Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 04-04-2011, n. 13503

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.D. ricorre per cassazione avverso il decreto presidenziale del tribunale di Sorveglianza di Napoli che ha dichiarato inammissibile la di lui istanza volta ad ottenere la liberazione condizionale, deducendo violazione di legge per omessa e contraddittoria motivazione.

In effetti il decreto impugnato, redatto su uno prestampato, segnalatali elementi ostativi alla concessione del beneficio richiesto, l’omesso adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato ed il fatto che "non sono stati forniti elementi di salutazione sul sicuro ravvedimento".

Ma, con una procedura de plano consentita solo ricorrendo determinati presupposti – ripetitività della istanza e manifesta infondatezza della stessa -; non si fornisce alcuna ragione, a fronte della deduzione difensiva che nessun obbligo civile da adempiere sussisteva nella fattispecie, della invece ricorrenza dell’obbligazione, ed ancora, si omette ogni doverosa valutazione, imposta all’iniziativa responsabile del giudice, sul comportamento tenuto dal condannato durante il tempo della esecuzione della pena da trarre dalla osservazione penitenziaria.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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