Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-06-2011, n. 14105

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to degli altri.
Svolgimento del processo

Questa Corte di legittimità, terza sezione civile (sent. n. 3191/2006), sul ricorso proposto da A.A. contro Sc.An., avverso la sentenza n 558/2002 della Corte d’Appello di Milano, ha, per quanto di ragione, cassato detta decisione e rinviato, anche per le spese, ad altra sezione della medesima Corte.

Con la sentenza cassata la Corte di Appello di Milano aveva riformato la sentenza n 12224/2000 del Tribunale Civile di Milano, che aveva accolto la domanda risarcitoria per danni da diffamazione proposta da Sc.An. e quindi, aveva condannato il convenuto A.A. a risarcire i danni causati da quest’ultimo all’attore.

A.A., con atto di citazione in riassunzione, ha chiesto la riforma della sentenza resa dal giudice di primo grado e il rigetto delle domande proposte dall’attore nel giudizio di primo grado.

A sua volta S.A., nella sua qualità di erede legittimo di Sc.An., con atto di citazione in riassunzione, ha chiesto la riforma della sentenza resa nel precedente giudizio di appello riproposto le difese e le domande formulate nel giudizio di primo grado. La Corte d’Appello di Milano, preso atto che le due cause in riassunzione avevano ad oggetto la medesima decisione, della Corte di Cassazione, ne disponeva la riunione e, con sent. n. 3349/2008, cosi provvedeva: "pronunciando in sede di rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione, terza sezione civile (sent. n. 3191/2006), in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano (n. 12224/2000), condanna A.A. a risarcire a S.A. il danno morale e quello alla vita di relazione, liquidando ciascuno di essi in somma di Euro corrispondente a 10 milioni, oltre agli interessi compensativi al tasso del 4% dal fatto al saldo".

Ricorre per cassazione l’ A., con ulteriore memoria; resiste con controricorso lo S., che chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Deve infatti preliminarmente rilevarsi che le argomentazioni in esse svolte sono "intervallate" e integrate da numerosi atti di causa (riguardanti la fase di merito) che, non solo di per sè non hanno alcun rilievo nella presente sede di legittimità in quanto non risultano collegati a specifiche censure, ma rendono di difficile individuazione sia la vicenda da cui trae origine la controversia, non essendovi una compiuta, pur se sommaria, esposizione del "fatto", sia il petitum prospettato in sede di merito, sia ancora le regole di diritto, ex art. 360 c.p.c., eventualmente non osservate da parte della Corte territoriale. Il tutto, traducendosi nella violazione del principio di autosufficienza del ricorso, ne determina l’inammissibilità.

Del resto già questa Corte si è più volte pronunciata sul punto (tra le altre, S.U. n. 19255/2010 e 20393/2009), affermando che è inammissibile il ricorso per cassazione in cui l’esposizione risulta compiuta attraverso la integrale allegazione degli atti del giudizio di merito, in modo tale da rendere non decifrabili la vicenda processuale e le relative censure.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie. In Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *