisce l’assegnazione degli alloggi al personale "in attività di servizio", e secondo la ratio della normativa, per cui gli alloggi servono a far fronte alle esigenze abitative connesse con la prestazione del servizio in sedi diverse dal luogo abituale di residenza e hanno pertanto natura di "alloggi di servizio", con la conseguente legittimità della revoca dell’assegnazione quando cessa il presupposto dell’esigenza di servizio (Cons. Stato, IV, 28 maggio 1999, n. 883).

Sotto tale profilo, l’inclusione degli alloggi in questione tra quelli qualificati di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 560 del 1993 ("Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"), non ha inciso sul loro vincolo di destinazione e sulle conseguenti modalità di assegnazione e revoca, operando al diverso fine della disciplina della loro alienazione, come anche confermato dalla circolare del Ministero delle finanze n. 455 del 21 febbraio 1994 (richiamata nell’appello) relativa all’applicazione di tale disciplina; né vale in contrario il comma 26 del citato art. 1 poiché la normativa sulla gestione degli alloggi di servizio ha carattere speciale.

3.3. L’appellante ha dedotto che il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo perché non ha tenuto conto della istanza a suo tempo formulata dal marito (in data 1° luglio 1998, come reiterata il 29 aprile 2002), volta ad ottenere l’alienazione dell’alloggio.

Osserva al riguardo la Sezione che anche sotto tale profilo l’appello risulta infondato.

3.4. In primo luogo, il provvedimento impugnato in primo grado costituisce l’atto finale di un procedimento del tutto distinto da quello attivato con l’istanza di alienazione e non ancora concluso.

La contestata revoca, infatti, si è basata unicamente sulla circostanza dell’avvenuto collocamento a riposo del dipendente assegnatario dell’alloggio e non ha preso in esame i profili attinenti alla fondatezza o meno della istanza a suo tempo presentata dal marito.

3.5. In secondo luogo, potendosi in questa sede svolgere un esame incidentale della questione al limitato scopo di verificare se risulti incongruo o irragionevole l’atto di revoca, si deve tenere conto dell’art. 16, comma 10, della legge n. 266 del 1999 (recante tra l’altro "…disposizioni per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell’Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura"), il quale dispone che "Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In tale caso si applicano le modalità di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560".

Il citato comma 4 dell’art. 1 della legge n. 560 del 1993 stabilisce a sua volta che "Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge".

Il comma 10 dell’art. 16 della legge n. 266 del 1999 non ha costituito il diritto dell’assegnatario alla proprietà dell’alloggio ma, secondo quanto testualmente stabilito, ha eliminato per il soggetto proprietario il limite del previsto contingente numerico nella definizione dei piani di vendita.

Rispetto a tale quadro normativo non rileva quanto previsto dall’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2004 ("Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici"), in quanto normativa del tutto speciale relativa a "Casi particolari d’assegnazioni" nei Comuni in cui si registrino situazioni di emergenza abitativa, con la possibilità di riservare agli appartenenti alle Forze dell’ordine una quota non superiore al 15 per cento degli alloggi da assegnare annualmente nel territorio comunale "prescindendo dal possesso dei requisiti per l’assegnazione ad eccezione della non titolarità di diritti reali su beni immobili nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che si avvale della facoltà di cui al presente comma" e prevedendosi, in questo quadro del tutto specifico, che "Il collocamento in congedo del dipendente appartenente alle Forze dell’ordine non comporta la perdita del diritto all’assegnazione dell’alloggio a suo favore".

Pertanto, non emerge la sussistenza di un diritto dell’appellante all’acquisto della proprietà dell’alloggio in questione, in quanto non inserito nei piani di vendita.

4. Per quanto considerato, pronunciando sull’appello e salva la precisazione di cui al Par. 3.1., il ricorso di primo grado risulta infondato e deve essere perciò respinto.

Nulla deve essere pronunciato sulle spese del presente grado del giudizio, non essendosi costituite le parti appellate.
P.Q.M.

Pronunciando sull’appello in epigrafe n. 3127 del 2006, respinge le censure di primo grado e riproposte in questa sede.

Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *