Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4310 STRANIERI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che sussistono i presupposti per pronunciare sentenza in forma semplificata, atteso che il contraddittorio è integro e l’istruttoria è completa;

Considerato che l’appello risulta manifestamente infondato in quanto l’appellante ha subito nel 2006 una condanna per un reato ostativo (rapina) con la quale gli è stata inflitta la pena di 10 mesi e 24 giorni di reclusione, oltre ad Euro 200 di multa;

Ritenuto che, come correttamente rilevato dal T.a.r., la predetta condanna ha valenza automaticamente ostativa al rilascio del permesso di soggiorno (ai sensi dell’art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 4 l. n. 189/2002), senza necessità di un’autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale del soggetto;

Considerato che, a fronte di tale automatica preclusione, non rilevano eventuali fatti sopravvenuti idonei a rilevare l’assenza di pericolosità sociale;

Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidati in complessivi Euro 2000,00 (duemila/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2000,00 (duemila/00).

Spese

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *