Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Considerato che sussistono i presupposti per pronunciare sentenza in forma semplificata, atteso che il contraddittorio è integro e l’istruttoria è completa;
Considerato che l’appello risulta manifestamente infondato in quanto l’appellante ha subito nel 2006 una condanna per un reato ostativo (rapina) con la quale gli è stata inflitta la pena di 10 mesi e 24 giorni di reclusione, oltre ad Euro 200 di multa;
Ritenuto che, come correttamente rilevato dal T.a.r., la predetta condanna ha valenza automaticamente ostativa al rilascio del permesso di soggiorno (ai sensi dell’art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 4 l. n. 189/2002), senza necessità di un’autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale del soggetto;
Considerato che, a fronte di tale automatica preclusione, non rilevano eventuali fatti sopravvenuti idonei a rilevare l’assenza di pericolosità sociale;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidati in complessivi Euro 2000,00 (duemila/00).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2000,00 (duemila/00).
Spese
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
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