Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-06-2011, n. 14093 Decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 14.11.1998 F.C. esponeva che: nei primi mesi dell’anno 1993 era stata contattata per investire valuta presso la Prime Consult s.p.a., la quale operava in Campobasso tramite l’agente rappresentante Gi.Al.; in adesione a tale proposta essa esponente aveva effettuato in data 8.5.1993 un versamento di L. 13.140.700, regolarmente quietanzato mediante apposizione del timbro della Prime Consult s.p.a. e sottoscritto dal Gi.; con lettera del 15.7.98 essa esponente aveva inutilmente chiesto alla Prime Consult ed al Gi. la restituzione di quanto dovuto.

Per l’effetto la F. chiedeva ingiungersi alla Prime Consult s.p.a. ed a Gi.Al. il pagamento, con il vincolo della solidarietà, della somma suddetta, oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura legale, alla data di messa in mora fino al saldo, con vittoria delle spese di lite. Il provvedimento monitorio veniva emesso in data 24.11.1998 secondo le richieste della ricorrente, con esclusione della sola rivalutazione monetaria.

Contro tale decreto ingiuntivo, iscritto al n. 474/1999 e notificato alla Prime Consult s.p.a. in data 2.12.1998, dispiegava opposizione la Prime Consult s.p.a. con atto di citazione notificato alla controparte in data 2.1.1999. Costituitasi la convenuta, e riassunto il giudizio a seguito dell’intervenuta incorporazione della Prime Consult da parte della Banca Generali, a sua volta costituitasi, il Tribunale, con sentenza in data 27.4.2006, accoglieva l’opposizione.

A seguito degli appelli della F., in via principale e della Banca Generali, in via incidentale, nonchè contumace Gi.Al. quale terzo chiamato in manleva, la Corte d’Appello di Campobasso, con la decisione in esame n. 260 depositata in data 18.10.2008, rigettava i gravami. Affermava in particolare la Corte territoriale che, avendo la F., opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di provare il fatto costitutivo del credito in questione, non avesse fornito adeguata prova. Ricorre per cassazione la F., con un unico motivo e relativo quesito di diritto.

Resiste con controricorso Banca Generali.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione in ordine alle risultanze probatorie. Nel controricorso si deduce l’inammissibilità del motivo ex art. 366 bis c.p.c..

Preliminarmente deve rilevarsi che infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso risultando sia dalla formulazione del motivo che dal relativo quesito l’oggetto della questione sottoposta nella presente sede.

Il ricorso non merita accoglimento: a parte la considerazione che la Corte territoriale ha logicamente e sufficientemente motivato, in ordine al rigetto della domanda della F., affermando che sia la prova testimoniale che quella documentale (non prodotta, mancando in atti il fascicolo della parte ricorrente in sede monitoria) non hanno fornito elementi certi per ritenere sussistente il credito in questione, deve rilevarsi che, da un lato, la ricorrente tende a un non consentito riesame nella presente sede di legittimità di riscontri probatori, e, dall’altro, non indica quale dichiarazione testimoniale, se compiutamente considerata, avrebbe determinato una decisione diversa da quella impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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