Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 04-04-2011, n. 13511 Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il P.G. presso la corte di appello di Cagliari – sessione distaccata di Sassari – ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in data 30.4.2010 della predetta Corte nei confronti di S.E. che rigettava la richiesta dello stesso P.G. volta alla rideterminazione della misura dell’indulto stabilita dalla L. n. 241 del 2006, art. 1 e che sarebbe stato applicato, non nella misura consentita di tre anni di reclusione, ma in quella maggiore di tre anni, otto mesi ed un giorno di pena detentiva.

Ma correttamente il giudice della esecuzione aveva rilevato che il p.g., prima richiedente, dopo ricorrente, non aveva tenuto conto che tutte le pene relative alle quattro sentenze nei confronti del S., confluite nel pregresso provvedimento di cumulo datato 9.7.2003 della Procura della Repubblica di Nuoro, e quindi ancora confluite nel cumulo del 25.7.2006, erano stante estinte in seguito all’affidamento in prova andato a buon fine.

Con la conseguenza che l’indulto, non operativo certo per le pene estinte per altra causa, copriva interamente la sommatoria delle pene residue concorrenti.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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