T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 2767

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso collettivo notificato il 27 dicembre 1999 e depositato in segreteria il 14 gennaio 2000, F.A. e gli altri ricorrenti in epigrafe meglio identificati, dipendenti di varie qualifiche in servizio presso i Ministeri intimati, hanno proposto domanda di accertamento relativa al riconoscimento del diritto alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute o pagate a seguito dell’inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali di cui all’art. 4 comma 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312, previa deduzione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (che aveva escluso che le somme corrisposte a seguito dell’inquadramento definitivo ex art. 4 comma 8 della legge n. 312/1980 fossero produttive di interessi legali e rivalutazione monetaria, salva l’esecuzione dei giudicati, imputando quelle eventualmente già corrisposte quale acconto sui trattamenti economici e pensionistici rivenienti dai miglioramenti dei medesimi) per contrasto con gli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione.

Con atto successivamente depositato i difensori dei ricorrenti hanno dichiarato la rinuncia al ricorso limitatamente ai sigg.ri G.M. e C.S., della quale la Sezione, con sentenza n. 7744 del 30 luglio 2008, ha preso atto, dichiarando, in ragione della irritualità della rinunzia stessa (non notificata alle controparti né dichiarata direttamente in udienza), l’improcedibilità del ricorso, limitatamente ai suddetti ricorrenti, sotto il profilo della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, con compensazione, quanto agli stessi, delle spese ed onorari del giudizio.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 marzo 2011.
Motivi della decisione

1. Ad integrazione di quanto indicato in narrativa, va innanzi tutto soggiunto che, con la medesima sentenza 7744/2008, la Sezione ha ulteriormente rilevato che l’art. 26 commi 4 e 5 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 – del quale parte ricorrente ha denunciato l’incostituzionalità con riferimento ai parametri precedentemente individuati – è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 136 del 17 maggio 2001.

Ai fini della conseguenziale valutazione nel merito della posizione pretensiva dai ricorrenti fatta valere in giudizio, la Sezione giudicava, sempre con l’anzidetta pronunzia, necessario far precedere lo svolgimento di prodromici approfondimenti istruttori, volti all’acquisizione di:

– chiarimenti documentati sull’inquadramento definitivo dei ricorrenti ai sensi dell’art. 4 comma 8 della legge n. 312 del 1980;

– prospetti sintetici delle somme corrisposte a ciascun ricorrente a seguito dell’inquadramento di cui sopra, con indicazione della misura e della data del pagamento;

– eventuali istanze avanzate dai ricorrenti ai fini della liquidazione di interessi legali e rivalutazione sulle somme anzidette e/o su altri eventuali ricorsi proposti per il medesimo petitum e causa petendi dinanzi al giudice amministrativo e/o all’autorità giudiziaria ordinaria.

Dell’incombente istruttorio di cui sopra venivano onerati, per la parte di rispettiva competenza, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della Difesa, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Con successiva ordinanza n. 272, resa alla Camera di Consiglio del 10 febbraio 2010 e pubblicata il successivo 16 febbraio, la Sezione, rilevato che i disposti incombenti (in ragione dell’elevato numero dei ricorrenti), non risultavano a tale data ancora compiutamente eseguiti, rinnovava l’ordine istruttorio nei confronti degli originali destinatari, differendo ad altra data l’ulteriore trattazione del gravame.

2. Il deposito documentale effettuato dalle Amministrazioni a ciò onerate a fronte dell’ordine istruttorio come sopra ribadito, impone di effettuare una ricognizione in ordine alla posizione in atto facente capo a ciascun ricorrente con riferimento alla pretesa patrimoniale dedotta in giudizio.

Intende la Sezione procedere alla relativa disamina attraverso la valutazione delle risultanze istruttorie, partitamente per ciascuna delle Amministrazioni intimate.

2.1 Viene, in primo luogo, in considerazione il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

2.1.1 La suddetta Amministrazione, con nota depositata il 24 aprile 2010, ha esposto, relativamente ai sotto indicati ricorrenti, di aver effettuato, nel mese di ottobre 2009, il pagamento delle somme per cui è controversia:

– A.M.- B.C.- B.C.- B.S.- B.B.- C.F.- C.R.- D.A.A.- F.F.- M.A.- N.V.- N.M.- N.P.- P.M.- P.V.- S.A..

Per tali nominativi, va conseguentemente dato atto – in assenza di contestazione, ad opera dei ricorrenti come sopra individuati, della correttezza di quanto esposto dall’Amministrazione di appartenenza e/o di quanto ai medesimi corrisposto a fronte della pretesa fatta valere – della cessazione della materia del contendere.

2.1.2 Lo stesso Dicastero sopra indicato, peraltro, con precedente nota del 9 dicembre 2008, aveva fatti presente che ai sottoindicati nominativi non è stato corrisposto alcun importo a titolo di accessori del credito in quanto i medesimi non sono stati destinatari di inquadramento ex art. 4, comma 8; e conseguentemente, di erogazioni di somme a titolo di differenziale retributivo:

– C.A.; D.P.A.; T.S.; T.A.; G.C.; – G.F..

Per tali nominativi, in ragione della carenza del titolo al conseguimento di interessi e rivalutazione (richiesti con il presente gravame), la pretesa fatta valere in giudizio – in difetto di diversa indicazione dalla stessa parte ricorrente dedotta avverso quanto sopra esposto dal Ministero di appartenenza – va dunque respinta.

2.1.3 Per i sigg.ri:

– L.R.M.- N.N.- R.M.G.

Il Ministero in questione ha altresì, precisato che, a fronte della liquidazione del differenziale retributivo per inquadramento, non risulta essere stata proposta alcuna istanza per il conseguimento di interessi e rivalutazione legale, con riveniente prescrizione del credito a tale titolo vantato.

Per essi, in ragione di mancata esposizione di elementi di valutazione suscettibili di contrastare quanto dal Ministero come sopra esposto, il ricorso va dunque respinto.

2.1.4 Per altre posizioni, il Ministero del Lavoro ha evidenziato invece che le istanze per il riconoscimento di interessi e rivalutazione non sono state presentate e/o rinnovate nel prescritto termine prescrizionale.

Va in proposito rammentato come un costante insegnamento giurisprudenziale abbia precisato che, nei casi di ritardato inquadramento nei profili professionali di cui all’articolo 4 della legge 11 luglio 1980 n. 312, il diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali (sulle somme corrisposte quale differenze economiche conseguenti al nuovo inquadramento) decorre dall’8 novembre 1988, data di pubblicazione della deliberazione del 27 settembre 1988 della Commissione paritetica in ordine alla corrispondenza tra attribuzione dei profili professionali e attribuzioni delle qualifiche del precedente ordinamento (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 2009 n. 6603).

Ne consegue che, anteriormente alla scadenza del termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data sopra indicata (8 novembre 1993), l’istanza di che trattasi avrebbe dovuto essere necessariamente rinnovata, pena – altrimenti – la non pretendibilità degli accessori del credito in discorso.

Nel rilevare come, a fronte di quanto sopra esposto, parte ricorrente non abbia dimostrato – in diverso avviso rispetto a quanto dall’Amministrazione argomentato – di aver presentato le istanze di che trattasi alle scadenze anzidette, all’intervenuta prescrizione del credito per interessi e rivalutazione, relativamente ai sottoelencati nominativi, accede la reiezione del presente gravame:

– A.A.; C.G.; D.A.A.; D.L.; D.C.M.; D.L.G.; D.L.E.; E.V.; F.S.; G.M.; L.V.; L.M.; L.G.; M.S.; N.M.; N.M.M.; O.L.; P.D.; P.S.; P.L.; P.S.; P.D.; S.P.; S.R.; S.V.; S.R.; T.S.; T.T.G.; T.S.; T.E.; T.A.M.; R.A.; B.A.; S.M.A.; – N.F..

2.1.5 Per ammissione dello stesso Dicastero del Lavoro, l’istanza presentata dal sig. Gallese Elio risulta essere stata tempestivamente presentata e rinnovata: per l’effetto imponendosi, limitamente a tale posizione, l’accoglimento del gravame, con le conseguenze di seguito indicate.

2.2 Relativamente al Ministero della Difesa, il disposto incombente istruttorio è stato adempiuto con nota del 12 maggio 2010.

2.2.1 Con essa, è stato innanzi tutto depositato in giudizio l’elenco dei ricorrenti che hanno conseguito la liquidazione degli interessi legali sulle somme spettanti ai medesimi a seguito dell’inquadramento definitivo ex art- 4, comma 8, della legge 312/1980.

Per i nominativi sotto indicati, conseguentemente, va dato atto della cessazione della materia del contendere:

– A.E.; A.F.; A.E.; B.A.; B.M.; B.G.; B.F.; B.G.; B.R.; B.A.; B.A.; C.G.; C.G.; C.A.; C.P.; C.T.; C.G.; C.P.G.; D.C.G.; D.G.A.M.; D.N.G.; E.S.; E.R.; F.A.; F.G.G.; F.R.; F.D.; G.W.; G.D.; G.F.; G.E.; I.A.; I.A.; L.A.; L.G.; M.M.; M.M.; P.M.L.; P.B.; P.C.; P.P.; P.M.; P.M.; P.S.; R.R.; R.F.; R.A.; S.R.; S.M.; S.E.; S.L.; S.S.; T.G.; T.G.; – T.A.

2.2.2 Va ulteriormente osservato come, unitamente alla nota precedentemente indicata, il Ministero della Difesa abbia trasmesso ulteriore elenco di propri dipendenti per i quali il diritto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria risulta prescritto in difetto di presentazione di istanze interruttive della prescrizione.

È noto che, in tema di interruzione della prescrizione, si deve applicare il principio per cui la rivalutazione non costituisce diritto patrimoniale scaturente dal riconoscimento di un diritto, ma è la quantificazione di un valore in relazione alla retribuzione, per cui la rivalutazione medesima e gli interessi ineriscono alla domanda per la determinazione del petitum originario; pertanto, l’interruzione della prescrizione si verifica contestualmente, sia per la rivalutazione che per gli interessi, al verificarsi dell’interruzione della prescrizione relativa al termine per il credito retributivo al quale fanno capo, anche nel caso in cui questi siano stati richiesti tardivamente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 1996 n. 284).

Anche in questo caso, in difetto di puntuale contestazione, ad opera della parte ricorrente, di quanto esposto dall’intimata Amministrazione della Difesa – ed in assenza, altresì, di documentali riscontri suscettibili di confutare l’affermata carenza di istanza, ad opera degli interessati, interruttiva del termine prescrizionale per l’esercizio della pretesa patrimoniale, non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal dare atto del compimento del termine di che trattasi; conseguentemente imponendosi la reiezione, per i nominativi di seguito indicati, del presente gravame:

– R.M.; R.M.P.; R.V.; R.R.; R.N.; R.D.; R.E.M.; R.L.; S.G.; S.M.; T.A.; – T.S.

2.3 Con nota depositata in giudizio il 12 marzo 2010, il Ministero della Giustizia ha illustrato – sempre a fronte dell’incombente istruttorio come sopra disposto – la posizione in atto rivestita dai ricorrenti presso il medesimo Dicastero addetti.

2.3.1 In primo luogo, è stato evidenziato che taluni di essi risultano già destinatari di sentenze di accoglimento di omogenei ricorsi proposti per l’accertamento del diritto a percepire gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla somme loro liquidate ai sensi dell’art.4 comma 8 della legge 312/1980.

In particolare, con sentenza 24 maggio 2002 n. 4621 è stato accolto il ricorso proposto da:

– B.G.; B.R.; C.S.; C.C.; C.G.; C.F.; C.R.; C.M.; D.F.; D.A.C.; D.V.E.; E.L.; F.F.; F.C.; F.M.; G.A.; G.M.L.; G.D.; G.A.; G.M.; I.R.; I.A.; L.M.L.; L.G.; M.M.L.; M.A.; N.F.; O.A.; P.V.; P.M.L.; P.P.; P.S.; P.I.; R.G.; R.L.; R.D.; R.M.A.; S.V.; S.F.; S.M.; S.R.; S.L.; S.S.; S.F.; S.G.R.; S.M.A.; – T.T.

Con sentenza n. 4611 del 2002 è stato accolto il gravame proposto dall’odierno ricorrente D’Ondes Vito, mentre con successiva sentenza 4615 del 2002 è stato, altresì, accolto il ricorso proposto da:

– B.E.; B.V.; B.G.; C.R.; D.G.; D.M.A.; F.F.; F.U.; L.M.N.; L.F.; P.R.; R.C.; R.M.P.; S.G.; S.R.; T.A.; – T.E.

Con sentenza 320 del 2004 veniva accolto il ricorso proposto da:

– A.F.; A.L.C.; B.A.M.; B.R.; E.L.; F.A.M.; I.F.; O.F.; O.V.; R.A.M.; R.P.; – S.M.

Con sentenza n. 3160 del 1998 veniva accolto il ricorso presentato dagli odierni ricorrenti:

– A.C.; B.M.; B.L.; B.A.; B.G.; B.R.; B.P.; C.D.; C.B.; C.L.; C.D.; C.C.; D.D.U.; D.B.R.; D.F.D.; D.M.I.; D.R.M.; D.C.; E.S.; F.L.; F.G.; F.A.; F.A.R.; F.G.; F.A.; F.V.; I.D.; I.L.; I.S.; L.G.; L.D.; M.A.; M.E.; M.S.; M.N.; M.S.; M.F.; M.I.; M.A.M.G.; M.M.G.; N.A.; N.P.; O.D.; P.V.; P.M.R.; P.M.G.; P.C.; P.M.C.; P.E.; R.B.; S.I.; S.G.; S.M.; S.S.S.C.; S.M.; S.A.; T.M.L.; T.I.; T.M.A.; T.M.P.; T.R.; – T.F.

Con sentenza n. 3159 del 1998 è stato accolto il ricorso proposto da:

– A.M.T.; A.M.C.; A.A.; A.D.; A.M.; A.M.; B.M.C.; B.D.; B.T.; B.E.; B.D.; B.A.; B.F.; B.A.; B.G.; B.V.; B.R.; C.M.C.; C.M.; C.C.; C.M.P.; C.R.; C.M.G.; C.R.M.; C.C.; D.C.; D.R.; D.M.; D.G.S.; D.M.E.; D.C.G.; D.L.S.; D.M.M.C.; D.P.G.; D.S.L.; D.L.; D.F.; E.G.; F.V.; F.N.; G.C.; G.S.; I.M.G.; I.O.A.; I.B.I.; L.R.; L.G.; L.L.; L.L.; L.I.M.; L.D.; M.M.; N.S.; N.M.P.; N.T.; O.C.; O.M.G.; P.S.; P.A.; P.P.; R.S.; R.A.; R.C.; S.C.; S.N.; S.M.; S.S.; S.M.; S.I.M.; S.R.; S.F.; S.I.; S.A.; S.M.; S.S.; T.N.; – T.G.

Per tutti i ricorrenti sopra indicati l’intervenuto accoglimento di separato gravame avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con l’odierno mezzo di tutela esclude la persistenza dell’interessa alla delibazione del ricorso ora all’esame: per l’effetto imponendosi, con riferimento alle posizioni soggettive dei nominati in precedenza elencati, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

2.3.2 Con la stessa nota depositata il 12 marzo 2010, il Ministero della Giustizia ha altresì posto in evidenza che – ferma l’intervenuta liquidazione delle pretese con il presente ricorso rivendicate in favore dei sigg.ri B.L. e P.A. (per i quali va, conseguentemente, dato atto della cessazione della materia del contendere) – per i sottoindicati nominativi non è stato invece possibile individuare con esattezza il ricorrente (e, conseguentemente, la relativa posizione giuridica ai fini della domanda proposta con il presente gravame) in relazione a casi di omonimia:

– D.M.F.; D.S.C.; D.S.M.; E.M.; E.V.; F.P.; G.G.; R.D.; R.A.; – R.G.

Da quanto sopra deriva l’esigenza che il procuratore in giudizio di parte ricorrente provveda, con adeguati riscontri documentali (di carattere anagrafico), alla precisa individuazione dei ricorrenti medesimi, onde consentire all’adito organo di giustizia di definire le relative posizioni relativamente alla pendente controversia.

A tanto provvederà il procuratore di parte ricorrente mediante deposito presso l’Ufficio di Segreteria di questa Sezione della documentazione ai fini di cui sopra rilevante, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

2.3.3 Per un altro gruppo di ricorrenti – i quali non hanno, diversamente da quelli di cui al precedente punto 2.3.1, proposto separato gravame avente ad oggetto la pretesa ora dedotta in giudizio – il medesimo Ministero della Giustizia ha evidenziato bensì l’intervenuta presentazione di richiesta di liquidazione degli emolumenti di che trattasi; senza peraltro che ad essa abbia fatto seguito, ad opera dei competenti uffici, provvedimento liquidatorio delle relative spettanze.

Tali ricorrenti sono:

– A.L.; A.A.; A.D.; A.T.; A.R.; A.R.; A.A.; B.A.M.; B.R.; B.A.; B.A.; B.A.; B.G.; B.P.; C.E.; C.F.M.; C.D.; C.R.; C.A.; C.G.; C.R.; C.M.; C.M.C.; C.G.; C.U.; C.M.; C.V.; D.A.G.; D.F.; D.G.; D.G.; D.V.; D.V.; D.V.F.; D.D.S.; D.F.A.R.; D.P.C.; D.R.L.G.; D.R.N.A.; D.B.M.; D.G.R.; D.S.F.; D.M.A.; D.D.L.; D.G.R.; D.N.G.; D.V.A.; D.M.; D.L.; E.A.; E.A.; F.L.; F.M.; F.M.; F.A.M.; F.F.; F.G.; G.A.; G.L.; G.E.; G.A.; G.L.; G.C.; G.M.G.; L.D.; L.A.M.; L.M.; L.L.; N.S.; N.G.; N.V.; N.I.; O.S.; O.M.; O.V.(.1.P.D.; P.A.; P.O.; P.C.; P.R.; P.P.; P.E.; P.E.; P.G.; P.P.; R.I.; R.M.; R.M.; R.D.M.; R.G.; R.N.A.; R.A.; R.D.(.1.R.D.(.1.; R.G.; R.G.; R.M.G.; R.S.; R.F.; S.A.; S.R.; S.P.; S.D.; S.V.; S.A.; S.D.; S.A.M.; S.M.C.; S.S.; S.A.; S.D.; S.A.; S.A.; S.B.; S.D.; S.M.; T.L.; T.G.; T.P.; T.C.; T.B.A.M.; T.R.; T.S.; T.S.; T.F.; T.G.; T.T.; T.A.; T.S.; – T.M.

Sulla base della convinta adesione ai precedenti giurisprudenziali della Sezione, il ricorso, limitatamente alle posizioni soggettive ora elencate, merita accoglimento.

Per l’effetto – fatta salva l’eventuale prescrizione dei crediti vantati, intervenuta nelle more – va dichiarato dichiara il diritto dei suindicati ricorrente a percepire sulle somme corrisposte in seguito alla tardiva applicazione della legge 312/1980 gli accessori di legge, secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato (cfr., per tutti, sez. IV, 20 novembre 2000 n. 6181), in virtù dei quali interessi e rivalutazione monetaria sugli emolumenti tardivamente corrisposti vanno calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, fermo restando, a tal ultimo riguardo, che per i ratei maturati a decorrere dal 1° gennaio 1995 trova applicazione il divieto di cumulo già previsto dall’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 in materia previdenziale ed esteso, a decorrere dal 1° gennaio 1995, a tutti gli emolumenti di natura retributiva dall’art. 22, comma 36, periodo 2°, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (cfr., su tale linea interpretativa, Cass. SS.UU. 26 giugno 1996 n. 5895, 1° settembre 1995 n. 9239, 8 settembre 1995 n. 9498 e 6 novembre 1995 n. 11534, nonché Cons. Stato, sez. VI, 13 novembre 1996 n. 1558).

2.3.4 Unitamente alla ripetuta nota del Ministero della Giustizia, vengono altresì evidenziati nominativi di ricorrenti che, pure in difetto della proposizione di diverso gravame, hanno tuttavia conseguito al liquidazione degli accessori del credito rivendicati con la presente impugnativa per effetto dell’accoglimento delle richieste a tale proposito dagli stessi presentati presso i competenti uffici.

Per essi, di seguito nominativamente indicati, va con ogni evidenza dichiarata la cessazione della materia del contendere:

– A.A.; A.G.B.; A.A.; A.G.; B.I.; B.E.; C.S.; C.A.; C.M.; C.V.; D.C.; D.V.L.; D.G.M.C.; D.R.V.; D.S.A.; F.F.; F.D.; F.M.; F.S.; F.C.; F.D.; G.C.; L.M.S.; M.G.; M.M.; M.B.; N.C.R.; N.I.; O.T.; O.A.G.; P.G.R.; P.A.; P.A.R.; P.E.; P.P.; P.G.; P.A.; R.M.; R.C.; S.C.; S.M.A.; S.G.; S.M.L.; T.D.; T.P.; U.S.; – V.B.

2.4 Quanto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota depositata il 17 giugno 2010 è stato rappresentato che i sigg.ri:

– D.M.- E.V.- M.R.- M.A.- T.G.

non risultano aver presentato alcuna istanza per la liquidazione di interessi e rivalutazione relativamente ai differenziali retributivi per inquadramento ex art. 4 legge 312/1980: per l’effetto imponendosi, in difetto di dimostrazione, ad opera degli stessi ricorrenti, di contrari elementi (ed in ragione, quindi, della decorsa prescrizione del credito al titolo di cui sopra vantato), la reiezione del gravame.

Se, per quanto riguarda la posizione del sig. T.A., va dato atto della cessazione della materia del contendere – avuto riguardo a quanto dal suindicato Ministero rappresentato relativamente all’emissione di ordine di pagamento in favore del predetto nominativo – relativamente ai sigg.ri L.L. e R.G. (per i quali lo stesso Ministero ha dato atto della presentazione di istanze alle quali non ha fatto seguito la liquidazione dei richiesti accessori del credito) il ricorso merita accoglimento, nei limiti infra evidenziati.

3. In esito alla condotta, puntuale, ricognizione in ordine all’adempimento degli incombenti istruttori dalla Sezione disposti, residuano – a fronte delle indicazioni in precedenza analiticamente esposte relativamente alle risultanze degli accertamenti condotti presso le singole Amministrazioni di appartenenza – talune posizioni, per le quali non è stato dato acquisire alcun elemento di giudizio e/o di valutazione.

Tali posizioni, dal raffronto fra il complessivo novero dei ricorrenti e coloro, fra essi, indicati ai precedenti punti in relazione ai puntuali riscontri conseguiti relativamente alle posizioni dai medesimi vantate quanto alla pretesa patrimoniale per cui è controversia, fanno capo ai sigg.ri:

G.A., L.A., F.A., G.B.A., F.A., M.A., M.A., F.A.M.A., S.A., R.A., L.A., A.M.A.,, M.A., L.A., G.A., E.A., P.A., A.A., A.M.A., A.A., A.A., R.A., R.A., M.A.A., G.A., R.B., R.B., G.B., M.B., P.B., M.B., M.B., O.B., G.B., G.B., C.B., R.B., G.E.B., M.B., M.G.B., C.B., F.B., P.B., L.C., P.C., P.C., S.C., R.C., C.C., P.C., A.C., L.C., G.C., E.C., R.C., G.M.C., F.C., W.C., A.R.C., E.M.C., S.I.C., R.C., A.C., M.C., T.C., C.C.R.V., A.C., A.C., R.C., L.C., S.C., R.C., S.D., A.D.B., D.D.M., R.D., P.D., M.D.P., V.D., A.L.D.A., G.D., E.D., P.D.A., P.D.P., A.D.T., A.D., A.T.D.C., A.D.S., R.D.L., R.D.P., M.D.N., S.D.B., L.D., F.D.M., L.E., A.E., E.E., C.E., G.F., M.F., A.F., P.F., G.F., A.F., R.F., I.F., D.F., S.F., W.F., L.F., G.F., A.F., S.F., M.F., F.F., C.F., G.F., M.S.F., A.M.F., G.F., E.F., A.G., R.G., C.G., G.G., G.G., P.G., P.G., G.G., M.G.G., M.G., E.G., F.G., A.M.G., M.G.G., D.G., R.G., L.I., A.I., M.L., M.L., G.L., V.L., M.L., T.L., R.L., A.M.L., E.L., M.T.L., D.M., T.N., V.N.N., A.N., M.M.N., F.N., A.N., I.N., C.N., A.N., F.N., G.O., A.O., U.O., D.O., A.O., M.G.O., L.P., M.C.P., P.P., L.P., G.P., M.P.P., F.P., M.L.P., A.P., A.P., M.G.P., R.P., M.P., P.P., M.C.P., M.P., V.P., G.A.P., A.P.G., E.P., L.P., M.P., F.P., G.R., A.R., G.R., S.R., C.R., A.R., L.R., M.C.R., F.R., R.R., D.R., M.P.R., M.R., S.M.R., F.R., F.R., G.R., G.R., M.A.R., C.R.R., E.M.R., R.R., M.D.R., A.R., A.R., M.R., S.R., S.R., U.R., R.S., C.S., M.S., A.S., R.S., A.S., F.S., A.S., D.S., M.S., E.S., G.S., G.S., G.S., G.S., M.S., C.S., G.S., E.S., A.S., E.S., A.S., C.S., F.S., M.S., M.S., C.S., P.S., O.V.S., V.S., R.S., M.S., A.S., C.S., M.S., M.T., A.M.T., A.T., G.T., C.T., C.T., B.A.T., R.T., M.T., G.T., R.T., F.T., S.T., V.T., A.T., F.T., M.T., P.T., P.T., G.T..

Per essi, in assenza di diversa indicazione, il ricorso va inevitabilmente accolto, nei limiti infra precisati.

In ordine alla questione concernente il riconoscimento del diritto alla percezione degli interessi e della rivalutazione monetaria, riferiti ai benefici, conseguenti al reinquadramento disposto dall’art. 4, comma 8 della legge n. 312/80, tardivamente corrisposti, si è – come ampiamente noto – formata una giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo che riconosce il diritto alla percezione degli accessori, in presenza di una tardiva corresponsione delle somme dovute.

Altrettanto nota è la vicenda riguardante la disposizione di cui alla legge 448/1998 (legge finanziaria per il 1999), il cui art. 26, commi 4 e 5, aveva disposto, con una norma definita di interpretazione autentica, che "le somme corrisposte al personale del comparto Ministeri per effetto dell’inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell’art. 4, comma 8 della legge n. 312/80 e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi e rivalutazione monetaria".

A fronte della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma citata (cfr. Corte Cost., 17 maggio 2001 n. 136) è stata eliminato ogni impedimento al riconoscimento del diritto alla corresponsione delle somme richieste a titolo di interessi e rivalutazione.

Ritiene pertanto il Collegio, fatta salva l’eventuale prescrizione dei crediti vantati dai singoli ricorrenti come sopra individuati e fatta ulteriormente salva l’eventuale liquidazione, in favore di essi, delle somme al titolo di cui sopra spettanti, nelle more intervenute, che il ricorso, limitatamente alle posizioni soggettive dei ricorrenti al presente punto nominativamente indicati, meriti accoglimento.

Va, conseguentemente, dichiarato il diritto dei ricorrenti di cui sopra a percepire sulle somme corrisposte in seguito alla tardiva applicazione della legge n. 312/1980 gli accessori di legge, secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato (cfr., ex multis, sez. IV, 20. novembre 2000 n. 6181), in virtù dei quali interessi e rivalutazione monetaria sugli emolumenti tardivamente corrisposti vanno calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, fermo restando, a tal ultimo riguardo, che per i ratei maturati a decorrere dal 1° gennaio 1995 trova applicazione il divieto di cumulo già previsto dall’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 in materia previdenziale ed esteso, a decorrere dal 1° gennaio 1995, a tutti gli emolumenti di natura retributiva dall’art. 22, comma 36, periodo 2°, della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

E vanno, altrettanto conseguentemente, condannate le intimate Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, alla liquidazione degli importi nei limiti sopra spettanti.

4. Ribadite le conclusioni esposte ai precedenti punti – puntualmente riepilogate come da dispositivo – ravvisa conclusivamente il Collegio la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) così dispone in ordine al ricorso indicato in epigrafe:

– dichiara il ricorso improcedibile, per cessazione della materia del contendere, con riferimento ai ricorrenti indicati ai punti 2.1.1, 2.2.1, 2.3.2 (limitatamente alle posizioni di B.L. e P.A.) e 2.3.4;

– dichiara il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento ai ricorrenti indicati al punto 2.3.1;

– respinge il ricorso, con riferimento ai ricorrenti indicati ai punti 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.2 e 2.4 (con esclusione, quanto al medesimo punto 2.4, delle posizioni dei sigg.ri T.A., per il quale va dato atto della cessazione della materia del contendere, e L.L. e R.G., per i quali il ricorso merita accoglimento, nei limiti indicati in motivazione);

– accoglie il ricorso, con riferimento ai ricorrenti indicati ai punti 2.1.5, 2.3.3 e 3., nei limiti ivi precisati;

– dispone che i procuratori costituitisi in giudizio per la parte ricorrente forniscano, con le modalità e nei termini indicati al punto 2.3.2, le indicazioni ivi specificate; e differisce alla pubblica udienza del 9 novembre 2011 la delibazione in ordine alle posizioni dei ricorrenti nominativamente individuati al suddetto punto 2.3.2.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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