Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 04-04-2011, n. 13501

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Catania ricorre avverso l’ordinanza del predetto tribunale che, quale giudice della esecuzione, con ordinanza in data 4/5.5.2010 disponeva la sospensione della carcerazione a carico di C.F. per la pena residua di mesi sei, risultante dalle seguenti operazioni: lo scioglimento del cumulo di pene concorrenti relative per 11 mesi di reclusione al delitto di ricettazione e per due anni e mesi sei di reclusione al delitto di rapina, come tale ostativo alla sospensione della esecuzione, l’applicazione dell’indulto nella misura di anni tre di reclusione all’intera pena relativa al delitto ostativo ed a parte della pena inflitta per il delitto di ricettazione, la determinazione, infine, della pena da scontare dopo la sottrazione, da quella complessiva, della pena estinta per l’applicazione dell’indulto.

Con i motivi di ricorso si denuncia la illegittimità dell’operazione in base all’asserto secondo cui pena inflitta per il delitto ostativo alla sospensione della carcerazione, ex art. 656 c.p.p., comma 5, anche se coperta interamente dall’indulto, doveva pur sempre ritenersi pena non espiata e come tale sempre impeditiva della predetta sospensione.

Il motivo è manifestamente infondato:il condono, per definizione, estingue la pena e di questa, salva eventuale contraria determinazione normativa, non può più tenersi conto a qualsiasi fine, proprio perchè estinta. Il principio del favor rei poi consente, per la più ampia applicazione della causa estintiva della pena, di sciogliere il cumulo delle pene concorrenti e di applicare l’indulto a quelle correlate ai reati di ostacolo a determinati benefici, tra cui deve di certo comprendersi la possibilità della sospensione della esecuzione per le pene detentive brevi.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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