Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-03-2011) 04-04-2011, n. 13564

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ona del Dott. IZZO G. che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo

– Che con l’impugnata sentenza, in riforma di quella di condanna pronunciata dal giudice di pace, il tribunale di Milano mandò assolto M.M., esercente la professione legale, con la formula "il fatto non sussiste", dal reato di diffamazione in danno del collega L.A. sulla base del rilievo secondo cui sarebbe mancato il requisito della comunicazione con più persone, dal momento che la lettera nella quale erano contenute le affermazioni ritenute lesive della reputazione del L. (lettera con la quale si chiedeva il rinvio di una udienza fissata per la eventuale conciliazione tra lo stesso L. ed il M., in relazione ad altra controversia tra essi pendente), era stata inviata al solo presidente dell’ordine degli avvocati di Milano;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, la costituita parte civile L. A., denunciando:

1) inosservanza di norme processuali, indicate in particolare negli artt. 597 e 581 c.p.p., per essere stata basata la pronuncia assolutoria su di un elemento che non aveva formato oggetto del gravame a suo tempo proposto dall’imputato avverso la sentenza di primo grado;

2) vizio di motivazione, per non essersi comunque tenuto conto del fatto che la lettera in questione era destinata ad essere conosciuta, oltre che dal diretto destinatario, anche da altre persone, come di fatto era avvenuto, risultando, in particolare, dalla documentazione prodotta in atti che lo scritto era venuto a conoscenza dell’avv. Rigamonti, difensore del L..
Motivi della decisione

– Che il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto;

a) con riguardo al primo motivo, esso non sembra tener conto del disposto di cui all’art. 129 c.p.p., comma 1, in base al quale, "in ogni stato e grado del processo" (e, quindi, anche in appello) il giudice deve, anche d’ufficio, pronunciare sentenza assolutoria quando riconosca che ne ricorrano le condizioni,anche per ragioni diverse da quelle prospettate nell’atto di gravame; e non appare dubbio che, in difetto della comunicazione con più persone, il reato di diffamazione non possa che essere ritenuto insussistente;

b) con riguardo al secondo motivo, il solo fatto che, a quanto si afferma, lo scritto in questione fosse venuto a conoscenza, oltre che del presidente del consiglio dell’ordine, anche dell’avv. Rigamonti, difensore del L., non può certo valere, di per sè, a dimostrare che esso fosse, "ab origine", anche a lui destinato, essendo al riguardo del tutto insufficiente (oltre che incontrollabile in questa sede), l’affermazione contenuta nel ricorso secondo cui il suddetto presidente aveva "invitato le parti a comunicare eventuali richieste di differimento anche alla controparte"; adempimento, questo, al quale non si specifica, nel ricorso, se fosse stato provveduto direttamente dall’imputato o da altri e che, d’altra parte, di per sè, non implicava certamente la necessità che la comunicazione venisse effettuata mediante trasmissione di copia integrale della richiesta, comprensiva anche delle espressioni lesive della reputazione del L., certo non essenziali ai fini del conseguimento dello scopo cui la comunicazione stessa era diretta.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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