Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 04-04-2011, n. 13505 affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 12.05.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Torino disponeva la revoca, con effetto ex tunc, della misura alternativa dell’affidamento in prova al Servizio Sociale già concessa a F.G.P., rilevando come costui era stato colpito dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, commesso il (OMISSIS) (analogo a quello della condanna), e come ciò costituisse violazione sostanziale alle prescrizioni e comunque rivelasse il fallimento dell’esperienza rieducativa.- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione, con atto personale, deducendo: a) la misura cautelare non comportava la revoca della misura alternativa in atto, ma solo la sua sospensione; b) il fatto ascritto era insignificante e non era stato oggetto di concreta valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza; c) egli aveva finora tenuto condotta irreprensibile in sede esecutiva.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso deve essere solo parzialmente accolto, nei termini di cui alla seguente motivazione.- Deve essere dapprima rilevata, peraltro, l’infondatezza della proposta impugnazione nella sua tesi principale tesa ad ottenere annullamento in toto dell’impugnata ordinanza.- Ed invero la sopravvenienza di un titolo cautelare (nella fattispecie il disposto obbligo di dimora) impone la rivisitazione della posizione dell’affidato, al fine di verificare la persistenza della (già ritenuta) ridotta pericolosità del condannato e la proseguibilità dell’esperienza rieducativa e di risocializzazione.- Tale doveroso esame deve essere condotto senza inammissibili automatismi, ma valutando nel concreto – come costantemente insegnato da questa Corte di legittimità – gli elementi emergenti dalla nuova ipotesi accusatoria.- In tal senso deve essere rilevato come sia immune dalle proposte censure la motivazione del provvedimento impugnato, posto che il Tribunale di competenza abbia – sia pure con stringate argomentazioni – esaminato il nuovo fatto, ricavandone giudizio negativo sulla base dell’omogeneità delle condotte (rispetto al titolo in esecuzione) e della brevità del lasso temporale rispetto all’inizio dell’esecuzione della misura alternativa.- Si tratta di valutazione condotta, dunque, nel rispetto dei parametri di legge e giurisprudenziali, immune dalle proposte censure.- Deve trovare accoglimento, invece, la doglianza proposta in ordine all’efficacia ex tunc della disposta revoca.- In tal senso occorre rilevare che il Tribunale risulta non avere tenuto in debito conto nè la relativa gravita del nuovo fatto emerso, nè le limitazioni alla libertà personale patite dal condannato durante la misura alternativa, e neppure la sua complessiva buona condotta durante il periodo di affidamento (che non trova rimarchi di sorta al di là di quello relativo alla nuova imputazione).- In tal senso occorre rievocare l’insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui la revoca con efficacia ex tunc non può essere basata solo sulla gravita del fatto nuovo, dovendosi tenere presente sia l’incidenza delle prescrizioni, che la condotta complessiva dell’affidato (così Cass. Pen. Sez. 1, n. 5466 in data 03.10.2000, rv. 217617, Inzerra), ed è legittima solo quando il fatto nuovo riveli l’inesistenza già ab initio di una seria adesione al processo rieducativo (così Cass. Pen. Sez. 1, n. 29343 in data 13.06.2001, rv. 219477, Modaffari).- Il rilevato vizio di motivazione su tale specifico aspetto impone annullamento con rinvio limitatamente all’efficacia ex tunc della disposta revoca.- Il Tribunale di competenza si atterrà, nel nuovo esame, ai principi di diritto qui pronunciati, ex art. 627 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla disposta revoca "ex tunc" dell’affidamento in prova al Servizio sociale e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Torino.- Rigetta il ricorso nel resto.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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