Cons. Stato Sez. VI, Sent., 29-03-2011, n. 1887 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e l’avvocato Funari per delega dell’avvocato Caliandro;
Svolgimento del processo

Nel ricorso di primo grado si espone quanto segue.

In data 25 giugno 2004 la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Brindisi notificava al sig M. l’ingiunzione di demolizione n. 31 del 2004, sul presupposto di aver realizzato in Ostuni, località Camerini/Fontanelle, opere edilizie entro la fascia dei 30 metri dal confine demaniale marittimo, in assenza della prescritta autorizzazione ex art. 55 cod. nav..

Il successivo I luglio il Dirigente dell’U.T.C. di Ostuni ordinava alla stessa Turco di demolire le opere edilizie abusivamente realizzate, in quanto insistenti su suolo demaniale, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e prive di concessione edilizia.

Gli atti citati venivano quindi censurati per i seguenti motivi: violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 54 e 55 cod. nav. e degli artt. 31 e 35 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione del principio di ragionevolezza. Erronea presupposizione in fatto e in diritto. Difetto di motivazione. Contraddittorietà dell’azione amministrativa. Eccesso di potere e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Eccesso di potere e violazione degli artt. 54 e 55 cod. nav.

In data 29 settembre 2004 il Tribunale amministrativo regionale, pronunciandosi in sede cautelare, adottava la seguente ordinanza:

"ritenuto che, ai fini della definitiva decisione sulla domanda cautelare, è necessario verificare se l’immobile per cui è causa ricada o meno nel demanio marittimo o, comunque, entro la fascia di rispetto di 30 metri dal confine del demanio marittimo;

ritenuto, quindi, che occorre acquisire una relazione di chiarimenti sul punto da parte della Capitaneria di Porto di Brindisi (…)".

In adempimento della medesima la Capitaneria adottava, il 12 ottobre 2004, il provvedimento prot. n. 15852, di parziale modifica del precedente decreto.

Tale ultimo atto veniva quindi impugnato con motivi aggiunti, per le ragioni che seguono: nullità degli atti amministrativi; incompetenza per territorio e per materia; vizio di forma; illegittimità derivata e invalidità; eccesso di potere; erroneità e contraddittorietà nell’indicazione della linea di confine demaniale; prescrizione e decadenza; eccesso di potere e violazione dell’art. 55 cod. nav..

Il Tribunale amministrativo regionale accoglieva il ricorso nei limiti seguenti: a suo avviso, infatti, gli atti impugnati risultano connotati da motivazione insufficiente.

Avverso la sentenza produce appello il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deducendo che un ordine di demolizione mantiene in ogni caso la propria natura di atto vincolato, come tale non necessitante una motivazione che vada oltre la semplice constatazione dei fatti (in tal senso Cons. Stato, V sez., 5 marzo 2001, n. 1244).

L’appellato M. Pietro presentava appello incidentale con il quale chiede la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

All’udienza del 15 febbraio 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

La Capitaneria di Porto di Brindisi emanava il decreto del 10 maggio 2004, n. 31 con il quale ingiungeva all’appellata di demolire le opere realizzate sulla particella n. 350 del foglio 17 del Comune di Ostuni entro la fascia di rispetto dei 30 metri dal confine demaniale marittimo in assenza della prescritta autorizzazione di cui all’art. 55 del cod. nav.

La medesima autorità con nota del 12 ottobre 2004, prot. n. 15852 comunicava che "a parziale modifica il decreto ingiuntivo n. 31/2004 (era) riferito al foglio di mappa n. 17, particella n. 298 per la parte che insiste entro la fascia dei 30 metri dalla linea di confine demaniale marittima.

Allo stato attuale pertanto, così come riportato dall’estratto S.I.D. (sistema informativo demanio) risulta:

– la porzione dell’immobile esistente sulle particelle n. 298 del foglio di mappa n. 17 insiste entro la fascia dei trenta metri dalla linea di confine demaniale marittima e come tale oggetto del decreto ingiuntivo n. 31/2004 emesso da questo Comando;

– le particelle 350 e 39046 del foglio di mappa n. 17 insistono sul pubblico demanio marittimo e come tale oggetto di eventuale decreto ingiuntivo da parte della Regione Puglia, attualmente competente per territorio e per materia;

– l’immobile o gli immobili insistenti sulle particelle 350, 298 e 39046 del foglio di mappa n. 17 sono letteralmente attraversati dalla linea di confine demaniale marittima, come evidenziato dall’estratto S.I.D. in precedenza citato".

La sentenza impugnata ha annullato sia gli atti dell’autorità statale (ingiunzione n. 31/2004, prot. 9685 e atto prot. n. 15852 del 12 ottobre 2004) che il provvedimento di demolizione del Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Ostuni del I luglio 2004, prot. n. 162. Può sin d’ora osservarsi che l’annullamento (da parte del giudice di primo grado) dell’ingiunzione n. 31/2004 era superfluo perché il successivo atto di rettifica conteneva integralmente la disciplina del rapporto.

La sentenza, impugnata dal solo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resta confermata nella parte in cui ha disposto l’annullamento del provvedimento comunale.

L’appello merita accoglimento.

L’esercizio del potere di autotutela demaniale previsto dagli art. 54 e 55 c.nav. non incontra limiti temporali in alcuna disposizione legislativa. Poiché a norma degli art. 54 e 55 c. nav. é un atto dovuto l’ordine di rimettere le cose in pristino, se siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, le censure di eccesso di potere sono inammissibili, non essendo configurabili allorquando il provvedimento impugnato non é il risultato di valutazioni discrezionali.

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso in ragione delle "particolari condizioni dell’immobile e dei luoghi (fila di abitazioni contigue, ricadente in zona di espansione sufficientemente urbanizzata)" e della "mancata rivendicazione della destinazione pubblica dell’area per alcuni decenni". Tali ragioni "potrebbero ragionevolmente giustificare soluzioni diverse da quella adottata, ad esempio nella direzione di una sclassificazione dell’area medesima".

Tali considerazioni non possono essere svolte dal giudice della legittimità degli atti, ma esclusivamente dall’autorità amministrativa, essendo evidente che un provvedimento di "sclassificazione" deve precedere la valutazione sulla conservazione degli immobili. Adottare un atto di sdemanializzazione della striscia di terreno, dopo l’annullamento dell’ordine di demolizione, sarebbe attività del tutto inutile.

D’altro canto la sezione non può non osservare che l’amministrazione appellante, prima di procedere alla materiale esecuzione del provvedimento impugnato (nota del 12 ottobre 2004, n. 15849) dovrà verosimilmente valutare se conservare al bene la natura demaniale proprio in considerazione di quanto contenuto nel provvedimento stesso, ossia che l’immobile o gli immobili insistenti sulle particelle 350, 298 e 39046 del foglio di mappa n. 17 sono letteralmente attraversati dalla linea di confine demaniale marittima.

Considerato infine che l’appellato ha proposto appello incidentale in relazione alle sole spese di giudizio, la sezione ritiene, per giusti motivi, di poterle compensare per entrambi i gradi.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado nella sola parte in cui era diretto all’annullamento della nota della Capitaneria di Porto di Brindisi del 12 ottobre 2004, n. 15852.

Compensati spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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