Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-06-2011, n. 14084

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Abaco s.r.l propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli del 30-4-2008, di conferma della sentenza di primo grado, che ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Abaco s.r.l. avente ad oggetto il pagamento del saldo delle prestazioni di trasporto di merce eseguite dalla Ditta Autotrasporti Scardino. Per quello che ancora interessa, il Tribunale di Vercelli ha ritenuto la questione relativa a quale termine di prescrizione applicare, quello annuale, come sostenuto dalla Abaco, in forza dell’art. 2951 c.c. o quello quinquennale applicato dal giudice di primo grado, secondo la normativa introdotta dalla L. n. 162 del 1993, art. 2 era superata dalla interruzione della prescrizione a seguito di lettera di messa in mora del 23.9.2002 inviata dalla Autotrasporti Scardino Giuseppe. Ha ritenuto che oggetto del decreto ingiuntivo sono solo crediti divenuti esigibili successivamente al 23.9.2001 e di conseguenza, sia a voler applicare il termine breve di prescrizione sia a voler applicare quello quinquennale, i essi non risultano prescritti.

Il ricorso contiene due motivi.

Non si difende l’Autotrasporti Scardino.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo viene denunziata violazione legge in relazione agli art. 2951 c.c. e L. n. 1621 del 1960, art. 32 e omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione, per aver il giudice di appello erroneamente applicato le norme sulla prescrizione.

Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto:accerti la Corte se in caso di trasporti terresti di cose effettuati tra il novembre 2001 ed il gennaio 2002 al di fuori del territorio nazionale debba essere applicato il termine di prescrizione annuale sancito all’art. 2951 c.c. e alla L. n. 1621 del 1960, art. 32 o la L. n. 162 del 1993, art. 2 che stabilisce un termine di prescrizione quinquennale; in ogni caso indichi la normativa alla quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

2. Il motivo è inammissibile in quanto non congruente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Infatti i giudici di appello hanno rilevato che a seguito dell’interruzione del termine di prescrizione da parte della Ditta Scardino, il credito non era prescritto sia in relazione al termine di prescrizione annuale che a quello quinquennale.

Con il motivo di ricorso, si chiede l’accertamento della normativa in tema di prescrizione applicabile al contratto di trasporto in oggetto, senza alcuna censura sulla ritenuta irrilevanza di tale accertamento, avendo i giudici di merito ritenuti non prescritti i crediti in relazione ad entrambi i termini di prescrizione.

Inoltre il quesito di diritto ha una formulazione plurima che costituisce di per sè stessa un motivo di inammissibilità. 3. Con il secondo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 degli artt. 116 e 115 c.p.c. chiedendo a questa Corte "se dall’esame dei documenti prodotti in atti risulti interrotto o meno il termine decadenziale imposto dal legislatore". 4. Il Motivo è inammissibile in quanto viene dedotto come vizio di motivazione un errore nel calcolo della prescrizione, denunziabile solo con error in iudicando.

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione non essendosi difesa la ditta Autotrasporti Scardino.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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