Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 04-04-2011, n. 13506 Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 08.02.2010 il Tribunale collegiale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava nei confronti di J.D. il beneficio dell’indulto a costui concesso sulle pene di cui alle sentenze evocate dalle ordinanze 15.02.2007, 14.12.2007 e 25.05.2009, per avere il predetto commesso in data 07.10.2008 reato di tentata rapina per il quale riportava sentenza definitiva di condanna a pena superiore ad anni due.- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: – nullità dell’ordinanza per omesso avviso, per l’udienza camerale, al difensore già in precedenza nominato di fiducia, Avv. Antonio Angelelli.

3. Il procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.- 4. Il 21.02.2011 la difesa del ricorrente depositava memoria di replica, a sostegno e documentazione del proprio assunto.- 5. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.- Ed invero risulta documentato che lo J. già in data 12.11.2009, e dunque prima che venisse emesso (in data 31.11.2009) il decreto di fissazione dell’udienza camerale, aveva ritualmente effettuato (dal carcere, ex art. 123 c.p.p.) nomina di difensore di fiducia, nella persona dell’Avv. Antonio Angelelli.- Tale nomina venne inviata al Procuratore della Repubblica di Roma che in quel momento era l’organo dell’esecuzione (e che aveva dato avvio alla procedura per la revoca dell’indulto nei confronti dell’odierno ricorrente).- E’ dunque pacifico che tale nomina di difensore fiduciario fosse valida per la procedura esecutiva che si era instaurata.- Per conseguenza deve essere affermato il diritto del condannato ad essere assistito, per l’avviata procedura esecutiva, dal difensore nominato di fiducia che, però, non ebbe a ricevere alcun avviso.- Consegue pertanto la nullità, ex art. 178 c.p.p., lett. c), del decreto di fissazione dell’udienza, e della conseguente pronuncia, per omesso avviso al difensore nominato.- Nè può riversarsi in danno per il condannato, con inammissibile compressione dei suoi diritti di difesa, la circostanza che (per probabili disguidi interni agli Uffici interessati) l’anzidetta nomina non sia pervenuta al giudice dell’esecuzione se non con rilevante ritardo rispetto alla spedizione del decreto in questione.- Si impone dunque annullamento dell’impugnata ordinanza per violazione della legge processuale, con rinvio al Tribunale di Roma che, nel nuovo esame, dovrà uniformarsi alla presente pronuncia ex art. 627 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugna e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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