Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 04-04-2011, n. 13509 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

G Dott. D’ANGELO G., che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 06.07.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria rigettava il reclamo proposto da C.C., detenuto in espiazione dell’ergastolo, avverso il provvedimento di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione della valutazione negativa, ai fini del beneficio della liberazione anticipata, in relazione al semestre 11.07.2007- 11.01.2008.

Rilevava invero detto Tribunale come nella fattispecie non vi fossero elementi di reale novità che potessero indurre nuova e diversa valutazione.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione, con atto personale, deducendo: la prodotta consulenza tecnica di parte aveva chiarito l’equivoco alla base del procedimento disciplinare che aveva causato la valutazione negativa del semestre.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.

In proposito, invero, va rilevato:

a) il C., per il periodo in questione, aveva già avuto valutazione negativa ad opera del Magistrato di Sorveglianza di Livorno (ordinanza in data 01.02.2008) confermata in sede di reclamo dal Tribunale di sorveglianza di Firenze (ordinanza del 29.05.2008);

b) la sua istanza di riesame è stata giudicata inammissibile dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Calabria, per mancanza di elementi di effettiva novità (ordinanza del 24.12.2009);

c) il reclamo avverso tale ultima ordinanza è stato rigettato con l’ordinanza 06.07.2010, oggetto del ricorso qui in esame, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di competenza ribadiva la sostanziale assenza di elementi di novità tali da giustificare diversa valutazione.

Ciò posto, occorre rilevare l’infondatezza della impugnazione proposta davanti a questa Corte dal ricorrente condannato.

Preliminarmente va ribadito il principio – sempre enunciato da questa Corte- secondo cui in materia è ammessa nuova valutazione di semestri oggetto di precedenti scrutini negativi, solo a condizione che il condannato proponga elementi di valutazione nuovi e diversi, non confluiti nel precedente esame, tali da indurre giudizio positivo (cfr., sullo specifico punto, Cass. Pen. Sez. 1^, n. 5099 in data 22.09.1999, Rv. 214695, Papurello; ecc.).

Tanto ritenuto, occorre dapprima rilevare il notevole tasso di genericità del proposto ricorso che solo in termini assai confusi profila l’incidenza che – nella prospettazione difensiva – dovrebbe assumere la consulenza di parte ai fini della valutazione del semestre in questione.

Peraltro, è di tutta evidenza come il tema sia affrontato dal ricorrente in termini di mera plausibilità, ed anzi di vera e propria ipoteticità, come tali inidonei ad una rivalutazione in fatto, posto che la consulenza dovrebbe dimostrare – secondo quanto afferma il ricorso – un equivoco tecnologico alla base del fatto sanzionato disciplinarmente, equivoco che – è del tutto ovvio – non cancella l’episodio, nè induce valutazione diversa del semestre, sul quale nel suo complesso, in definitiva, nulla il ricorrente propone.

Il proposto ricorso è dunque infondato.

Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente C.C. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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