Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4308 IMPIEGO PUBBLICO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

l’appellante, vigile del fuoco, ha chiesto la revoca, in autotutela, del provvedimento con il quale, venuto il presupposto per il suo trasferimento da Milano a Brindisi in applicazione dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è stato trasferito a Taranto (dopo un primo trasferimento a Barletta);

Rilevato come sia pacifico che l’Amministrazione non ha l’obbligo di rivedere in autotutela le proprie determinazioni; da ultimo, C. di S., V, 1 marzo 2010, n. 1156, ha affermato che "non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenziorifiuto e lo strumento di tutela offerto dall’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"; C. di S., VI, 31 marzo 2009, n. 1880, ha soggiunto che "il potere di autotutela si esercita d’ufficio e non su istanza di parte e pertanto sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non c’è alcun obbligo giuridico di provvedere"; di conseguenza, non costituisce inadempimento la risposta espressa alla istanza di cui sopra;

Ritenuto che l’opinione dell’appellante non è sorretta da C. di S., V, n. 3487 del 3 giugno 2010, che afferma l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento avviato d’ufficio, mentre nel caso di specie si discute di procedimento di cui l’appellante pretende l’attivazione;

Ritenuto, in conclusione, che l’appello debba essere respinto;

Ritenuto che le spese del presente grado del giudizio debbano essere poste a carico della parte soccombente, liquidate nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello

Condanna l’appellante al pagamento, in favore della controparte costituita, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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